Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1489 della Commissione del 13 luglio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Edremit Zeytinyağı» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2023/1489 riguardo alla registrazione di "Edremit Zeytinyağı"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1489 della Commissione europea del 13 luglio 2023 registra il nome "Edremit Zeytinyağı" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si tratta di un olio d'oliva turco che ottiene la protezione del nome a livello comunitario, il che significa che solo i produttori della zona geografica di Edremit (in Turchia) possono utilizzare questa denominazione per commercializzare il loro prodotto. La registrazione è avvenuta senza opposizioni da parte di altri Stati membri, come previsto dalla procedura stabilita dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il prodotto rientra nella classe 1.5 (Oli e grassi) secondo la classificazione comunitaria, e il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, risultando direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1489 della Commissione del 13 luglio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Edremit Zeytinyağı» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1489 of 13 July 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Edremit Zeytinyağı’ (PDO))
Testo normativo
20.7.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 183/6
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1489 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«
Edremit Zeytinyağı
»
(DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Edremit Zeytinyağı» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Edremit Zeytinyağı» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Edremit Zeytinyağı» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 106 del 22.3.2023, pag. 9
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2023/1489 riguarda la protezione delle denominazioni di origine nel settore agroalimentare, disciplinando le DOP (Denominazioni di Origine Protetta) e le IGP (Indicazioni Geografiche Protette) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Operatori commerciali, importatori e distributori di prodotti agroalimentari devono conoscere le regole sulla tracciabilità geografica, sulla legittimità d'uso dei marchi protetti e sulle sanzioni per contraffazione di indicazioni geografiche protette.
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