Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1510/2023

Regolamento (UE) 2023/1510 della Commissione del 20 luglio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio nei ciperi dolci e in alcuni funghi coltivati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 20/07/2023 In vigore dal: 20/07/2023 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi tenori massimi di cadmio stabiliti per i ciperi dolci e i funghi coltivati dal Regolamento UE 2023/1510?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/1510 modifica i limiti di cadmio negli alimenti, aggiornando specificamente i valori per due categorie di prodotti. Per i ciperi dolci, il tenore massimo passa da 0,020 mg/kg a 0,10 mg/kg, riconoscendo che questi prodotti contengono naturalmente concentrazioni di cadmio più elevate rispetto ad altri ravanelli e che il loro consumo è limitato. Per i funghi coltivati diversi da Agaricus bisporus, Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus, il limite aumenta da 0,050 mg/kg a 0,15 mg/kg, poiché i dati più recenti mostrano che alcune specie meno consumate contengono cadmio superiore alle specie principali. Questi aumenti seguono il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), bilanciando la sicurezza alimentare con tassi di conformità proporzionati, considerando che le specie principali rappresentano la maggior parte del consumo totale nell'Unione. Le modifiche si applicano al peso fresco dopo lavaggio e separazione della parte commestibile, e il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2023/1510 della Commissione del 20 luglio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio nei ciperi dolci e in alcuni funghi coltivati (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Regulation (EU) 2023/1510 of 20 July 2023 amending Regulation (EU) 2023/915 as regards maximum levels of cadmium in tiger nuts and certain cultivated fungi (Text with EEA relevance)

Testo normativo

21.7.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 184/21 REGOLAMENTO (UE) 2023/1510 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio nei ciperi dolci e in alcuni funghi coltivati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione ( 2 ) definisce i tenori massimi di cadmio in una serie di prodotti alimentari. (2) Il 30 gennaio 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico sul cadmio negli alimenti ( 3 ) . L’Autorità ha concluso che il cadmio è tossico soprattutto per i reni e in particolare per le cellule tubolari prossimali, dove si accumula nel tempo e può causare disfunzione renale. In considerazione degli effetti tossici del cadmio sui reni, l’Autorità ha stabilito una dose settimanale tollerabile di cadmio pari a 2,5 μg/kg di peso corporeo. L’Autorità ha inoltre concluso che l’esposizione media degli adulti in tutta l’Unione è prossima o leggermente superiore alla dose settimanale tollerabile. Essa ha altresì concluso che nei sottogruppi come i vegetariani, i bambini, i fumatori e le persone che vivono in zone altamente contaminate si può riscontrare una dose settimanale che è circa il doppio rispetto a quella tollerabile. L’Autorità ha pertanto concluso che l’attuale esposizione al cadmio a livello di popolazione deve essere ridotta. In seguito a tale parere scientifico, il 17 gennaio 2012 l’Autorità ha pubblicato una relazione scientifica nella quale ha confermato che nei bambini e negli adulti al 95°° percentile l’esposizione potrebbe superare i valori guida basati sulla salute ( 4 ) . (3) Tenuto conto del parere scientifico e della relazione scientifica dell’Autorità, il regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione ( 5 ) ha stabilito nuovi tenori massimi per il cadmio negli alimenti per lattanti e bambini e per i prodotti di cacao e di cioccolato. È stata adottata la raccomandazione 2014/193/UE della Commissione ( 6 ) , che invitava gli Stati membri a garantire che i metodi di attenuazione disponibili fossero comunicati e promossi presso gli agricoltori e che se ne cominciasse o continuasse l’applicazione, a monitorare regolarmente i progressi delle misure di attenuazione grazie alla raccolta di dati sull’occorrenza dei tenori di cadmio nei prodotti alimentari e a comunicare i dati, in particolare quelli relativi ai tenori di cadmio vicini o superiori ai tenori massimi, entro il febbraio 2018. (4) Sulla base dei dati sull’occorrenza raccolti dopo l’attuazione delle misure di attenuazione, mediante il regolamento (UE) 2021/1323 della Commissione ( 7 ) i tenori massimi di cadmio sono stati ridotti in un’ampia gamma di alimenti. (5) Dalla pubblicazione del regolamento (UE) 2021/1323 sono diventati disponibili nuovi dati sull’occorrenza riguardanti i ciperi dolci e alcune specie di funghi coltivati meno consumate. (6) Il tenore massimo di cadmio nei ravanelli, che è stato ridotto da 0,10 a 0,020 mg/kg con il regolamento (UE) 2021/1323, si applica ai ciperi dolci. Tale tenore massimo è stato ridotto in base ai dati sull’occorrenza disponibili all’epoca per le specie più consumate all’interno del gruppo di prodotti «ravanelli» ( Raphanus sativus var. sativus ). Nel frattempo sono tuttavia diventati disponibili dati sull’occorrenza più recenti, specificamente per i ciperi dolci, che mostrano che tali prodotti contengono concentrazioni di cadmio più elevate rispetto ad altri ravanelli. È pertanto emerso chiaramente che il tenore massimo stabilito per il cadmio nei ciperi dolci non è in linea con il principio «ALARA», ( As Low As Reasonly Achievable , il livello più basso ragionevolmente ottenibile). Considerato inoltre il volume limitato di ciperi dolci consumati, il loro contributo all’esposizione dei consumatori al cadmio è limitato. (7) Con il regolamento (UE) 2021/1323 i tenori massimi per i funghi coltivati sono stati ridotti da 0,20 mg/kg per Agaricus bisporus , Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus e da 1,0 mg/kg per altri funghi coltivati a 0,15 mg/kg per Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus e a 0,050 mg/kg per tutti gli altri funghi coltivati, tra cui Agaricus bisporus . Il tenore massimo per i funghi coltivati diversi da Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus è stato ridotto in base ai dati sull’occorrenza disponibili all’epoca per le specie più consumate di questo gruppo di prodotti ( Agaricus bisporus ). Nel frattempo sono tuttavia diventati disponibili dati sull’occorrenza più recenti per alcune specie specifiche di funghi coltivati meno consumate rispetto ad Agaricus bisporus , Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus , i quali mostrano che questi contengono concentrazioni di cadmio superiori a quelle di Agaricus bisporus . È pertanto emerso chiaramente che il tenore massimo stabilito per il cadmio nei funghi coltivati diversi da Agaricus bisporus , Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus non è in linea con il principio «ALARA». Inoltre, poiché le specie Agaricus bisporus , Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus rappresentano la frazione principale del volume totale dei funghi consumati nell’Unione, il contributo degli altri funghi coltivati all’esposizione dei consumatori al cadmio è limitato. (8) Al fine di tenere conto del principio «ALARA» ed evitare tassi di non conformità sproporzionati per i ciperi dolci e i funghi coltivati diversi da Agaricus bisporus , Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus , mantenendo nel contempo un livello elevato di sicurezza alimentare, è opportuno aumentare i tenori massimi di cadmio in tali specie. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/915. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato del regolamento (UE) 2023/915 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 ( GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103 ). ( 3 ) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), Parere scientifico sul cadmio negli alimenti. EFSA Journal 2009(980) 1-139, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.980. ( 4 ) Relazione scientifica dell’EFSA sull’esposizione alimentare al cadmio nella popolazione europea. EFSA Journal 2012;10(1), 2551, 37 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2551. ( 5 ) Regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari ( GU L 138 del 13.5.2014, pag. 75 ). ( 6 ) Raccomandazione 2014/193/UE della Commissione, del 4 aprile 2014, relativa alla riduzione della presenza di cadmio nei prodotti alimentari ( GU L 104 dell’8.4.2014, pag. 80 ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2021/1323 della Commissione, del 10 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio in alcuni prodotti alimentari ( GU L 288 dell’11.8.2021, pag. 13 ). ALLEGATO Nell’allegato, parte 3 (Metalli e altri elementi), del regolamento (UE) 2023/915, la sottoparte 3.2 (Cadmio) è così modificata: 1) il punto 3.2.2 è sostituito dal seguente: «3.2.2 Ortaggi a radice e tubero Il tenore massimo si applica al peso fresco. Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile. 3.2.2.1 Ortaggi a radice e tubero, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6 e 3.2.2.7 0,10 Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.» 3.2.2.2 Bietole 0,060 3.2.2.3 Sedano rapa 0,15 3.2.2.4 Rafano, pastinaca, salsefrica 0,20 3.2.2.5 Ravanelli diversi dai ciperi dolci 0,020 3.2.2.6 Ciperi dolci 0,10 3.2.2.7 Tuberi e radici tropicali, prezzemolo a grossa radice, rape 0,050 2) il punto 3.2.9 è sostituito dal seguente: «3.2.9 Funghi Il tenore massimo si applica al peso fresco. Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.» 3.2.9.1 Agaricus bisporus 0,050 3.2.9.2 Funghi coltivati diversi da Agaricus bisporus 0,15 3.2.9.3 Funghi selvatici 0,50

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Il Regolamento UE 2023/1510 riguarda i tenori massimi di cadmio negli alimenti, applicando il principio ALARA per contaminanti alimentari secondo il Regolamento (CEE) n. 315/93. Operatori del settore alimentare, importatori e distributori di ciperi dolci e funghi coltivati devono verificare la conformità ai nuovi limiti di cadmio, mentre le autorità di controllo applicano i parametri di sicurezza alimentare e monitoraggio dei contaminanti nella catena alimentare.

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