Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1596/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1596 della Commissione del 3 agosto 2023 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

Pubblicato: 03/08/2023 In vigore dal: 03/08/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1596 della Commissione del 3 agosto 2023 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1596 of 3 August 2023 accepting a request for new exporting producer treatment with regard to the definitive anti-dumping measures imposed on imports of ceramic tableware and kitchenware originating in the People’s Republic of China and amending Implementing Regulation (EU) 2019/1198

Testo normativo

4.8.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 196/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1596 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2023 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( 2 ) , in particolare l’articolo 2, considerando quanto segue: A. MISURE IN VIGORE (1) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio ( 3 ) («regolamento iniziale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). (2) Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. (3) Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione ( 4 ) . (4) Nell’inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. (5) Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,1 % e il 18,3 % sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta. (6) Conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 l’allegato 1 del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1 o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»), non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame, b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, e c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI (7) La società Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd. («M&G» o «richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»). (8) Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha innanzitutto inviato un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni. (9) Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente. (10) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente nelle risposte al questionario e alle lettere di richiesta di maggiori informazioni, ha consultato varie banche dati online fra cui Orbis ( 5 ) , D&B ( 6 ) e Qichacha ( 7 ) e ha effettuato un controllo incrociato delle informazioni della società con informazioni trasmesse in casi precedenti. Parallelamente la Commissione ha informato anche l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. Non è pervenuta alcuna osservazione da parte dell’industria dell’Unione. C. ANALISI DELLA RICHIESTA (11) Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1 o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»), nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente non esisteva ancora nel periodo in questione. Le licenze commerciali e di esportazione hanno confermato che dicembre 2019 corrisponde alla data di costituzione del richiedente e ciò è stato verificato anche sulla base di altre fonti pubblicamente disponibili. Il richiedente non può quindi aver esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. (12) La Commissione ha concluso pertanto che il richiedente soddisfa la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. (13) Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non sia collegato a un produttore esportatore che abbia esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che, in base alle risposte al questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, i due azionisti di M&G detengono rispettivamente il 60 % e il 40 % delle azioni. Ciò è stato confermato da Qichacha. L’inchiesta ha confermato che uno degli azionisti non aveva alcun legame con altre società soggette alle summenzionate misure antidumping. Dal 1995 il secondo azionista è attivo in altre quattro società del settore, tre delle quali non esistono più. Per quanto riguarda la società ancora esistente, dopo i chiarimenti forniti tramite le risposte alle lettere di richiesta di maggiori informazioni e nell’ambito di un’ulteriore indagine, è risultato che tale azionista non ha legami con produttori soggetti alle misure antidumping iniziali. La Commissione non ha pertanto riscontrato alcun legame, quale definito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 8 ) . (14) La Commissione ha concluso pertanto che il richiedente soddisfa la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. (15) Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito che M&G aveva effettuato esportazioni nell’Unione (Spagna) per la prima volta nell’aprile 2020, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha fornito l’ordine di acquisto, la fattura, la bolla di accompagnamento merci, il modulo di dichiarazione doganale, la polizza di carico e i documenti bancari attestanti il pagamento. I prodotti inclusi nell’ordine d’acquisto sono stati identificati anche sul sito web dell’importatore dell’UE. (16) La Commissione ha concluso pertanto che il richiedente soddisfa la condizione di cui all’articolo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. (17) Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. D. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (18) Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd. l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. (19) Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. (20) Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La seguente società è aggiunta all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, contenente l’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione: Società Codice addizionale TARIC «Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd. C932». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, del 28 novembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139 ). ( 5 ) Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie. ( 6 ) Dun and Bradstreet (D&B) Software fornisce alle società dati commerciali, analisi e informazioni riguardo a società private e strutture societarie. ( 7 ) Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina. ( 8 ) L’articolo 127 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ) (codice doganale dell’UE) dispone che due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia. Le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui alla frase precedente.

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