Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1631/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1631 della Commissione dell’11 agosto 2023 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia mediante importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no or

Pubblicato: 11/08/2023 In vigore dal: 11/08/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1631 della Commissione dell’11 agosto 2023 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia mediante importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam, e dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, dalla Turchia e dal Vietnam EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1631 of 11 August 2023 initiating an investigation concerning possible circumvention of the countervailing measures imposed by Implementing Regulation (EU) 2022/433 on imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in Indonesia, b

Testo normativo

14.8.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 202/10 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1631 DELLA COMMISSIONE dell’11 agosto 2023 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia mediante importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam, e dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, dalla Turchia e dal Vietnam LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giunio 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, e l’articolo 24, paragrafo 5, informati gli Stati membri, considerando quanto segue: A. DOMANDA (1) La Commissione europea (Commissione) ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia e di disporre la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam. (2) La domanda è stata presentata il 3 luglio 2023 dalla European Steel Association – «EUROFER» («richiedente»). B. PRODOTTO (3) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione ( 2 ) con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80, originari dell’Indonesia («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore. (4) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80, ma spedito da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che sia dichiarato o no originario di Taiwan, della Turchia e del Vietnam (codici TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010 e 7220908010) («prodotto oggetto dell’inchiesta»). C. MISURE IN VIGORE (5) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione (misure compensative in vigore). Il prodotto in esame è inoltre soggetto a misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione ( 3 ) (misure antidumping in vigore). Tali misure sono oggetto di un’inchiesta antielusione distinta. D. MOTIVAZIONE (6) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure compensative in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto segue. (7) Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell’Unione dall’Indonesia e da Taiwan, Turchia e Vietnam in seguito all’istituzione delle misure antidumping esistenti. (8) Questa modificazione appare derivare da una pratica per la quale non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, vale a dire la spedizione nell’Unione del prodotto in esame attraverso Taiwan, la Turchia e il Vietnam, successivamente all’effettuazione di operazioni di assemblaggio/completamento a Taiwan, in Turchia o in Vietnam. Gli elementi di prova forniti dal richiedente dimostrano che tali operazioni di assemblaggio/completamento, a partire da bramme di acciai inossidabili e/o prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo originari dell’Indonesia, costituiscono un’elusione, in quanto sono notevolmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni iniziale. Le bramme di acciai inossidabili e/o i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo originari dell’Indonesia rappresentano oltre il 60 % del valore totale delle parti del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto durante le operazioni di assemblaggio/completamento è inferiore al 25 % del costo di produzione. (9) Gli elementi di prova dimostrano inoltre che, a causa delle pratiche descritte sopra, gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi sia di prezzi. A quanto pare, volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono entrati nel mercato dell’Unione. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi pregiudizievoli. (10) Infine, gli elementi di prova tendono a dimostrare che il prodotto oggetto dell’inchiesta e/o parti di esso beneficiano ancora di sovvenzioni. Il prodotto oggetto dell’inchiesta e le relative parti sono infatti prodotti ed esportati a Taiwan, in Turchia e in Vietnam da società in Indonesia che hanno ricevuto sovvenzioni compensabili per la produzione e la vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta in presenza delle misure in vigore. (11) Qualora nel corso dell’inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all’articolo 23 del regolamento di base, diverse da quella descritta sopra, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche. E. PROCEDURA (12) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. (13) Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All’occorrenza possono essere richieste informazioni anche all’industria dell’Unione. (14) Le autorità di Taiwan, della Turchia, del Vietnam e dell’Indonesia saranno informate dell’apertura dell’inchiesta. a) Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza (15) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa. (16) Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» ( 4 ) (Sensibile). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato. (17) Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» (Consultabile dalle parti interessate). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. (18) Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette. (19) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. (20) Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://europa.eu/!7tHpY3. (21) Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate. (22) Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione G Ufficio: CHAR 04/039 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi E-mail: TRADE-SSCR-AC@ec.europa.eu b) Raccolta di informazioni e audizioni (23) Tutte le parti interessate, compresi l’industria dell’Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. c) Richieste di esenzioni (24) A norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalle misure se l’importazione non costituisce un’elusione. (25) Dato che la possibile elusione ha luogo al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta di Taiwan, della Turchia e del Vietnam in grado di dimostrare che non sono coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. I produttori che intendono eventualmente beneficiare di un’esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del questionario per i produttori esportatori dell’Indonesia, del questionario per la richiesta di esenzione per i produttori esportatori di Taiwan, della Turchia e del Vietnam e dei questionari per gli importatori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2675. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. F. REGISTRAZIONE (26) In conformità all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, che dazi compensativi per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni. G. TERMINI (27) Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali: — le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell’inchiesta; — i produttori di Taiwan, della Turchia e del Vietnam possono chiedere l’esenzione dalle misure; — le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione. (28) Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento. H. OMESSA COLLABORAZIONE (29) Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base. (30) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base. (31) Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato. I. CALENDARIO DELL’INCHIESTA (32) A norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (33) Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . (34) Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://europa.eu/!vr4g9W. K. CONSIGLIERE-AUDITORE (35) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento. (36) Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione. (37) Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta. (38) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037, è aperta un’inchiesta per stabilire se le importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80, spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam (codici TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010 e 7220908010) eludono le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione. Articolo 2 1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’articolo 1 del presente regolamento. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 1.   Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, le richieste di esenzione o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 3.   Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, del 15 marzo 2022, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia ( GU L 88 del 16.3.2022, pag. 24 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione del 17 novembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia ( GU L 410 del 18.11.2021, pag. 153 ). ( 4 ) Un documento sensibile è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento di base e dell’articolo 12 dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ).

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