Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1641 della Commissione dell’11 agosto 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vaca de Extremadura» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2023/1641 riguardo alla registrazione della "Vaca de Extremadura"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1641 della Commissione europea, pubblicato il 18 agosto 2023, registra il nome "Vaca de Extremadura" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione riguarda le carni fresche e frattaglie provenienti dalla regione spagnola dell'Estremadura, classificate nella categoria 1.1 dei prodotti agricoli e alimentari. La domanda di registrazione era stata presentata dalla Spagna ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE il 14 aprile 2023, senza che pervenissero dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti. Con questa registrazione, il prodotto "Vaca de Extremadura" acquisisce protezione legale a livello europeo, il che significa che solo i produttori della regione dell'Estremadura che rispettano specifici disciplinari di produzione possono utilizzare questa denominazione. La protezione IGP tutela i produttori locali dalla contraffazione e consente loro di commercializzare il prodotto con una garanzia di origine geografica riconosciuta in tutta l'UE, aumentandone il valore commerciale e la reputazione sul mercato.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1641 della Commissione dell’11 agosto 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vaca de Extremadura» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1641 of 11 August 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Vaca de Extremadura’ (PGI))
Testo normativo
18.8.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 205/7
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1641 DELLA COMMISSIONE
dell’11 agosto 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vaca de Extremadura» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Vaca de Extremadura» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Vaca de Extremadura» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Vaca de Extremadura» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 130 del 14.4.2023, pag. 20
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2023/1641 disciplina l'Indicazione Geografica Protetta (IGP) e la registrazione nel sistema delle denominazioni di origine protette, applicando il Regolamento (UE) 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli. Aziende produttrici, consorzi di tutela e operatori commerciali nel settore agroalimentare devono conoscere le regole sulla tracciabilità, i disciplinari di produzione e i vincoli geografici per commercializzare prodotti con IGP, oltre alle implicazioni doganali e di etichettatura nel mercato unico europeo.
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