Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1661/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione del 24 agosto 2023 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

Pubblicato: 24/08/2023 In vigore dal: 24/08/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione del 24 agosto 2023 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1661 of 24 August 2023 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2023 on account of overfishing in the previous years

Testo normativo

25.8.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 210/23 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1661 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2023 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, considerando quanto segue: (1) I contingenti di pesca per il 2022 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2021/91 ( 2 ) , (UE) 2021/1888 ( 3 ) , (UE) 2022/109 ( 4 ) e (UE) 2022/110 ( 5 ) del Consiglio. (2) I contingenti di pesca per il 2023 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090 ( 6 ) , (UE) 2023/194 ( 7 ) e (UE) 2023/195 ( 8 ) del Consiglio. (3) A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. (4) L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi. (5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2022. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2023 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento. (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione ( 9 ) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca per alcuni stock nel 2022 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. Nel 2021 il Portogallo aveva superato il suo contingente di pesca per l’acciuga nelle zone 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411). In seguito alla richiesta del Portogallo del 22 agosto 2022, la Commissione ha accettato di ripartire la detrazione nell’arco di due anni conformemente al punto 3, lettera a), della comunicazione della Commissione 2022/C 369/03 ( 10 ) («orientamenti»). Per il 2022 e il 2023 l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2458 della Commissione ( 11 ) prevede una detrazione annua pari a 1 477,376 tonnellate. Il 19 aprile 2023 il Portogallo, prevedendo di disporre di un contingente residuo sufficiente al termine della campagna di pesca 2022 per ANE/9/3411, ha chiesto alla Commissione di annullare la ripartizione su due anni della detrazione ad esso applicabile. La Commissione ha pertanto effettuato l’intera detrazione, pari a 2 954,752 tonnellate, compreso un fattore moltiplicatore di 1,40, dal contingente portoghese per la campagna di pesca 2022 per ANE/9/3411. Di conseguenza, non vi sono detrazioni in sospeso relative al contingente portoghese assegnato per la campagna di pesca 2023 per tale stock. (7) Gli orientamenti hanno sostituito la comunicazione 2012/C 72/07 per adeguare, ove applicabile, il calendario delle detrazioni previste in caso di superamento di un contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca a quello stabilito per tali detrazioni dalle organizzazioni interessate. La raccomandazione 21-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali ( 12 ) e la raccomandazione 22-03 dell’ICCAT per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale ( 13 ) stabiliscono che qualsiasi superamento del contingente annuale adeguato nel 2022 debba essere detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024. Su tale base, le detrazioni (comprese quelle risultanti applicando i fattori moltiplicatori) dovute ad un superamento accertato nel 2022 per lo stock di tonno obeso nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT) e per lo stock di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), entrambi gestiti dall’ICCAT, dovrebbero essere applicate solo nel 2024. (8) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero ancora aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio di detrazione in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009. (9) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I contingenti di pesca fissati per il 2023 nei regolamenti (UE) 2022/2090, (UE) 2023/194 e (UE) 2023/195 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde ( GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio, del 27 ottobre 2021, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 384 del 29.10.2021, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 281 del 31.10.2022, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde ( GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220 ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione, dell’11 ottobre 2022, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti ( GU L 265 del 12.10.2022, pag. 67 ). ( 10 ) Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) ( GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3 ). ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2458 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione ( GU L 321 del 15.12.2022, pag. 10 ). ( 12 ) Raccomandazione 21-01 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione 19-02 che sostituisce a sua volta la raccomandazione 16-01 relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali. ( 13 ) Raccomandazione 22-03 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione supplementare 21-02 che proroga e modifica la raccomandazione 17-02 per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale. ALLEGATO DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2023 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale 2022 (in tonnellate) Sbarchi consentiti 2022 (quantitativo totale adattato in tonnellate) ( 1 ) Totale catture 2022 (quantitativo in tonnellate) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate) Fattore moltipli-catore ( 2 ) Fattore moltipli-catore addizionale ( 3 ) ( 4 ) Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti ( 5 ) (quantitativo in tonnellate) Detrazioni da applicare nel 2023 (quantitativo in tonnellate) BE SRX 07D. Razze 7d 134,000 136,500 137,765 100,93  % 1,265 / / / 1,265 BE SRX 67AKXD Razze Acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k 814,000 1 207,000 1 209,702 100,22  % 2,702 / / / 2,702 DE HER 4AB. Aringa Acque dell’Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 41 147,000 37 114,880 38 224,556 102,99  % 1 109,676 / A ( 6 ) / 1 109,676 DE OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 71,000 72,800 92,797 127,47  % 19,997 1,00 / / 19,997 DK COD 03AN. Merluzzo bianco Skagerrak 1 515,000 1 503,751 1 521,783 101,20  % 18,032 / C ( 6 ) / 18,032 DK COD 2A3AX4 Merluzzo bianco 4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat 1 951,000 1 980,700 2 018,970 101,93  % 38,270 / C ( 6 ) / 38,270 DK HAD 03 A. Eglefino 3a 2 225,000 2 508,851 2 735,449 109,03  % 226,598 / C ( 6 ) / 226,598 DK HER 5B6ANB Aringa 6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b / / 8,077 n.p. 8,077 1,00 / 8,077 DK OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 2,038 n.p. 2,038 1,00 / / 2,038 DK POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 17,317 n.p. 17,317 1,00 / / 17,317 DK PRA 4N-S62 Gamberetto boreale Acque norvegesi a sud di 62° N 200,000 203,000 205,041 101,01  % 2,041 / / / 2,041 DK SPR 03 A. Spratto e catture accessorie connesse 3a 8 422,000 20,186 34,428 170,55  % 14,242 1,00 / / 14,242 DK WHB 1X14 Melù Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 36 723,000 45 035,026 45 516,979 101,07  % 481,953 / / / 481,953 ES ALF 3X14- Berici Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 51,000 58,000 59,069 101,84  % 1,069 / / / 1,069 ES COD 1/2B. Merluzzo bianco 1 e 2b 9 688,000 9 290,212 9 409,547 101,28  % 119,335 / A ( 6 ) / 119,335 ES COD 1N2AB. Merluzzo bianco Acque norvegesi delle zone 1 e 2 2 602,000 2 744,006 2 804,069 102,19  % 60,063 / / / 60,063 ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 32,719 55,066 168,30  % 22,347 1,00 A / 33,521 ES HAD 1N2AB. Eglefino Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 0,554 17,963 3 242,42  % 17,409 1,00 / / 17,409 ES OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 35,447 n.p. 35,447 1,00 A / 53,171 ES POL 08C. Merluzzo giallo 8c 149,000 172,001 173,627 100,95  % 1,626 / / / 1,626 ES POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 17,250 25,413 147,32  % 8,163 1,00 / / 8,163 ES REB 1N2AB. Scorfano atlantico Acque norvegesi delle zone 1 e 2 106,000 103,211 104,593 101,34  % 1,382 / / / 1,382 ES RJU 9-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 9 15,000 18,000 19,348 107,49  % 1,348 / / / 1,348 FR JAX 4BC7D Suri/sugarelli e catture accessorie connesse Acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d 267,000 396,532 461,312 116,34  % 64,780 1,00 / / 64,780 FR RJE 7FG. Razza dagli occhi piccoli 7f e 7 g 36,000 57,000 83,299 146,14  % 26,299 1,00 / / 26,299 FR RJU 8-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 8 13,000 23,000 24,081 104,70  % 1,081 / / / 1,081 IE HER 6AS7BC Aringa 6aS, 7b, 7c 1 236,000 1 267,563 1 298,400 102,43  % 30,837 / / / 30,837 IE POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 28,810 51,017 177,08  % 22,207 1,00 / / 22,207 MT ALB MED Tonno bianco del Mediterraneo Mar Mediterraneo 41,190 41,190 49,876 121,09  % 8,686 1,00 / / 8,686 NL POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 4,000 47,097 1 177,43  % 43,097 1,00 / / 43,097 PL MAC 2A34. Sgombro 3a; acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4 / / 10,934 n.p. 10,934 1,00 / / 10,934 PT ALF 3X14- Berici Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 145,000 142,314 145,155 102,00  % 2,841 / A ( 6 ) / 2,841 PT RJU 9-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 9 15,000 32,000 33,907 105,96  % 1,907 / / / 1,907 SE I/F 04-N Pesce industriale Acque norvegesi della zona 4 800,000 800,000 808,349 101,04  % 8,349 / / / 8,349 ( 1 ) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ), dei trasferimenti di contingenti dal 2021 al 2022 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ( GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 ) e in conformità all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente * sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00. ( 3 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %. ( 4 ) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2020, 2021 e 2022. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale. ( 5 ) Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti. ( 6 ) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

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