Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione del 24 agosto 2023 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione del 24 agosto 2023 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1661 of 24 August 2023 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2023 on account of overfishing in the previous years
Testo normativo
25.8.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 210/23
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1661 DELLA COMMISSIONE
del 24 agosto 2023
che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(
1
)
, in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)
I contingenti di pesca per il 2022 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2021/91
(
2
)
, (UE) 2021/1888
(
3
)
, (UE) 2022/109
(
4
)
e (UE) 2022/110
(
5
)
del Consiglio.
(2)
I contingenti di pesca per il 2023 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090
(
6
)
, (UE) 2023/194
(
7
)
e (UE) 2023/195
(
8
)
del Consiglio.
(3)
A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(4)
L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
(5)
Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2022. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2023 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.
(6)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione
(
9
)
ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca per alcuni stock nel 2022 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. Nel 2021 il Portogallo aveva superato il suo contingente di pesca per l’acciuga nelle zone 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411). In seguito alla richiesta del Portogallo del 22 agosto 2022, la Commissione ha accettato di ripartire la detrazione nell’arco di due anni conformemente al punto 3, lettera a), della comunicazione della Commissione 2022/C 369/03
(
10
)
(«orientamenti»). Per il 2022 e il 2023 l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2458 della Commissione
(
11
)
prevede una detrazione annua pari a 1 477,376 tonnellate. Il 19 aprile 2023 il Portogallo, prevedendo di disporre di un contingente residuo sufficiente al termine della campagna di pesca 2022 per ANE/9/3411, ha chiesto alla Commissione di annullare la ripartizione su due anni della detrazione ad esso applicabile. La Commissione ha pertanto effettuato l’intera detrazione, pari a 2 954,752 tonnellate, compreso un fattore moltiplicatore di 1,40, dal contingente portoghese per la campagna di pesca 2022 per ANE/9/3411. Di conseguenza, non vi sono detrazioni in sospeso relative al contingente portoghese assegnato per la campagna di pesca 2023 per tale stock.
(7)
Gli orientamenti hanno sostituito la comunicazione 2012/C 72/07 per adeguare, ove applicabile, il calendario delle detrazioni previste in caso di superamento di un contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca a quello stabilito per tali detrazioni dalle organizzazioni interessate. La raccomandazione 21-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali
(
12
)
e la raccomandazione 22-03 dell’ICCAT per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale
(
13
)
stabiliscono che qualsiasi superamento del contingente annuale adeguato nel 2022 debba essere detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024. Su tale base, le detrazioni (comprese quelle risultanti applicando i fattori moltiplicatori) dovute ad un superamento accertato nel 2022 per lo stock di tonno obeso nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT) e per lo stock di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), entrambi gestiti dall’ICCAT, dovrebbero essere applicate solo nel 2024.
(8)
Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero ancora aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio di detrazione in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(9)
Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di pesca fissati per il 2023 nei regolamenti (UE) 2022/2090, (UE) 2023/194 e (UE) 2023/195 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (
GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio, del 27 ottobre 2021, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L 384 del 29.10.2021, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (
GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (
GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L 281 del 31.10.2022, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (
GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (
GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220
).
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione, dell’11 ottobre 2022, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (
GU L 265 del 12.10.2022, pag. 67
).
(
10
)
Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (
GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3
).
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2458 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione (
GU L 321 del 15.12.2022, pag. 10
).
(
12
)
Raccomandazione 21-01 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione 19-02 che sostituisce a sua volta la raccomandazione 16-01 relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali.
(
13
)
Raccomandazione 22-03 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione supplementare 21-02 che proroga e modifica la raccomandazione 17-02 per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale.
ALLEGATO
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2023 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Contingente iniziale 2022 (in tonnellate)
Sbarchi consentiti 2022 (quantitativo totale adattato in tonnellate)
(
1
)
Totale catture 2022 (quantitativo in tonnellate)
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate)
Fattore moltipli-catore
(
2
)
Fattore moltipli-catore addizionale
(
3
)
(
4
)
Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti
(
5
)
(quantitativo in tonnellate)
Detrazioni da applicare nel 2023 (quantitativo in tonnellate)
BE
SRX
07D.
Razze
7d
134,000
136,500
137,765
100,93 %
1,265
/
/
/
1,265
BE
SRX
67AKXD
Razze
Acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k
814,000
1 207,000
1 209,702
100,22 %
2,702
/
/
/
2,702
DE
HER
4AB.
Aringa
Acque dell’Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
41 147,000
37 114,880
38 224,556
102,99 %
1 109,676
/
A
(
6
)
/
1 109,676
DE
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
71,000
72,800
92,797
127,47 %
19,997
1,00
/
/
19,997
DK
COD
03AN.
Merluzzo bianco
Skagerrak
1 515,000
1 503,751
1 521,783
101,20 %
18,032
/
C
(
6
)
/
18,032
DK
COD
2A3AX4
Merluzzo bianco
4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat
1 951,000
1 980,700
2 018,970
101,93 %
38,270
/
C
(
6
)
/
38,270
DK
HAD
03 A.
Eglefino
3a
2 225,000
2 508,851
2 735,449
109,03 %
226,598
/
C
(
6
)
/
226,598
DK
HER
5B6ANB
Aringa
6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b
/
/
8,077
n.p.
8,077
1,00
/
8,077
DK
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
2,038
n.p.
2,038
1,00
/
/
2,038
DK
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
17,317
n.p.
17,317
1,00
/
/
17,317
DK
PRA
4N-S62
Gamberetto boreale
Acque norvegesi a sud di 62° N
200,000
203,000
205,041
101,01 %
2,041
/
/
/
2,041
DK
SPR
03 A.
Spratto e catture accessorie connesse
3a
8 422,000
20,186
34,428
170,55 %
14,242
1,00
/
/
14,242
DK
WHB
1X14
Melù
Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14
36 723,000
45 035,026
45 516,979
101,07 %
481,953
/
/
/
481,953
ES
ALF
3X14-
Berici
Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14
51,000
58,000
59,069
101,84 %
1,069
/
/
/
1,069
ES
COD
1/2B.
Merluzzo bianco
1 e 2b
9 688,000
9 290,212
9 409,547
101,28 %
119,335
/
A
(
6
)
/
119,335
ES
COD
1N2AB.
Merluzzo bianco
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
2 602,000
2 744,006
2 804,069
102,19 %
60,063
/
/
/
60,063
ES
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
32,719
55,066
168,30 %
22,347
1,00
A
/
33,521
ES
HAD
1N2AB.
Eglefino
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
0,554
17,963
3 242,42 %
17,409
1,00
/
/
17,409
ES
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
35,447
n.p.
35,447
1,00
A
/
53,171
ES
POL
08C.
Merluzzo giallo
8c
149,000
172,001
173,627
100,95 %
1,626
/
/
/
1,626
ES
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
17,250
25,413
147,32 %
8,163
1,00
/
/
8,163
ES
REB
1N2AB.
Scorfano atlantico
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
106,000
103,211
104,593
101,34 %
1,382
/
/
/
1,382
ES
RJU
9-C.
Razza ondulata
Acque dell’Unione della zona 9
15,000
18,000
19,348
107,49 %
1,348
/
/
/
1,348
FR
JAX
4BC7D
Suri/sugarelli e catture accessorie connesse
Acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d
267,000
396,532
461,312
116,34 %
64,780
1,00
/
/
64,780
FR
RJE
7FG.
Razza dagli occhi piccoli
7f e 7 g
36,000
57,000
83,299
146,14 %
26,299
1,00
/
/
26,299
FR
RJU
8-C.
Razza ondulata
Acque dell’Unione della zona 8
13,000
23,000
24,081
104,70 %
1,081
/
/
/
1,081
IE
HER
6AS7BC
Aringa
6aS, 7b, 7c
1 236,000
1 267,563
1 298,400
102,43 %
30,837
/
/
/
30,837
IE
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
28,810
51,017
177,08 %
22,207
1,00
/
/
22,207
MT
ALB
MED
Tonno bianco del Mediterraneo
Mar Mediterraneo
41,190
41,190
49,876
121,09 %
8,686
1,00
/
/
8,686
NL
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
4,000
47,097
1 177,43 %
43,097
1,00
/
/
43,097
PL
MAC
2A34.
Sgombro
3a; acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4
/
/
10,934
n.p.
10,934
1,00
/
/
10,934
PT
ALF
3X14-
Berici
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14
145,000
142,314
145,155
102,00 %
2,841
/
A
(
6
)
/
2,841
PT
RJU
9-C.
Razza ondulata
Acque dell’Unione della zona 9
15,000
32,000
33,907
105,96 %
1,907
/
/
/
1,907
SE
I/F
04-N
Pesce industriale
Acque norvegesi della zona 4
800,000
800,000
808,349
101,04 %
8,349
/
/
/
8,349
(
1
)
Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
), dei trasferimenti di contingenti dal 2021 al 2022 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (
GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3
) e in conformità all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(
2
)
Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente * sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(
3
)
Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
(
4
)
La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2020, 2021 e 2022. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(
5
)
Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti.
(
6
)
Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
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