Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1671/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1671 della Commissione del 24 agosto 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Ciliegia di Lari» (IGP)

Pubblicato: 24/08/2023 In vigore dal: 24/08/2023 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2023/1671 riguardo alla "Ciliegia di Lari"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1671 della Commissione europea, pubblicato il 31 agosto 2023, registra ufficialmente il nome "Ciliegia di Lari" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dell'Unione europea. Questo atto normativo rappresenta il completamento di un procedimento amministrativo avviato dall'Italia con la presentazione della domanda di registrazione, successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE il 4 maggio 2023. La registrazione è avvenuta senza opposizioni da parte di terzi, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Il prodotto "Ciliegia di Lari" rientra nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" secondo la classificazione dell'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L'indicazione geografica protetta garantisce che le ciliegie commercializzate con questo nome rispettino specifici standard qualitativi e provengono dalla zona geografica di Lari, conferendo loro una protezione legale a livello europeo contro l'uso improprio o l'imitazione.

Per i produttori e i commercianti di ciliegie, questa registrazione comporta il diritto esclusivo di utilizzare la denominazione "Ciliegia di Lari" (IGP) per i prodotti conformi ai disciplinari tecnici stabiliti. Allo stesso tempo, crea obblighi di tracciabilità, controllo qualitativo e rispetto delle norme di produzione. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, diventando immediatamente obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1671 della Commissione del 24 agosto 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ciliegia di Lari» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1671 of 24 August 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Ciliegia di Lari’ (PGI))

Testo normativo

31.8.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 214/94 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1671 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ciliegia di Lari» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Ciliegia di Lari» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Ciliegia di Lari» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Ciliegia di Lari» (IGP) è registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2023 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 158 del 4.5.2023, pag. 11 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento UE 2023/1671 disciplina l'indicazione geografica protetta (IGP) e rappresenta uno strumento di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari secondo il regime di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, distributori e operatori del settore ortofrutticolo devono conoscere le regole sulla denominazione di origine protetta (DOP) e IGP per garantire conformità normativa, tracciabilità e corretta commercializzazione dei prodotti a denominazione protetta nel mercato europeo.

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