Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1691/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1691 della Commissione del 30 agosto 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vorarlberger Bergkäse» (DOP)

Pubblicato: 30/08/2023 In vigore dal: 30/08/2023 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche approvate al disciplinare del "Vorarlberger Bergkäse" e quali effetti hanno sulla commercializzazione del prodotto?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1691 approva una modifica non minore al disciplinare del "Vorarlberger Bergkäse", un formaggio austriaco protetto da Denominazione di Origine Protetta (DOP). La modifica è stata presentata dall'Austria e, non avendo ricevuto opposizioni motivate durante la fase di consultazione pubblica, è stata approvata dalla Commissione europea. Il disciplinare è il documento che definisce le caratteristiche, i metodi di produzione, l'origine geografica e altri requisiti che il prodotto deve rispettare per mantenere la protezione DOP. Le modifiche non minori sono quelle che incidono significativamente sugli elementi essenziali del disciplinare e richiedono una procedura di approvazione più rigorosa rispetto alle modifiche minori. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, diventando immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. I produttori del formaggio dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni per continuare a utilizzare la denominazione protetta.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1691 della Commissione del 30 agosto 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vorarlberger Bergkäse» (DOP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1691 of 30 August 2023 approving a non-minor amendment to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Vorarlberger Bergkäse’ (PDO))

Testo normativo

6.9.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 219/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1691 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vorarlberger Bergkäse» (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Austria relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Vorarlberger Bergkäse», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione ( 2 ) . (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 3 ) , in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Vorarlberger Bergkäse» (DOP). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2023 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ( GU L 156 del 13.6.1997, pag. 6 ). ( 3 ) GU C 156 del 3.5.2023, pag. 45 .

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Il Regolamento (UE) 2023/1691 riguarda la protezione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando le modifiche ai disciplinari dei prodotti agroalimentari. Gli operatori del settore lattiero-caseario e i produttori di formaggi devono consultare il disciplinare aggiornato per verificare conformità produttiva, tracciabilità e requisiti di etichettatura, mentre le autorità competenti degli Stati membri controllano il rispetto delle norme sulla qualità e l'autenticità del prodotto.

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