Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2222/2023

Regolamento delegato (UE) 2023/2222 della Commissione, del 14 luglio 2023, che proroga il periodo transitorio stabilito per gli indici di riferimento di paesi terzi all’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 14/07/2023 In vigore dal: 14/07/2023 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento delegato UE 2023/2222 riguardo agli indici di riferimento di paesi terzi?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2023/2222 della Commissione, del 14 luglio 2023, proroga il periodo transitorio per l'utilizzo degli indici di riferimento forniti da amministratori ubicati in paesi terzi (non appartenenti all'UE). Originariamente questo periodo transitorio doveva scadere il 31 dicembre 2023, ma viene esteso fino al 31 dicembre 2025. La norma si applica alle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione europea (banche, gestori di fondi, intermediari finanziari) che utilizzano benchmark internazionali per strumenti finanziari, contratti finanziari e misurazioni della performance di fondi di investimento. La proroga è stata necessaria perché la maggior parte degli amministratori di indici di paesi terzi non aveva completato i preparativi per conformarsi alle regole UE entro la scadenza originaria, rischiando di interrompere bruscamente l'accesso a indici mondiali essenziali. Questa estensione consente alle imprese dell'Unione di continuare le loro operazioni commerciali senza perdere accesso ai principali benchmark internazionali, evitando potenziali minacce alla stabilità finanziaria e garantendo parità competitiva nel mercato globale.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2023/2222 della Commissione, del 14 luglio 2023, che proroga il periodo transitorio stabilito per gli indici di riferimento di paesi terzi all’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2222 of 14 July 2023 extending the transitional period laid down for third-country benchmarks in Article 51(5) of Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2222 23.10.2023 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2222 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2023 che proroga il periodo transitorio stabilito per gli indici di riferimento di paesi terzi all’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ( 1 ) , in particolare l’articolo 54, paragrafo 7, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce le norme sull’utilizzo, da parte delle entità sottoposte a vigilanza nell’Unione, degli indici di riferimento di paesi terzi forniti dagli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi («regime applicabile ai paesi terzi»). Detto regolamento limita la capacità delle entità sottoposte a vigilanza nell’Unione di utilizzare indici di riferimento di paesi terzi. (2) Conformemente all’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011, l’utilizzo nell’Unione da parte di entità sottoposte a vigilanza di un indice di riferimento di un paese terzo è autorizzato solo per gli strumenti finanziari, i contratti finanziari e le misurazioni dei risultati di un fondo di investimento che sono già riferiti a tale indice di riferimento o che aggiungono un rimando a tale indice di riferimento da prima del 31 dicembre 2023, a meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 2 o 3, del predetto regolamento, o a meno che un amministratore non sia stato riconosciuto come tale ai sensi dell’articolo 32 dello stesso regolamento o un indice di riferimento non sia stato avallato ai sensi dell’articolo 33 del suddetto regolamento. (3) Onde valutare la situazione ed elaborare la relazione di cui all’articolo 54, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, la Commissione ha chiesto riscontro in una consultazione mirata tenuta tra il 20 maggio e il 12 agosto 2022 sull’utilizzo del regime applicabile ai paesi terzi di cui al richiamato regolamento dopo la fine del periodo transitorio di cui all’articolo 51, paragrafo 5, del medesimo regolamento. I rispondenti hanno sottolineato la necessità di prorogare tale periodo, poiché in caso contrario le entità sottoposte a vigilanza nell’Unione non potrebbero più utilizzare la maggioranza degli indici di riferimento forniti da amministratori di paesi terzi per strumenti finanziari, contratti finanziari e misurazioni dei risultati di un fondo di investimento che non sono ancora riferiti a tali indici. (4) Il 14 luglio 2023 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo continuativo, da parte delle entità sottoposte a vigilanza, di indici di riferimento di paesi terzi, nonché sulle potenziali carenze del quadro attuale. (5) Sulla base di tale relazione, la Commissione conclude che la maggioranza degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi non ha preso le misure necessarie per prepararsi alla fine del periodo transitorio prevista il 31 dicembre 2023, come stabilito all’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/2011, né per garantire l’utilizzo continuativo dei loro indici di riferimento nell’Unione oltre tale data. Tale impreparazione solleva preoccupazioni per le entità sottoposte a vigilanza nell’Unione che dipendono da determinati indici di riferimento di paesi terzi. L’eventualità che queste entità cessino improvvisamente di avere accesso a tali indici potrebbe anche costituire una qualche minaccia per la stabilità finanziaria. Inoltre l’entrata in applicazione del capitolo dedicato ai paesi terzi priverebbe i partecipanti al mercato dell’Unione dell’accesso alla maggioranza degli indici di riferimento mondiali, rappresentando per alcuni una situazione di notevole svantaggio a livello di concorrenza globale. (6) È opportuno prorogare di due anni, fino al 31 dicembre 2025, il periodo transitorio di cui all’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 per consentire alle entità sottoposte a vigilanza nell’Unione di utilizzare indici di riferimento forniti da amministratori ubicati in un paese terzo. Tale proroga consentirà alle imprese dell’Unione di proseguire le loro attività commerciali. (7) Affinché l’attuale periodo transitorio sia prorogato prima della sua scadenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il periodo transitorio di cui all’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 è prorogato fino al 31 dicembre 2025. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2222/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2023/2222 riguarda gli indici di riferimento di paesi terzi (third-country benchmarks), il regime applicabile ai paesi terzi e il periodo transitorio disciplinato dall'articolo 51, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/1011. Professionisti del settore finanziario e compliance officer consultano questa norma per comprendere le regole sulla conformità degli amministratori di benchmark, le decisioni di equivalenza della Commissione e i requisiti di riconoscimento secondo l'articolo 32 del Regolamento benchmark UE.

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