Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2450/2023

Regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione, del 25 luglio 2023, che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali

Pubblicato: 25/07/2023 In vigore dal: 25/07/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione, del 25 luglio 2023, che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2450 of 25 July 2023 supplementing Directive (EU) 2022/2557 of the European Parliament and of the Council by establishing a list of essential services

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2450 30.10.2023 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2450 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2023 che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2022/2557 mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno e ad aumentare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi. (2) A tal fine, e a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori di cui all’allegato della direttiva. L’elenco sarà utilizzato dalle attività competenti per effettuare una valutazione del rischio e successivamente sarà utilizzato per individuare i soggetti critici. (3) L’elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere redatto in modo generico, per tener conto delle specificità degli Stati membri quali le dimensioni, la densità di popolazione o l’ubicazione geografica. Tuttavia, dovrebbe riguardare solo i servizi essenziali delle categorie di soggetti di cui all’allegato della direttiva (UE) 2022/2557. A tal fine, solo i servizi forniti da soggetti che rientrano in dette categorie dovrebbero essere considerati servizi essenziali ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2022/2557. (4) In generale, l’elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere utilizzato alla luce di tutte le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2022/2557. Ciò comprende la definizione di servizi essenziali come servizi fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubblica o dell’ambiente, la definizione di ente della pubblica amministrazione e le disposizioni sull’ambito di applicazione di tale direttiva. A norma dell’articolo 1, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2022/2557, sono esclusi gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati. (5) Di conseguenza le attività economiche elencate, su base non esaustiva, nel presente regolamento delegato dovrebbero essere considerate servizi essenziali ai fini del presente regolamento delegato e della direttiva (UE) 2022/2557 solo se si qualificano come servizi essenziali ai sensi di tale direttiva, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, un elenco non esaustivo di servizi essenziali quali definiti all’articolo 2, punto 5, di tale direttiva, nei settori e sottosettori di cui all’allegato della direttiva stessa. Articolo 2 Elenco non esaustivo di servizi essenziali L’elenco non esaustivo di servizi essenziali di cui all’articolo 1 è il seguente: 1. Settore energia: a) sottosettore dell’energia elettrica: i) fornitura di energia elettrica ( imprese elettriche ); ii) gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di distribuzione dell’energia elettrica ( gestori del sistema di distribuzione ); iii) gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di trasmissione dell’energia elettrica ( gestori dei sistemi di trasmissione ); iv) produzione di energia elettrica ( produttori ); v) servizio di gestione designato del mercato dell’energia elettrica ( gestori del mercato elettrico designati ); vi) gestione della domanda ( partecipanti al mercato dell’energia elettrica ); vii) aggregazione dell’energia elettrica ( partecipanti al mercato dell’energia elettrica ); viii) stoccaggio dell’energia ( partecipanti al mercato dell’energia elettrica ); b) sottosettore teleriscaldamento e teleraffrescamento: fornitura di teleriscaldamento o teleraffrescamento ( gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento ); c) sottosettore petrolio: i) oleodotti ( gestori di oleodotti ); ii) produzione di petrolio ( gestori di impianti di produzione) ; iii) raffinazione e trattamento di petrolio ( gestori di impianti di raffinazione e trattamento di petrolio ); iv) deposito di petrolio ( gestori di impianti di deposito di petrolio ); v) gestione delle scorte petrolifere, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche (organismi centrali di stoccaggio); d) sottosettore gas: i) fornitura di gas ( imprese fornitrici ); ii) distribuzione di gas ( gestori del sistema di distribuzione ); iii) trasporto di gas ( gestori del sistema di trasporto ); iv) stoccaggio di gas ( gestori dell’impianto di stoccaggio ); v) gestione di un sistema di gas naturale liquefatto (GNL) ( gestori del sistema GNL ); vi) produzione di gas naturale ( imprese di gas naturale ); vii) acquisto di gas naturale ( imprese di gas naturale ); viii) raffinazione e trattamento di gas naturale ( gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale ); e) sottosettore idrogeno: i) produzione di idrogeno ( gestori di impianti di produzione di idrogeno) ; ii) stoccaggio di idrogeno ( gestori di impianti di stoccaggio di idrogeno) ; iii) trasporto di idrogeno ( gestori di impianti di trasporto di idrogeno) . 2. Settore trasporti: a) sottosettore trasporto aereo: i) servizi di trasporto aereo utilizzati a fini commerciali (passeggeri e merci) ( vettori aerei ); ii) esercizio, gestione e manutenzione degli aeroporti e delle infrastrutture della rete aeroportuale ( gestori aeroportuali ); iii) servizi di controllo del traffico aereo ( operatori attivi nel controllo della gestione del traffico ); b) sottosettore trasporto ferroviario: i) servizi di trasporto ferroviario (passeggeri e merci) ( imprese ferroviarie ); ii) esercizio, gestione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, comprese le stazioni passeggeri, gli scali merci, i cantieri ferroviari e i centri di controllo del traffico ( gestori dell’infrastruttura ); iii) esercizio, gestione e manutenzione degli impianti di servizio ferroviario ( operatori degli impianti di servizio ); iv) esercizio, gestione e manutenzione della gestione del traffico ferroviario, del controllo-comando e del segnalamento, nonché degli impianti e dei sistemi di telecomunicazione utilizzati per il controllo-comando e il segnalamento ( gestori dell’infrastruttura) ; c) sottosettore trasporto per vie d’acqua: i) servizi di trasporto per vie d’acqua interne, marittimo e costiero (passeggeri e merci) ( compagnie di navigazione per il trasporto per vie d’acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci ); ii) esercizio, gestione e manutenzione dei porti e degli impianti portuali e gestione dei lavori e delle attrezzature all’interno dei porti, compresi il bunkeraggio, la movimentazione del carico, l’ancoraggio, i servizi passeggeri, la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, il pilotaggio e i servizi di rimorchio ( organi di gestione dei porti e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all’interno di porti ); iii) servizi di assistenza al traffico marittimo ( gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo ); d) sottosettore trasporto su strada: i) controllo della gestione del traffico, compresi gli aspetti relativi ai servizi di pianificazione, controllo e gestione della rete stradale, ad esclusione della gestione del traffico o del funzionamento di sistemi di trasporto intelligenti quando non costituiscono una parte essenziale dell’attività generale degli enti pubblici ( autorità stradali ); ii) servizi correlati a sistemi di trasporto intelligenti ( gestori di sistemi di trasporto intelligenti ); e) sottosettore trasporto pubblico: servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada ( operatori di servizio pubblico ). 3. Settore bancario: i) raccolta di depositi ( enti creditizi ); ii) prestiti ( enti creditizi ). 4. Settore infrastrutture dei mercati finanziari: i) gestione di una sede di negoziazione ( gestori di sedi di negoziazione ); ii) gestione dei sistemi di compensazione ( controparti centrali ). 5. Settore salute: i) prestazione di servizi di assistenza sanitaria ( prestatori di assistenza sanitaria ); ii) analisi effettuate da un laboratorio di riferimento dell’Unione europea ( laboratori di riferimento dell’UE ); iii) ricerca e sviluppo di medicinali (soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali); iv) produzione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici di base (soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici); v) produzione di dispositivi medici considerati critici durante un’emergenza di sanità pubblica (soggetti che fabbricano dispositivi medici); vi) distribuzione di medicinali (soggetti titolari di un’autorizzazione di distribuzione). 6. Settore acqua potabile: fornitura di acqua potabile e distribuzione di acqua potabile, esclusa la distribuzione di acqua destinata al consumo umano qualora tale servizio costituisca una parte non essenziale dell’attività generale dei distributori di altri prodotti di base e beni ( fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano ). 7. Settore acque reflue: raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue, esclusi la raccolta, lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche o delle acque reflue industriali qualora costituiscano una parte non essenziale delle attività generali delle imprese ( imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali ). 8. Settore infrastrutture digitali: i) fornitura e gestione di servizi di punti di interscambio Internet ( fornitori di punti di interscambio Internet ); ii) fornitura di servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), esclusi i servizi relativi ai server dei nomi radice ( fornitori di servizi DNS ); iii) esercizio e gestione dei registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) ( registri dei nomi di dominio di primo livello ); iv) fornitura di servizi di cloud computing ( fornitori di servizi di cloud computing ); v) fornitura di servizi di data center ( fornitori di servizi di data center ); vi) fornitura di reti per la distribuzione dei contenuti ( fornitori di reti di distribuzione di contenuti ); vii) prestazione di servizi fiduciari ( prestatori di servizi fiduciari ); viii) fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico ( fornitori di servizi di comunicazione elettronica ); ix) fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica ( fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica ). 9. Settore enti della pubblica amministrazione: servizi forniti da enti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, della direttiva (UE) 2022/2557, delle amministrazioni centrali, come definiti dagli Stati membri conformemente al diritto nazionale ( enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali ). 10. Settore spazio: esercizio di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica ( operatori di infrastrutture terrestri ). 11. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ( imprese alimentari impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all’ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala ): i) produzione e trasformazione di prodotti alimentari industriali su larga scala; ii) servizi della filiera alimentare, compresi lo stoccaggio e la logistica; iii) distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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