Regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione, del 25 luglio 2023, che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali
Quali servizi sono considerati essenziali secondo il Regolamento UE 2023/2450 e a quali soggetti si applica?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2023/2450 stabilisce un elenco non esaustivo di servizi essenziali che devono essere forniti senza impedimenti nel mercato interno europeo. L'elenco riguarda undici settori principali: energia (elettrica, gas, petrolio, idrogeno, teleriscaldamento), trasporti (aereo, ferroviario, marittimo, stradale, pubblico), servizi bancari, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione, spazio e produzione alimentare. Questi servizi sono considerati essenziali perché fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, attività economiche, salute, sicurezza pubblica e ambiente.
Il regolamento si applica ai soggetti critici che forniscono questi servizi, ossia le imprese e gli enti pubblici che rientrano nelle categorie specificate (gestori di reti, fornitori, operatori, ecc.). L'elenco è utilizzato dalle autorità competenti per effettuare valutazioni del rischio e identificare i soggetti critici che devono implementare misure di resilienza. È importante sottolineare che l'elenco è generico e tiene conto delle specificità degli Stati membri, come dimensioni, densità di popolazione e ubicazione geografica.
Il regolamento esclude esplicitamente gli enti della pubblica amministrazione operanti in settori di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, difesa e contrasto della criminalità. Inoltre, per alcuni servizi sono previste esclusioni specifiche: ad esempio, per l'acqua potabile sono esclusi i distributori per cui tale servizio non è essenziale, e per le acque reflue sono escluse le attività non essenziali delle imprese generiche.
Per le aziende e i commercialisti, questo regolamento è rilevante perché identifica quali imprese devono conformarsi agli obblighi di resilienza previsti dalla Direttiva 2022/2557, inclusi piani di continuità operativa, gestione del rischio cibernetico e notifica degli incidenti. Le imprese che forniscono servizi elencati devono verificare se rientrano nelle categorie di soggetti critici e, in caso affermativo, implementare le misure di sicurezza e resilienza richieste.
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Riferimento normativo
Regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione, del 25 luglio 2023, che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2450 of 25 July 2023 supplementing Directive (EU) 2022/2557 of the European Parliament and of the Council by establishing a list of essential services
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2450
30.10.2023
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2450 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2023
che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva (UE) 2022/2557 mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno e ad aumentare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi.
(2)
A tal fine, e a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori di cui all’allegato della direttiva. L’elenco sarà utilizzato dalle attività competenti per effettuare una valutazione del rischio e successivamente sarà utilizzato per individuare i soggetti critici.
(3)
L’elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere redatto in modo generico, per tener conto delle specificità degli Stati membri quali le dimensioni, la densità di popolazione o l’ubicazione geografica. Tuttavia, dovrebbe riguardare solo i servizi essenziali delle categorie di soggetti di cui all’allegato della direttiva (UE) 2022/2557. A tal fine, solo i servizi forniti da soggetti che rientrano in dette categorie dovrebbero essere considerati servizi essenziali ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2022/2557.
(4)
In generale, l’elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere utilizzato alla luce di tutte le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2022/2557. Ciò comprende la definizione di servizi essenziali come servizi fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubblica o dell’ambiente, la definizione di ente della pubblica amministrazione e le disposizioni sull’ambito di applicazione di tale direttiva. A norma dell’articolo 1, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2022/2557, sono esclusi gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati.
(5)
Di conseguenza le attività economiche elencate, su base non esaustiva, nel presente regolamento delegato dovrebbero essere considerate servizi essenziali ai fini del presente regolamento delegato e della direttiva (UE) 2022/2557 solo se si qualificano come servizi essenziali ai sensi di tale direttiva,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, un elenco non esaustivo di servizi essenziali quali definiti all’articolo 2, punto 5, di tale direttiva, nei settori e sottosettori di cui all’allegato della direttiva stessa.
Articolo 2
Elenco non esaustivo di servizi essenziali
L’elenco non esaustivo di servizi essenziali di cui all’articolo 1 è il seguente:
1.
Settore energia:
a)
sottosettore dell’energia elettrica:
i)
fornitura di energia elettrica (
imprese elettriche
);
ii)
gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di distribuzione dell’energia elettrica (
gestori del sistema di distribuzione
);
iii)
gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di trasmissione dell’energia elettrica (
gestori dei sistemi di trasmissione
);
iv)
produzione di energia elettrica (
produttori
);
v)
servizio di gestione designato del mercato dell’energia elettrica (
gestori del mercato elettrico designati
);
vi)
gestione della domanda (
partecipanti al mercato dell’energia elettrica
);
vii)
aggregazione dell’energia elettrica (
partecipanti al mercato dell’energia elettrica
);
viii)
stoccaggio dell’energia (
partecipanti al mercato dell’energia elettrica
);
b)
sottosettore teleriscaldamento e teleraffrescamento: fornitura di teleriscaldamento o teleraffrescamento (
gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento
);
c)
sottosettore petrolio:
i)
oleodotti (
gestori di oleodotti
);
ii)
produzione di petrolio (
gestori di impianti di produzione)
;
iii)
raffinazione e trattamento di petrolio (
gestori di impianti di raffinazione e trattamento di petrolio
);
iv)
deposito di petrolio (
gestori di impianti di deposito di petrolio
);
v)
gestione delle scorte petrolifere, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche (organismi centrali di stoccaggio);
d)
sottosettore gas:
i)
fornitura di gas (
imprese fornitrici
);
ii)
distribuzione di gas (
gestori del sistema di distribuzione
);
iii)
trasporto di gas (
gestori del sistema di trasporto
);
iv)
stoccaggio di gas (
gestori dell’impianto di stoccaggio
);
v)
gestione di un sistema di gas naturale liquefatto (GNL) (
gestori del sistema GNL
);
vi)
produzione di gas naturale (
imprese di gas naturale
);
vii)
acquisto di gas naturale (
imprese di gas naturale
);
viii)
raffinazione e trattamento di gas naturale (
gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
);
e)
sottosettore idrogeno:
i)
produzione di idrogeno (
gestori di impianti di produzione di idrogeno)
;
ii)
stoccaggio di idrogeno (
gestori di impianti di stoccaggio di idrogeno)
;
iii)
trasporto di idrogeno (
gestori di impianti di trasporto di idrogeno)
.
2.
Settore trasporti:
a)
sottosettore trasporto aereo:
i)
servizi di trasporto aereo utilizzati a fini commerciali (passeggeri e merci) (
vettori aerei
);
ii)
esercizio, gestione e manutenzione degli aeroporti e delle infrastrutture della rete aeroportuale (
gestori aeroportuali
);
iii)
servizi di controllo del traffico aereo (
operatori attivi nel controllo della gestione del traffico
);
b)
sottosettore trasporto ferroviario:
i)
servizi di trasporto ferroviario (passeggeri e merci) (
imprese ferroviarie
);
ii)
esercizio, gestione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, comprese le stazioni passeggeri, gli scali merci, i cantieri ferroviari e i centri di controllo del traffico (
gestori dell’infrastruttura
);
iii)
esercizio, gestione e manutenzione degli impianti di servizio ferroviario (
operatori degli impianti di servizio
);
iv)
esercizio, gestione e manutenzione della gestione del traffico ferroviario, del controllo-comando e del segnalamento, nonché degli impianti e dei sistemi di telecomunicazione utilizzati per il controllo-comando e il segnalamento (
gestori dell’infrastruttura)
;
c)
sottosettore trasporto per vie d’acqua:
i)
servizi di trasporto per vie d’acqua interne, marittimo e costiero (passeggeri e merci) (
compagnie di navigazione per il trasporto per vie d’acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci
);
ii)
esercizio, gestione e manutenzione dei porti e degli impianti portuali e gestione dei lavori e delle attrezzature all’interno dei porti, compresi il bunkeraggio, la movimentazione del carico, l’ancoraggio, i servizi passeggeri, la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, il pilotaggio e i servizi di rimorchio (
organi di gestione dei porti e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all’interno di porti
);
iii)
servizi di assistenza al traffico marittimo (
gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo
);
d)
sottosettore trasporto su strada:
i)
controllo della gestione del traffico, compresi gli aspetti relativi ai servizi di pianificazione, controllo e gestione della rete stradale, ad esclusione della gestione del traffico o del funzionamento di sistemi di trasporto intelligenti quando non costituiscono una parte essenziale dell’attività generale degli enti pubblici (
autorità stradali
);
ii)
servizi correlati a sistemi di trasporto intelligenti (
gestori di sistemi di trasporto intelligenti
);
e)
sottosettore trasporto pubblico: servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada (
operatori di servizio pubblico
).
3.
Settore bancario:
i)
raccolta di depositi (
enti creditizi
);
ii)
prestiti (
enti creditizi
).
4.
Settore infrastrutture dei mercati finanziari:
i)
gestione di una sede di negoziazione (
gestori di sedi di negoziazione
);
ii)
gestione dei sistemi di compensazione (
controparti centrali
).
5.
Settore salute:
i)
prestazione di servizi di assistenza sanitaria (
prestatori di assistenza sanitaria
);
ii)
analisi effettuate da un laboratorio di riferimento dell’Unione europea (
laboratori di riferimento dell’UE
);
iii)
ricerca e sviluppo di medicinali (soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali);
iv)
produzione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici di base (soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici);
v)
produzione di dispositivi medici considerati critici durante un’emergenza di sanità pubblica (soggetti che fabbricano dispositivi medici);
vi)
distribuzione di medicinali (soggetti titolari di un’autorizzazione di distribuzione).
6.
Settore acqua potabile: fornitura di acqua potabile e distribuzione di acqua potabile, esclusa la distribuzione di acqua destinata al consumo umano qualora tale servizio costituisca una parte non essenziale dell’attività generale dei distributori di altri prodotti di base e beni (
fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano
).
7.
Settore acque reflue: raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue, esclusi la raccolta, lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche o delle acque reflue industriali qualora costituiscano una parte non essenziale delle attività generali delle imprese (
imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali
).
8.
Settore infrastrutture digitali:
i)
fornitura e gestione di servizi di punti di interscambio Internet (
fornitori di punti di interscambio Internet
);
ii)
fornitura di servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), esclusi i servizi relativi ai server dei nomi radice (
fornitori di servizi DNS
);
iii)
esercizio e gestione dei registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) (
registri dei nomi di dominio di primo livello
);
iv)
fornitura di servizi di cloud computing (
fornitori di servizi di cloud computing
);
v)
fornitura di servizi di data center (
fornitori di servizi di data center
);
vi)
fornitura di reti per la distribuzione dei contenuti (
fornitori di reti di distribuzione di contenuti
);
vii)
prestazione di servizi fiduciari (
prestatori di servizi fiduciari
);
viii)
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (
fornitori di servizi di comunicazione elettronica
);
ix)
fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica (
fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica
).
9.
Settore enti della pubblica amministrazione: servizi forniti da enti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, della direttiva (UE) 2022/2557, delle amministrazioni centrali, come definiti dagli Stati membri conformemente al diritto nazionale (
enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali
).
10.
Settore spazio: esercizio di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica (
operatori di infrastrutture terrestri
).
11.
Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (
imprese alimentari impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all’ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala
):
i)
produzione e trasformazione di prodotti alimentari industriali su larga scala;
ii)
servizi della filiera alimentare, compresi lo stoccaggio e la logistica;
iii)
distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2023/2450 è il riferimento normativo per identificare i servizi essenziali secondo la Direttiva 2022/2557 sulla resilienza dei soggetti critici. Consulenti aziendali e responsabili della compliance lo consultano per determinare se la loro impresa rientra tra i soggetti critici e deve adottare misure di business continuity, gestione del rischio cibernetico e incident reporting. Il regolamento copre settori strategici come energia, trasporti, sanità, finanza e infrastrutture digitali, ed è essenziale per valutare obblighi normativi e responsabilità organizzative.
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