Regolamento UE In vigore Contabilità

Regolamento UE 2579/2023

Regolamento (UE) 2023/2579 della Commissione, del 20 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16

Pubblicato: 20/11/2023 In vigore dal: 20/11/2023 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2023/2579 riguardo al trattamento contabile delle operazioni di vendita e retrolocazione secondo l'IFRS 16?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/2579, entrato in vigore il 21 novembre 2023, modifica l'IFRS 16 (International Financial Reporting Standard 16) introducendo nuove regole specifiche per le operazioni di vendita e retrolocazione (sale and leaseback). La norma si applica alle imprese che adottano i principi contabili internazionali e riguarda principalmente il trattamento della passività di leasing quando una società vende un'attività e contemporaneamente la riprende in locazione. In pratica, il locatario venditore deve determinare i pagamenti dovuti per il leasing in modo tale da non rilevare utili o perdite relativi al diritto di utilizzo che mantiene sull'attività. Questo significa che i guadagni derivanti dalla vendita non possono essere riconosciuti nel conto economico per la parte corrispondente al diritto di utilizzo conservato. L'applicazione è obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2024, anche se è consentita l'applicazione anticipata.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2023/2579 della Commissione, del 20 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16 EN: Commission Regulation (EU) 2023/2579 of 20 November 2023 amending Regulation (EU) 2023/1803 as regards International Financial Reporting Standard 16

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2579 21.11.2023 REGOLAMENTO (UE) 2023/2579 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2023 che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali ( 1 ) , in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione ( 2 ) sono stati adottati taluni principi contabili e interpretazioni contabili internazionali esistenti all’8 settembre 2022. (2) Il 22 settembre 2022 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato Modifiche all’International Financial Reporting Standard 16 Leasing («IFRS 16»), che stabilisce le modalità con cui una società deve rilevare, valutare, esporre nel bilancio e comunicare informazioni integrative sui leasing . Le modifiche dell’IFRS 16 specificano in che modo il locatario venditore valuta successivamente le operazioni di vendita e retrolocazione. (3) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche dell’IFRS 16 soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell’allegato del regolamento (UE) 2023/1803, l’International Financial Reporting Standard 16 Leasing è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1 o gennaio 2024 o successivamente. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1 . ( 2 ) GU L 237 del 26.9.2023, pag. 1 . ALLEGATO Passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione Modifiche all’IFRS 16 Modifiche all’IFRS 16 Leasing Sono aggiunti i paragrafi 102 A, C1D e C20E ed è modificato il paragrafo C2. È aggiunto un nuovo titolo prima del paragrafo C20E. Operazioni di vendita e retrolocazione ... Stabilire se il trasferimento dell’attività costituisce una vendita ... Il trasferimento dell’attività è una vendita ... 102 A Dopo la data di inizio, il locatario venditore deve applicare i paragrafi 29-35 all’attività consistente nel diritto di utilizzo derivante dalla retrolocazione e i paragrafi 36-46 alla passività del leasing derivante dalla retrolocazione. Nell’applicare i paragrafi 36-46, il locatario venditore deve determinare i «pagamenti dovuti per il leasing» o i «pagamenti dovuti per il leasing rivisti» in modo tale che il locatario venditore non rilevi alcun importo degli utili o delle perdite che si riferiscono al diritto di utilizzo da lui mantenuto. L’applicazione delle disposizioni del presente paragrafo non impedisce al locatario venditore di rilevare nell’utile (perdita) di esercizio l’utile o la perdita relativa alla risoluzione parziale o totale del contratto, come prescritto dal paragrafo 46, lettera a). ... Appendice C Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie Data di entrata in vigore ... C1D Passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione , pubblicato nel settembre 2022, ha modificato il paragrafo C2 e ha aggiunto i paragrafi 102 A e C20E. Il locatario venditore deve applicare tali modifiche per gli esercizi che hanno inizio il 1 o gennaio 2024 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se il locatario venditore applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. Disposizioni transitorie C2 Ai fini delle disposizioni di cui ai paragrafi C1–C20E, la data della prima applicazione è la data di inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta il presente Principio. ... Passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione C20E Il locatario venditore deve applicare Passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione (cfr. paragrafo C1D) retroattivamente, conformemente allo IAS 8, alle operazioni di vendita e retrolocazione concluse dopo la data della prima applicazione. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2579/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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