Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi di cui all’articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48
Qual è il codice tributo istituito per la compensazione del credito derivante dal trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi nel settore turismo?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 51/E del 2023 istituisce il codice tributo "1702" per permettere ai sostituti d'imposta di compensare il credito maturato dall'erogazione di un trattamento integrativo speciale riconosciuto ai lavoratori del comparto turismo (inclusi stabilimenti termali) per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023. Il trattamento, pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi, non concorre alla formazione del reddito e spetta ai dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2022. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore e successivamente compensa il credito tramite modello F24, utilizzando il codice 1702 nella sezione "Erario" con indicazione del mese e anno di erogazione. La compensazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, senza necessità di presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge il credito.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi di cui all’articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 51/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 9 agosto 2023
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei
sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto
dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e
straordinario effettuato nei giorni festivi di cui all’articolo 39-bis del decreto
legge 4 maggio 2023, n. 48
L’articolo 39-bis, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, prevede che
“per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del
turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo
speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle
retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro
straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni
festivi”.
I successivi commi 2 e 3 del citato articolo 39-bis stabiliscono inoltre che “Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore
privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo
d'imposta 2022, a euro 40.000”, e che “Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento
integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore”.
In proposito, il comma 4 dell’articolo 39-bis del richiamato decreto legge n. 48 del
2023 dispone che “Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto
dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
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Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il
suddetto credito, si istituisce il seguente codice tributo:
“1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per
l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e
straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge
4 maggio 2023, n. 48”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento
dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi
“rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente,
il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei
formati “00MM” e “AAAA”.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai fini dell’utilizzo in
compensazione del credito di cui trattasi il modello F24 deve essere presentato
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece,
non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
PER IL DIRETTORE CENTRALE
IL CAPO SETTORE
Firmato digitalmente
* Firma su delega del Direttore Centrale prot. RI n. 8032 del 31 luglio 2023
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Il codice tributo 1702 è lo strumento di compensazione per i sostituti d'imposta che operano nel settore turismo e devono gestire il credito derivante dal trattamento integrativo speciale di cui all'articolo 39-bis del DL 48/2023. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i requisiti di reddito (massimo 40.000 euro nel 2022), le modalità di presentazione tramite F24 telematico e la corretta indicazione dei periodi di riferimento per la compensazione secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997.
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