Determinazione per l’anno 2023 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive
Determinazione per l’anno 2023 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 23/03/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 33
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Determinazione per l’anno 2023 delle retribuzioni convenzionali per i
lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia
di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra l’ambito di applicazione del D.M. 28
febbraio 2023, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a
base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei
lavoratori operanti all'estero. Si forniscono, inoltre, le relative istruzioni
operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.
INDICE
1. Premessa
A) Retribuzioni convenzionali per l’anno 2023
A1. Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali
A2. Retribuzioni convenzionali
A3. Casi particolari
B) Regolarizzazioni contributive
1. Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
finanze, con il D.M. 28 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.
66 del 18 marzo 2023 (Allegato n. 1), ha determinato le retribuzioni convenzionali di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Al riguardo le disposizioni del predetto decreto-legge n. 317/1987 (art. 1) si applicano ai
lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di
sicurezza sociale.
Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati
dell’Unione europea ossia:
Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti
d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese
nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi,
facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Spagna,
Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese
le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia,
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.
Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione europea (c.d. Brexit) e
della scadenza del termine, fissato al 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto
dall’Accordo di recesso (cfr. la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020), l’Unione europea e la
Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la
cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020 (cfr. la circolare n. 71 del 27 aprile 2021).
Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza
sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, e
successive modificazioni (cfr. le circolari 82 del 1° luglio 2010, n. 83 del 1° luglio 2010 e n.
115 del 19 settembre 2012).
Sono esclusi, inoltre, dall’ambito di applicazione del decreto-legge n. 317/1987 anche la
Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si
applica la normativa comunitaria.
Si evidenzia a tale proposito che le disposizioni contenute nei citati regolamenti comunitari si
applicano, a decorrere dal 1° aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, a decorrere dal
1° giugno 2012, anche ai Paesi SEE (cfr. la circolare n. 107 del 13 agosto 2012).
A) Retribuzioni convenzionali per l’anno 2023
A1. Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei
contributi dovuti, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi
extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni del
decreto-legge n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai
lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un
regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di
lavoro in un Paese extracomunitario (cfr. il messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012).
Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale,
anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle
assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (cfr. la circolare n. 87 del 15
marzo 1994).
Si richiamano, in proposito, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con i
seguenti Paesi extracomunitari:
Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec,
Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale
(Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc),
Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e
Turchia (con riguardo a quest’ultima, cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).
A2. Retribuzioni convenzionali
L’articolo 2 del D.M. 28 febbraio 2023, che sostanzialmente ricalca il testo dei precedenti
decreti ministeriali, stabilisce che: “Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di
retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto
con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”.
Al riguardo, si richiama il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr.
la circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della disposizione
relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento
previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti
per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo
con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da
prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di
assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi
l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il
valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese
interessata.
Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.
I valori contenuti nelle tabelle delle retribuzioni per l’anno 2023, allegate alla presente
circolare (Allegato n. 2), sono espressi in euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni
imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro.
Tali tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore
per le diverse categorie, raggruppate per settori di riscontrata omogeneità.
Relativamente all’ambito di applicabilità del regime introdotto dall’articolo 36 della legge 21
novembre 2000, n. 342 (comma 8-bis dell’art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d.
TUIR), si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86 del 10 aprile 2001.
Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso, si precisa che anche per tale
emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Per le modalità di calcolo della relativa contribuzione si rinvia a quanto disposto con il
messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003.
Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle
prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il
trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
A3. Casi particolari
La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti
casi, già illustrati nella circolare n. 141 del 20 giugno 1989:
passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto
collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per
passaggio di qualifica.
In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della
variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente
al mutamento intervenuto.
Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (ad esempio,
lavoro straordinario, premi, ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno
nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini
dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli
emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa
comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per dodici
mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si determinerà un valore retributivo mensile che
comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della
contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad un’operazione di
conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
B) Regolarizzazioni contributive
I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità
dalle istruzioni di cui al punto A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai
sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993,
approvata con il D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993) senza
aggravio di oneri aggiuntivi.
Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a
quello di pubblicazione della presente circolare.
Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti
modalità:
- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle
assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili
individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti
sui totali ottenuti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 febbraio 2023
Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori
all'estero. (23A01685)
(GU n.66 del 18-3-2023)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori
italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle
relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti
collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini
fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro
dipendente prestato all'estero;
Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente
modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del
computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori
italiani rimpatriati;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314,
che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969,
n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni
convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la
determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;
Considerato il decreto interministeriale del 23 dicembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13
del 18 gennaio 2022, relativo alla determinazione delle predette
retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
2022 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2022;
Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore
per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata
omogeneita';
Tenuto conto delle proposte formulate da Anita con nota del 7
novembre 2022, da Fnsi con nota del 7 novembre 2022, da Confetra con
nota del 9 novembre 2022, da Abi con nota del 10 novembre 2022, da
Ugl con nota del 17 novembre 2022, da Inail con nota del 17 novembre
2022, da Cgil con nota del 21 novembre 2022, da Cna con nota del 21
novembre 2022, da Confsal con nota del 23 novembre 2022, nonche'
degli elementi pervenuti dall'Istat con nota del 24 novembre 2022 e
dall'Inps in sede di Conferenza di servizi;
Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2023, alla
determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base
delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni,
tenutasi il 26 e 30 gennaio 2023;
Visto il verbale della Conferenza dei servizi del 26 e 30 gennaio
2023;
Decreta:
Art. 1
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino
a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023, le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei
contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella
misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione,
la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base
del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di cui alle tabelle citate all'articolo l.
Art. 3
Frazionabilita' delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di
assunzioni, risoluzioni del supporto di lavoro, trasferimenti da o
per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di
ventisei giornate.
Art. 4
Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il
trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2023
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 2
18-3-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 66
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18-3-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 66
23A01685
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