Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 51/2023

Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale Confederazione F.O.R.Z.A. (F.O.R.Z.A.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 06/06/2023 In vigore dal: 06/06/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale Confederazione F.O.R.Z.A. (F.O.R.Z.A.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 07/06/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 51 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale Confederazione F.O.R.Z.A. (F.O.R.Z.A.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale Confederazione F.O.R.Z.A. (F.O.R.Z.A.), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Revoca della delega: decorrenza e validità 6. Misura del contributo sindacale 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione 10. Controlli a campione e applicazione di penali 11. Codice INPS 12. Istruzioni contabili 1. Premessa In data 28 aprile 2023 è stata sottoscritta una convenzione con l’Organizzazione sindacale Confederazione F.O.R.Z.A. (F.O.R.Z.A.), sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1). La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il mese di giugno 2024. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni. È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC. Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione. 2. Soggetti che possono rilasciare la delega L’articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione. Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica. Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno sociale. 3. Modalità di rilascio della delega L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS. La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. 4. Presentazione e decorrenza della delega L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione. Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio l’Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d’identità del pensionato in corso di validità. La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega. L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall’Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità. La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza. 5. Revoca della delega: decorrenza e validità Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa. L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale competente. Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità. L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4. L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata. La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata. 6. Misura del contributo sindacale L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio: 1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD); 2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD; 3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD. 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale. Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati: a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima; b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi; c) euro 0,34 per la revoca delega cartacea (residuale); d) euro 0,16 per la gestione delega. È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione. 8. Clausola di salvaguardia Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative. Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali. 9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso. L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi: • perdita da parte dell’organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione; • mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa; • ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale; • eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti; • uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione; • mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti; • adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni; • mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali; perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione; • ove siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Organizzazione sindacale stessa. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC. La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali. La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC. 10. Controlli a campione e applicazione di penali L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Organizzazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall’Organizzazione sindacale. In aggiunta, l’Istituto sottopone a verifica le deleghe che all’atto dell’acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto e attinenti al soggetto che ha rilasciato la delega. Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la documentazione cartacea in originale (delega, copia del documento d’identità e altra documentazione del pensionato) che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4). La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC e, solo nei casi ritenuti necessari dall’Istituto, verrà richiesto l’invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione. Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà all’applicazione di penali commisurate alla gravità dell’inadempimento così come graduate nell’articolo 10 della convenzione. Nell’eventualità in cui siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo. 11. Codice INPS Il codice INPS assegnato è EF. 12. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle pensioni per conto dell’Organizzazione sindacaleConfederazione F.O.R.Z.A. (F.O.R.Z.A.), si istituiscono i seguenti conti: GPA25895 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso; GPA27895 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. È inoltre istituito il seguente nuovo conto: GPA11895 - per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso GPA35041. I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale. Nell’Allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 - il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla - il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione - il d.lgs. 30 giugno 2003, n Codice in materia di protezione dei dati personali come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito - 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA. - la deliberazione del Consiglio 2022, con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi -octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485; - la nota prot. n. 16157 in data 14/12/2022 con la quale il Ministero del Lavoro e delle sindacale di cui sopra, quale Organizzazione sindacale a carattere nazionale; CONSIDERATO - che il servizio di esazione sopra indicato non interferisce con le attività istituzionali - sensi della presente Convenzione, SI CONVIENE QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 Oggetto Ai -octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con are, allo stesso, in quanto titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione. 11 della legge 31 luglio 1975 n.364, tale servizio di riscossione dei contributi sindacali è esteso ai tit Gestione Dipendenti Pubblici. ARTICOLO 2 Modalità di riscossione La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favo al fine suddetta quota. ARTICOLO 3 Determinazione della quota del contributo associativo La misura della trattenuta per contributi sindacali è determinata applicando le seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio: - 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; - 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD; - 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD. Per le pensioni indirette di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le modalità previste al comma precedente. Le organizzazioni sindacali che iscrivono in base al proprio assetto statutario esclusivamente determinate categorie di pension indicate. ARTICOLO 4 Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 2 del presente accordo, La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Per i pensionati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per analfabetismo, com Gestione La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione s domanda di prestazione. Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, telematica, i dati della delega del pensionato. La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produce i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa, ovvero, entro 3 mesi dalla predetta data per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici. as contestualmente alla richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata re, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari pensionistico e copia d al fine di consentire le eventuali integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza. formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato. È ARTICOLO 5 Revoca della delega alla riscossione della quota associativa Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra petente. attraverso le organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con contestualmente ad una nuova delega deve trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento lo 4. interessata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di val Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra organizzazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla interessata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante. sindacale interessata. La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata. ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote associative Tali acconti sono commisurati al 98% dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile successivo. Eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, fatti salvi quelli conseguenti ad informazioni non pervenute in tempo utile che sono definiti successivamente. L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi di cui al successivo articolo 7. inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/ somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00. presente alla correttezza di tale dato e, I pagamenti attraverso la procedura Durc on-line annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di esito attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli eventuali accertamenti ispettivi. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficoltà viene data tempesti ARTICOLO 7 Costi e fatturazione lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche. servizio di riscossione dei contributi sindacali, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti. Per il servizio di riscossione delle quote sindacali di cui alla presente Convenzione a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi Convenzione medesima; b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione; c) euro 0,34 Revoca delega cartacea (residuale); d) euro 0,16 Gestione delega. mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria Organizzazione- costo attivazione convenzione riscossione contributi sindacali sulle Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è trattenuto I corrispettivi di cui alla lettera c) e d) sono trattenuti di nor lettere b), c) e d) quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica r giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione. Convenzione. 17, n. 205. ARTICOLO 8 Fornitura dati essere sviluppato, i dati di seguito indicati: - elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali viene - evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione, deleghe revocate, nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su altre sedi INPS. comun La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line. della suddetta applicazione. ad accedere alla funzionalità. È fatto obbligo al loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in -ter del Codice, nonché al Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni attualizzato alla luce della normativa vigente in materia. ARTICOLO 9 Verifiche deleghe alla riscossione del contributo organizzazione sindacale. In aggiunta alle verifiche previste dal comma precedente, l'INPS sottopone a verifica inseriti e quelli p rilasciato la delega. procedura di verifica esposta successivamente. l'INPS pone in essere, inoltre, ogni opportuno controllo sulle deleghe segnalate dalle Autorità competenti seguendo la medesima procedura di verifica. nuta a trasmette ovvero ai sensi del comma 2, la documentazione cartacea della delega in originale, to, medesima. La documentazione richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it e solo nei casi ritenuti di tale documentazione, inviata tramite PEC, dovrà essere necessariamente leggibile. Qualsiasi altra comunicazione o quesito dovrà essere inviato alla casella mail: verificadeleghequoteassociative@inps.it. uta a conservare una copia della documentazione trasmessa a seguito della richiesta di documentazione motivazione della richiesta medesima. Eseguita la verifica riguardan eventualmente corredate di ulteriore documentazione. sindacale la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). ARTICOLO 10 Penali documentazione cartacea trasmessa riscontrata: 1. venuto il blocco funzionale che ha rilasciato la delega. Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00. 2. Delega priva di firma. Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione, che superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00 3. Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000. Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiara 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000, che costituiscono una percentuale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00. 4. Deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia da parte del cittadino alle competenti autorità, compreso penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00. 5. Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS. Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della documentazione richiesta dall'INPS, che costituiscono una percentuale fino all la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che costituiscono una percentuale fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni che costituiscono oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00. successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali. La riscossione delle penali avviene per compensazione in sede di pagamento qualora non vi sia copertura della sommatoria delle penali applicate. presente negozio giuridico nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle ARTICOLO 11 Clausola di salvaguardia sce esplicitamente da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. pignoramento presso terzi, esegu stipulante, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente Convenzione. Pertanto l'organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obb L'organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque sindacale alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali. ARTICOLO 12 Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico seguenti profili: b) legittimo esercizio dei poteri statutari; c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi sindacale per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale; d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non i impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrr comma. Entro il termine di 30 giorni dal ricevi eventualmente corredate di relativa documentazione. ne il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse. Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso ganizzazione sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui c.c., nei seguenti casi: ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione; b) mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione (all. A); c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di int legale rappresentante o di altri titolari di cariche de Autorità giudiziarie o amministrative; e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione; particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti; g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate; successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali; decreto legislativo n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; j) ove siano applicate all'Organizzazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale stessa. avvalersi della risoluzione, ai se Elettronica Certificata (PEC). La cessazione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali. soggetto stipulante sia sottoposto ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. B (all. A). Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). ARTICOLO 13 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D. lgs. n. 101/2018 e al Codice - finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE. divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze stre Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la dist Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato. esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE. previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la i o possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun ta del Regolamento UE. ARTICOLO 14 Entrata in vigore, durata e recesso La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2024 e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio. mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.)., entro il mese di giugno 2024. In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni. Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2027. la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei contributi risoluzione del rapporto convenzionale attraverso ALLEGATO 2 Allegato n. 2 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto GPA25895 Denominazione Contributi sindacali trattenuti per conto di completa CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A. FOCUS, ORIENTARE, RICONOSCERE, ZOOM, AZIONE (CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.), sulle pensioni pagate nell’anno in corso – Art. 23-octies della legge n.485/1972 Denominazione CTR SIND C/CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A. ART.23 abbreviata L.485/72 A.C. Validità e Mese 06 Anno 2023. /M. P Movimentabilità Tipo variazione I Codice conto GPA27895 Denominazione Contributi sindacali trattenuti per conto di completa CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A. FOCUS, ORIENTARE, RICONOSCERE, ZOOM, AZIONE (CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.), sulle pensioni pagate negli anni precedenti – Art. 23-octies della legge n.485/1972 Denominazione CTR SIND C/CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A. ART.23 abbreviata L.485/72 A.P. Validità e Mese 06 Anno 2023 /M. P Movimentabilità Tipo variazione I Codice conto GPA11895 Denominazione Debito verso CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A. FOCUS, completa ORIENTARE, RICONOSCERE, ZOOM, AZIONE (CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.), per contributi sindacali trattenuti sulle pensioni – Art. 23-octies della legge n.485/1972 Denominazione DEB.V. CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A. CTR. SU abbreviata PENS.ART.23 L.485/72 Validità e Mese 06 Anno 2023 /M. R Movimentabilità

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