Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale Confederazione F.O.R.Z.A. (F.O.R.Z.A.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale Confederazione F.O.R.Z.A. (F.O.R.Z.A.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 07/06/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 51
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale Confederazione
F.O.R.Z.A. (F.O.R.Z.A.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle
prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n.
485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per
l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione
sindacale Confederazione F.O.R.Z.A. (F.O.R.Z.A.), per la riscossione dei
contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione e decorrenza della delega
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
6. Misura del contributo sindacale
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Controlli a campione e applicazione di penali
11. Codice INPS
12. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 28 aprile 2023 è stata sottoscritta una convenzione con l’Organizzazione sindacale
Confederazione F.O.R.Z.A. (F.O.R.Z.A.), sulla base dello schema convenzionale approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022, per la riscossione
dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n.
1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio
su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) entro il mese di giugno 2024. Alla data di scadenza, in mancanza
di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà
l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori atti e
comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione
con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30
giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, i
pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale
volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.
Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione
i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni
altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito
dall’INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell’articolo 11 della legge 31
luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate
dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.
Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico
riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno
sociale.
3. Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di
apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni
necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli
estremi di un documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione e decorrenza della delega
L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa,
presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di
decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le
stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere,
l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in
modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio
l’Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di
un documento d’identità del pensionato in corso di validità.
La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dalla
prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i
trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di
rilascio della delega.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla
richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall’Istituto, per consentire le
eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in
materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione,
l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del
documento d’identità. La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto
che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della
data e il rispetto delle norme di sicurezza.
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e
l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato
attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi
di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più
breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione
sindacale competente.
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione.
Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una
delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta
dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata
e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega
deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli
originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel
precedente paragrafo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha
inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
6. Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti
percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi
i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti
delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per
servizio:
1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (FPLD);
2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio
della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione
sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame
l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della
convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c) euro 0,34 per la revoca delega cartacea (residuale);
d) euro 0,16 per la gestione delega.
È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti
l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti definitivamente
soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la
ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante
dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della
convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa
associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.
Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui
compensi professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla
convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico
dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della
denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei
poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali
non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano
opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale,
nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti
interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva
comunicazione al Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per
accedere alla stipula della convenzione;
• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante
della stessa;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero
di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei suoi
legali rappresentanti;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali
previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e
nell’esercizio delle proprie funzioni;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo
13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la
pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’articolo 80 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità
a contrarre con la pubblica Amministrazione;
• ove siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10%
del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Organizzazione sindacale
stessa.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione
della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici
procedurali.
La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della
convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti
autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Organizzazione
sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle
deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall’Organizzazione sindacale.
In aggiunta, l’Istituto sottopone a verifica le deleghe che all’atto dell’acquisizione telematica
determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati
inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto e attinenti al soggetto che ha rilasciato la
delega.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Organizzazione sindacale è tenuta a
trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la documentazione
cartacea in originale (delega, copia del documento d’identità e altra documentazione del
pensionato) che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della
convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC e, solo nei casi
ritenuti necessari dall’Istituto, verrà richiesto l’invio tramite raccomandata alla Direzione
centrale Organizzazione.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà
all’applicazione di penali commisurate alla gravità dell’inadempimento così come graduate
nell’articolo 10 della convenzione.
Nell’eventualità in cui siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare
superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento,
all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme
e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.
11. Codice INPS
Il codice INPS assegnato è EF.
12. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle
pensioni per conto dell’Organizzazione sindacaleConfederazione F.O.R.Z.A. (F.O.R.Z.A.), si
istituiscono i seguenti conti:
GPA25895 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno
in corso;
GPA27895 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni
precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici
di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il seguente nuovo conto:
GPA11895 - per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi
sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso
GPA35041.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni
sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di
consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n Codice in materia di protezione dei dati personali
come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal
decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2021, n. 205, di seguito
-
2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati
personali tra PP.AA.
- la deliberazione del Consiglio
2022, con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle
attività di riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi
-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485;
- la nota prot. n. 16157 in data 14/12/2022 con la quale il Ministero del Lavoro e delle
sindacale di cui sopra,
quale Organizzazione sindacale a carattere nazionale;
CONSIDERATO
- che il servizio di esazione sopra indicato non interferisce con le attività istituzionali
- sensi della presente Convenzione,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
Ai -octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con
are, allo
stesso, in quanto titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o
integrativo di detta assicurazione.
11 della legge 31 luglio 1975 n.364, tale servizio di riscossione dei contributi sindacali
è esteso ai tit
Gestione Dipendenti Pubblici.
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata
dall'INPS a favo
al fine
suddetta quota.
ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo
La misura della trattenuta per contributi sindacali è determinata applicando le
seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la
tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli
assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici,
erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:
- 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il
doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del
FPLD.
Per le pensioni indirette di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a
più contitolari, la trattenuta è calcolata con le modalità previste al comma precedente.
Le organizzazioni sindacali che iscrivono in base al proprio assetto statutario
esclusivamente determinate categorie di pension
indicate.
ARTICOLO 4
Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa
L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 2 del presente accordo,
La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso
Istituto deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare
gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Per i pensionati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota
associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per analfabetismo,
com Gestione
La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla
domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione
s
domanda di prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere,
telematica, i dati della delega
del pensionato.
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produce i suoi effetti a partire
dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa, ovvero,
entro 3 mesi dalla predetta data per i trattamenti pensionistici amministrati dalla
Gestione Dipendenti Pubblici.
as
contestualmente alla richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata
re, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa
vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari
pensionistico e copia d al fine di consentire le eventuali
integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle
norme di sicurezza.
formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da
intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte
di ciascun pensionato.
È
ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra
petente.
attraverso le organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con
contestualmente ad una nuova
delega deve trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e
deve conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento
lo 4.
interessata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di
val
Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega
ad altra organizzazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla
interessata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
sindacale interessata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire
dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative
Tali acconti sono commisurati al 98% dell'importo delle trattenute disposte sulle
pensioni in pagamento.
Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il
giorno 7 dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno
bancabile successivo.
Eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione
I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la
somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza
gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di
riferimento, fatti salvi quelli conseguenti ad informazioni non pervenute in tempo utile
che sono definiti successivamente.
L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei
costi di cui al successivo articolo 7.
inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/
somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad
Euro 50,00.
presente
alla correttezza di tale dato e,
I pagamenti
attraverso la procedura Durc on-line annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di
esito
attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli
eventuali accertamenti ispettivi. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima
scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma
precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà
operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
Di tali difficoltà viene data tempesti
ARTICOLO 7
Costi e fatturazione
lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.
servizio di riscossione dei contributi sindacali, di cui alla presente Convenzione, nella
misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
Per il servizio di riscossione delle quote sindacali di cui alla presente Convenzione
a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi
Convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
c) euro 0,34 Revoca delega cartacea (residuale);
d) euro 0,16 Gestione delega.
mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria
Organizzazione- costo attivazione convenzione riscossione contributi sindacali sulle
Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è trattenuto
I corrispettivi di cui alla lettera c) e d) sono trattenuti di nor
lettere b), c) e d) quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica
r
giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.
Convenzione.
17, n. 205.
ARTICOLO 8
Fornitura dati
essere sviluppato, i dati di seguito indicati:
- elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali viene
-
evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di
pensione, deleghe revocate, nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni
eliminate, pensioni trasferite su altre sedi INPS.
comun
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.
della suddetta applicazione.
ad accedere alla funzionalità.
È fatto obbligo al
loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13.
I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in
-ter del Codice, nonché al
Misure di sicurezza e
modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni
attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.
ARTICOLO 9
Verifiche
deleghe alla riscossione del contributo
organizzazione sindacale.
In aggiunta alle verifiche previste dal comma precedente, l'INPS sottopone a verifica
inseriti e quelli p
rilasciato la delega.
procedura di verifica esposta successivamente.
l'INPS pone in essere, inoltre, ogni opportuno controllo sulle deleghe segnalate dalle
Autorità competenti seguendo la medesima procedura di verifica.
nuta a
trasmette
ovvero ai sensi del comma 2, la documentazione cartacea della delega in originale,
to,
medesima.
La documentazione richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC al
seguente indirizzo: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it e solo nei casi ritenuti
di tale documentazione, inviata tramite PEC, dovrà essere necessariamente leggibile.
Qualsiasi altra comunicazione o quesito dovrà essere inviato alla casella mail:
verificadeleghequoteassociative@inps.it.
uta a conservare una
copia della documentazione trasmessa a seguito della richiesta di documentazione
motivazione della richiesta medesima.
Eseguita la verifica riguardan
eventualmente corredate di ulteriore documentazione.
sindacale la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle
eventuali osservazioni.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Penali
documentazione cartacea trasmessa
riscontrata:
1.
venuto il blocco funzionale
che ha rilasciato la delega.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che
penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di
irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che
costituiscono una percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è pari ad euro
174,00.
2. Delega priva di firma.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione, che
superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro
58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la
penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di
irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00
3. Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal
21, comma 2, del D.P.R. 445/2000.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal
dichiara
21, comma 2, del D.P.R. 445/2000, che costituiscono una percentuale
delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che
costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro
116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al
3%, la penale è pari ad euro 174,00.
4. Deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del
Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma apocrifa
oggetto di formale denuncia da parte del cittadino alle competenti autorità, compreso
penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di
irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che
costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro
174,00.
5. Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte
sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS.
Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della
documentazione richiesta dall'INPS, che costituiscono una percentuale fino all
la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che costituiscono una percentuale
fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni che costituiscono oltre
il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi
delle penali.
La riscossione delle penali avviene per compensazione in sede di pagamento
qualora non vi sia copertura della sommatoria delle penali applicate.
presente negozio giuridico nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di
riferimento, la sommatoria delle
ARTICOLO 11
Clausola di salvaguardia
sce esplicitamente da
ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della
presente convenzione.
pignoramento presso terzi, esegu
stipulante, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a
pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente Convenzione.
Pertanto l'organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie
conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega
alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente
soccombente, si obb
L'organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di
o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque
sindacale alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
ARTICOLO 12
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico
seguenti profili:
b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi sindacale per il
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di
rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non
i impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità
rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente
Convenzione nonché a produrr
comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevi
eventualmente corredate di relativa documentazione.
ne
il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo
comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni,
ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso
ganizzazione sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui
c.c., nei seguenti casi:
ex
lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
b) mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla
Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante
dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte
integrante della presente Convenzione (all. A);
c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di int
legale rappresentante o di altri titolari di cariche de
Autorità giudiziarie o amministrative;
e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità,
riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto
funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività
convenzionate;
successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
decreto legislativo n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
j) ove siano applicate all'Organizzazione penali per un ammontare superiore al 10%
del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione
sindacale stessa.
avvalersi della risoluzione, ai se
Elettronica Certificata (PEC).
La cessazione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, a seguito della
risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto
conto dei tempi tecnici procedurali.
soggetto stipulante sia sottoposto ad accertamenti da parte delle competenti autorità
giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte
cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle
procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha
Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in
possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità
al modello allegato di cui al comma 7, lett. B (all. A).
Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento
del sottoscrittore in corso di validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC).
ARTICOLO 13
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel
I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D. lgs. n.
101/2018 e al Codice -
finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente
Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt.
5 e 6 del citato Regolamento UE.
divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze
stre
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e
i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla
protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle
organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la
perdita, la dist
Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento
(articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei
dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice).
In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e
istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati,
avranno accesso ai dati.
I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in
osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del
principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente
necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di
conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per
cui si procede.
Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli
interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente
Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e
ss. del medesimo Regolamento UE.
previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra
le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la
i o
possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun
ta
del Regolamento UE.
ARTICOLO 14
Entrata in vigore, durata e recesso
La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla
data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti
amministrativi e procedurali.
La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2024 e può essere
rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per
un ulteriore triennio.
mezzo posta
elettronica certificata (P.E.C.)., entro il mese di giugno 2024.
In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento
senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al
31 dicembre 2027.
la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica,
fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei contributi
risoluzione del rapporto convenzionale attraverso
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA25895
Denominazione Contributi sindacali trattenuti per conto di
completa CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A. FOCUS, ORIENTARE,
RICONOSCERE, ZOOM, AZIONE
(CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.), sulle pensioni
pagate nell’anno in corso – Art. 23-octies della
legge n.485/1972
Denominazione CTR SIND C/CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A. ART.23
abbreviata L.485/72 A.C.
Validità e Mese 06 Anno 2023. /M. P
Movimentabilità
Tipo variazione I
Codice conto GPA27895
Denominazione Contributi sindacali trattenuti per conto di
completa CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A. FOCUS, ORIENTARE,
RICONOSCERE, ZOOM, AZIONE
(CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.), sulle pensioni
pagate negli anni precedenti – Art. 23-octies della
legge n.485/1972
Denominazione CTR SIND C/CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A. ART.23
abbreviata L.485/72 A.P.
Validità e Mese 06 Anno 2023 /M. P
Movimentabilità
Tipo variazione I
Codice conto GPA11895
Denominazione Debito verso CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A. FOCUS,
completa ORIENTARE, RICONOSCERE, ZOOM, AZIONE
(CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.), per contributi
sindacali trattenuti sulle pensioni – Art. 23-octies
della legge n.485/1972
Denominazione DEB.V. CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A. CTR. SU
abbreviata PENS.ART.23 L.485/72
Validità e Mese 06 Anno 2023 /M. R
Movimentabilità
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