Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 127 del 1 giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”. Indennità a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti
Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 127 del 1 giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”. Indennità a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 08/06/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 54
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale n. 127 del 1 giugno 2023, recante
“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
Indennità a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata
sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio
2023. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
indennità una tantum prevista dall’articolo 8 del decreto-legge 1 giugno
2023, n. 61, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 in favore
dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e
di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti,
compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa
degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.
INDICE
1.Premessa e quadro normativo
2. Individuazione della platea dei beneficiari dell’indennità una tantum
3. Requisiti e misura dell’indennità una tantum
4.Presentazione della domanda
5.Finanziamento e monitoraggio
6. Strumenti di tutela
7.Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, all’articolo 8, comma 1, riconosce un’indennità una
tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e
di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di
attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla
data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o,
nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati
nell’allegato 1 al medesimo decreto-legge (Allegato n. 1) per i quali è stato dichiarato lo stato
di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi
a partire dal 1° maggio 2023.
2. Individuazione della platea dei beneficiari dell’indennità una tantum
L’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 individua tra i destinatari
dell’indennità una tantum connessa alla sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 le seguenti categorie di lavoratori:
A. collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in
formazione specialistica;
B. titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
C. lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.
A. Collaboratori coordinati e continuativi
Rientrano nell’ambito della categoria di cui alla lettera A dell’elenco sopra riportato i
collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409 del c.p.c., iscritti alla Gestione
separata dell’INPS, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti
Italiani (INPGI), nonché alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza
della Professione Infermieristica (ENPAPI), nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le
casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS). Sono, inoltre,
destinatari dell’indennità i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione
specialistica.
B. Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
Nell’ambito della categoria di cui alla lettera B dell’elenco sopra riportato rientrano i titolari di
rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale dei contributi
e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata
dell’INPS (c.d. venditori porta a porta).
C. Lavoratori autonomi e professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa
Rientrano nell’ambito della categoria di cui alla lettera C dell’elenco sopra riportato i lavoratori,
come di seguito specificati, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (di seguito, anche
gestioni autonome):
lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22
luglio 1966, n. 613;
lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri,
istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli
imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore
dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra
l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva
o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e
rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, compresi i
soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro
autonomo, nonché armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi
gestita;
liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano
per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al
comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti
agli studi associati o società semplici;
lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la
gestione speciale ex Enpals.
Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti
e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori
diretti e per i coloni e mezzadri.
Tra i destinatari della misura di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023 rientrano,
inoltre, i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103.
3. Requisiti e misura dell’indennità una tantum
L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a
favore dei lavoratori come sopra specificati che alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono
domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti,
prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, come
indicati nell’allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023, con le delibere del Consiglio dei ministri
del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che abbiano dovuto
sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
In particolare, l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, prevede che l’indennità
una tantum è riconosciuta ai lavoratori, appartenenti a una delle categorie come sopra meglio
specificate, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 1°
maggio 2023 e la cui attività sia stata già avviata alla medesima data.
La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di
sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun
lavoratore non può superare 3.000 euro.
Il successivo comma 2 dell’all’articolo 8 prevede che l’indennità è erogata dall’INPS a domanda
- da presentarsi secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4 della presente circolare -
e che la stessa deve essere adeguatamente documentata.
Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di
presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la
propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.
Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di
domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui
all’allegato 1 del decreto in argomento.
Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è
tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i
quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per
ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.
I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di
sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine,
un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a
un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
Si fa presente che in sede di presentazione della domanda possono essere valorizzati solo
intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi; è infatti inibita la valorizzazione di un
intervallo di tempo riferito a un periodo futuro.
Inoltre, i diversi periodi di sospensione indicati devono essere riferiti a intervalli temporali
diversi e non sovrapposti tra loro.
Per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
4. Presentazione della domanda
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-
legge n. 61 del 2023, al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS
entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti
canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web
dell’Istituto.
La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle
prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web
dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora
Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti >
“Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario
selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso
l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti
dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni
relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le
seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile
presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa al Portale web, l’indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta
tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete
fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla
tariffa applicata dai diversi gestori).
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle
seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria
responsabilità:
a) di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del
decreto-legge n. 61 del 2023;
b) di essere residente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del
2023 alla data del 1° maggio 2023;
c) di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61
del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
d) di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1
del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
e) di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di
svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del
decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
f) di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.
Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in
domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione
dell’Istituto al momento del pagamento.
Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS
procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.
Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, l’INPS avvia la procedura di recupero nei
confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le
sanzioni, anche penali, legislativamente previste.
5. Finanziamento e monitoraggio
Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, l’indennità una tantum è
riconosciuta nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. Ai
sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 8, agli oneri derivanti dal richiamato
comma 2 si provvede ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n. 61 del 2023.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell’attività
di monitoraggio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e
delle finanze.
Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il
raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento
delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.
6. Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui
all’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, l’interessato può proporre azione giudiziaria.
7. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’onere relativo all’indennità una tantum in argomento a favore
delle categorie di lavoratori autonomi di cui all’articolo 8 del citato decreto-legge n. 61 del
2023 si istituiscono i seguenti conti, nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario
(GAU):
GAU30279 – Onere per indennità una tantum corrisposta direttamente a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza
commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di
impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che risiedono o sono
domiciliati o operano nei territori ivi previsti e hanno dovuto sospendere l’attività a causa
degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023 – art. 8 del decreto-legge 1° giugno 2023,
n. 61;
GAU10279 – Debito nei confronti dei beneficiari dell’indennità una tantum e dell’integrazione al
reddito a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 –
articoli 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
L’indennità in parola verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, tramite la
procedura dei pagamenti accentrati.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in
contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del
codice bilancio di nuova istituzione “3297” – “Somme non riscosse dai beneficiari – Indennità
una tantum e integrazione al reddito a favore di varie categorie di lavoratori dei territori
alluvionati dal 1° maggio 2023 – articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 61/2023 - GAU”.
Le procedure gestionali consentiranno la riemissione in pagamento delle somme riaccreditate,
perché non riscosse dai beneficiari, contraddistinte dal medesimo codice bilancio “3297”,
attribuendo gli importi al nuovo conto GPA10279.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero
reintroitate, si istituisce il seguente conto:
GAU24279 – Entrate varie - recupero e/o reintroito dell’indennità una tantum a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza
commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di
impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che risiedono o sono
domiciliati o operano nei territori ivi previsti e hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli
eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023 – art. 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”,
il nuovo codice bilancio “1226” – “Recupero indebiti dell'indennità una tantum e integrazione al
reddito corrisposte a varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 –
articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 61/2023 – GAU”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio “1226” sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti
inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta, nell’Allegato n. 2, la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
1-6-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 127
ALLEGATO 1
EMILIA(cid:3)ROMAGNA(cid:3)
PROVINCIA(cid:3) COMUNE(cid:3) CIRCOSCRIZIONE(cid:3)TERRITORIALE(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alla(cid:3)frazione(cid:3)di(cid:3)
FE(cid:3) ARGENTA(cid:3)
Campotto(cid:3)e(cid:3)Lavezzola(cid:3)
BO(cid:3) BOLOGNA(cid:3) Limitatamente(cid:3)alla(cid:3)frazione(cid:3)di(cid:3)Paleotto(cid:3)
BO(cid:3) BORGO(cid:3)TOSSIGNANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)Prunaro,
BO(cid:3) BUDRIO(cid:3)
Vedrana(cid:3)e(cid:3)Vigorso(cid:3)
BO(cid:3) CASALFIUMANESE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
BO(cid:3) CASTEL(cid:3)DEL(cid:3)RIO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alla(cid:3)località(cid:3)di(cid:3)
BO(cid:3) CASTEL(cid:3)GUELFO(cid:3)DI(cid:3)BOLOGNA(cid:3)
capoluogo(cid:3)ovest(cid:3)
BO(cid:3) CASTEL(cid:3)MAGGIORE(cid:3) Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)Castello(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)Gaiana(cid:3)e(cid:3)
Montecalderaro,(cid:3)Molinonovo(cid:3)e(cid:3)Gallo(cid:3)(cid:3)
BO(cid:3) CASTEL(cid:3)SAN(cid:3)PIETRO(cid:3)TERME(cid:3)
Bolognese,(cid:3)capoluogo(cid:3)parco(cid:3)Lungo(cid:3)
Sillaro(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)Fiesso,(cid:3)(cid:3)
BO(cid:3) CASTENASO(cid:3) Laghetti(cid:3)Madonna(cid:3)di(cid:3)Castenaso,(cid:3)XXV(cid:3)
Aprile(cid:3)
BO(cid:3) DOZZA(cid:3) Limitatamente(cid:3)al(cid:3)capoluogo(cid:3)
BO(cid:3) FONTANELICE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)San(cid:3)(cid:3)
Prospero,(cid:3)Giardino,(cid:3)Spazzate(cid:3)Sassatelli,
Sasso(cid:3)Morelli,(cid:3)Montecatone,(cid:3)
BO(cid:3) IMOLA(cid:3) Ponticelli,(cid:3)(cid:3)
Pieve(cid:3)di(cid:3)Sant’Andrea,(cid:3)Sesto(cid:3)Imolese,
Ponte(cid:3)Massa,(cid:3)Tremonti,(cid:3)Autodromo(cid:3)(cid:3)
Codrignanese.(cid:3)
BO(cid:3) LOIANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)Villa(cid:3)(cid:3)
Fontana,(cid:3)Sant'Antonio,(cid:3)(cid:3)Portonovo,(cid:3)(cid:3)
BO(cid:3) MEDICINA(cid:3) Fiorentina,(cid:3)Buda,(cid:3)Fossatone,(cid:3)Crocetta,(cid:3)(cid:3)
Fantuzza,(cid:3)Ganzanigo,(cid:3)San(cid:3)Martino,(cid:3)Via(cid:3)
Nuova(cid:3)
Limitatamente(cid:3) alle(cid:3) frazioni(cid:3) di(cid:3) Selva
BO(cid:3) MOLINELLA(cid:3)
Malvezzi(cid:3)e(cid:3)San(cid:3)Martino(cid:3)in(cid:3)Argine(cid:3)
BO(cid:3) MONGHIDORO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)Monte(cid:3)(cid:3)
BO(cid:3) MONTE(cid:3)SAN(cid:3)PIETRO(cid:3) San(cid:3)Giovanni,(cid:3)Calderino,(cid:3)Loghetto,(cid:3)
Amola(cid:3)(cid:3)
BO(cid:3) MONTERENZIO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
BO(cid:3) MONZUNO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
BO(cid:3) MORDANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
— 18 —
1-6-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 127
Limitatamente(cid:3)alla(cid:3)frazione(cid:3)Quaderna
zona(cid:3)industriale,(cid:3)Ciagniano,(cid:3)Settefonti,(cid:3)
BO(cid:3) OZZANO(cid:3)DELL'EMILIA(cid:3)
Montearmato,(cid:3)Cà(cid:3)del(cid:3)Rio,(cid:3)Molino(cid:3)del(cid:3)(cid:3)
Grillo,(cid:3)Noce(cid:3)Mercatale(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alla(cid:3)frazione(cid:3)di(cid:3)
BO(cid:3) PIANORO(cid:3)
Paleotto,(cid:3)Botteghino(cid:3)e(cid:3)Livergnano(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alla(cid:3)frazione(cid:3)di(cid:3)
BO(cid:3) SAN(cid:3)BENEDETTO(cid:3)VAL(cid:3)DI(cid:3)SAMBRO(cid:3) Bacucco,(cid:3)Ca'(cid:3)Nova(cid:3)Galeazzi(cid:3)e(cid:3)Molino(cid:3)
della(cid:3)Valle(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alla(cid:3)frazione(cid:3)di(cid:3)(cid:3)
BO(cid:3) SAN(cid:3)LAZZARO(cid:3)DI(cid:3)SAVENA(cid:3) Ponticella,(cid:3)Farneto,(cid:3)Pizzocalbo,(cid:3)(cid:3)
Borgatella(cid:3)di(cid:3)Idice(cid:3)e(cid:3)Cicogna(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)(cid:3)
BO(cid:3) SASSO(cid:3)MARCONI(cid:3)
Mongardino(cid:3)e(cid:3)Tignano(cid:3)
Limitatamente(cid:3) alle(cid:3) frazioni(cid:3)
BO(cid:3) VALSAMOGGIA(cid:3) Savigno,(cid:3)Monteveglio(cid:3)e(cid:3)Castello(cid:3)di(cid:3)
Serravalle(cid:3)
FC(cid:3) BAGNO(cid:3)DI(cid:3)ROMAGNA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) BERTINORO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) BORGHI(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
CASTROCARO(cid:3)TERME(cid:3)E(cid:3)TERRA(cid:3)DEL(cid:3)
FC(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
SOLE(cid:3)
FC(cid:3) CESENA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) CESENATICO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) CIVITELLA(cid:3)DI(cid:3)ROMAGNA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) DOVADOLA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) FORLI'(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) FORLIMPOPOLI(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) GALEATA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) GAMBETTOLA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) GATTEO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) LONGIANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) MELDOLA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) MERCATO(cid:3)SARACENO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) MODIGLIANA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) MONTIANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) PORTICO(cid:3)E(cid:3)SAN(cid:3)BENEDETTO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) PREDAPPIO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) PREMILCUORE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) ROCCA(cid:3)SAN(cid:3)CASCIANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) RONCOFREDDO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) SAN(cid:3)MAURO(cid:3)PASCOLI(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) SANTA(cid:3)SOFIA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) SARSINA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) SAVIGNANO(cid:3)SUL(cid:3)RUBICONE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) SOGLIANO(cid:3)AL(cid:3)RUBICONE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) TREDOZIO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
— 19 —
1-6-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 127
FC(cid:3) VERGHERETO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) ALFONSINE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) BAGNACAVALLO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) BAGNARA(cid:3)DI(cid:3)ROMAGNA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) BRISIGHELLA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) CASOLA(cid:3)VALSENIO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) CASTEL(cid:3)BOLOGNESE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) CERVIA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) CONSELICE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) COTIGNOLA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) FAENZA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) FUSIGNANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) LUGO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) MASSA(cid:3)LOMBARDA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) RAVENNA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) RIOLO(cid:3)TERME(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) RUSSI(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) SANT'AGATA(cid:3)SUL(cid:3)SANTERNO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) SOLAROLO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RN(cid:3) MONTESCUDO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RN(cid:3) CASTELDELCI(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RN(cid:3) SANT'AGATA(cid:3)FELTRIA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RN(cid:3) NOVAFELTRIA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RN(cid:3) SAN(cid:3)LEO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
MARCHE(cid:3)
PU(cid:3) FANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
PU(cid:3) GABICCE(cid:3)MARE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
PU(cid:3) MONTE(cid:3)GRIMANO(cid:3)TERME(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
PU(cid:3) MONTELABBATE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
PU(cid:3) PESARO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
PU(cid:3) SASSOCORVARO(cid:3)AUDITORE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
PU(cid:3) URBINO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
TOSCANA(cid:3)
FI(cid:3) FIRENZUOLA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FI(cid:3) MARRADI(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FI(cid:3) PALAZZUOLO(cid:3)SUL(cid:3)SENIO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FI(cid:3) LONDA(cid:3)(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
23G00074
— 20 —
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30279
Denominazione completa Onere per indennità una tantum corrisposta direttamente a
favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari
di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei
lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di
attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, che risiedono o sono domiciliati o
operano nei territori ivi previsti e hanno dovuto sospendere
l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1°
maggio 2023 – art. 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61.
Denominazione abbreviata INDENN.UNA TANT.LAV.AUT.ALLUV-ART.8 DL61/2023
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo 3U1205009
Tipo variazione I
Codice conto GAU10279
Denominazione completa Debito nei confronti dei beneficiari dell’indennità una tantum
e dell’integrazione al reddito a favore di varie categorie di
lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 - art. 7
e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
Denominazione abbreviata DEB.IND.U.T. E INT.REDD.ALLUV-ART.7-8 DL 61/2023
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo 3U1205009
Tipo variazione I
Codice conto GAU24279
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o rentroito dell'indennità una
tantum corrisposta a favore dei collaboratori coordinati e
continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di
rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o
professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa,
iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e
assistenza, che risiedono o sono domiciliati o operano nei
territori ivi previsti e hanno dovuto sospendere l’attività a
causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023 –
art. 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
Denominazione abbreviata REC/REN IND.U.T.LAV.AUT.ALLUV.- ART.8 DL.61/2023
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. S
Capitolo 3E1309001
Tipo variazione I
Codice conto GPA10279
Denominazione completa Debito per la riemissione in pagamento, tramite procedura
automatizzata, dei riaccrediti dell’indennità una tantum e
dell’integrazione al reddito corrisposta a favore di varie
categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio
2023 - art. 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
Denominazione abbreviata DB.RIEM.RIACC.IND.U.T-INTGR.REDD.ALLUV-A7-8 DL61/23
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 8U2220099/8E2320099/PNE112013
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 54/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.