Quali sono le aliquote contributive dovute dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari nel 2023, e come si articolano tra le diverse voci?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 60/2023 disciplina i contributi che i concedenti (proprietari terrieri) devono versare per i piccoli coloni e compartecipanti familiari durante l'anno 2023. Si applica a tutti i rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare nel settore agricolo, regolamentando sia l'aliquota complessiva che le singole componenti contributive. L'aliquota totale dovuta dal concedente è del 36,3965%, suddivisa tra il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (20,95%), i contributi INAIL (13,2435%), la disoccupazione (1,75%), le prestazioni di malattia (0,683%), la tutela maternità (0%) e gli assegni familiari (0%), al netto degli esoneri previsti. La circolare prevede inoltre riduzioni degli oneri sociali e del costo del lavoro, nonché agevolazioni per zone tariffarie (montane e svantaggiate), che riducono l'aliquota dovuta rispettivamente al 25% e 32% del totale. I versamenti sono suddivisi in quattro rate con scadenze fisse: 17 luglio, 18 settembre, 16 novembre 2023 e 16 gennaio 2024, e il concedente può visualizzare i dettagli e stampare il modello F24 tramite il portale INPS.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2023
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 10/07/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 60
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti
familiari per l’anno 2023
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le indicazioni relative alla
contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti
familiari per l’anno 2023.
INDICE
1. Premessa
2. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
3. Riduzione degli oneri sociali
4. Riduzione del costo del lavoro
5. Contributi INAIL
6. Salari medi provinciali
7. Agevolazioni per zone tariffarie -Anno 2023
8. Termini di scadenza dei versamenti e modalità di pagamento
9. Tabella aliquote contributive
1. Premessa
Per la determinazione della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e
compartecipanti familiari si applicano, ai sensi del comma 785 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), le disposizioni dell’articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dell’articolo 7 della legge 2 agosto 1990,
n. 233.
Per le aliquote contributive di finanziamento si applicano le disposizioni stabilite dal decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2023 continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto
legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al
raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di
0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Pertanto, l’aliquota per l’anno 2023 risulta così determinata:
Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Concedente Concessionario Totale
20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 29,79%
3. Riduzione degli oneri sociali
Per la riduzione degli oneri sociali si applica l’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge Finanziaria 2001), come illustrato con la circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari,
gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive
Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%
4. Riduzione del costo del lavoro
L’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006),
prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della
gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il
nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge n. 388/2000
e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata
gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il
trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la
formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della
disoccupazione, come da sottostante prospetto:
Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1 co. 361/362, L. 266/2005 1,00%
5. Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati,
ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nelle
seguenti misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione INAIL n. 176 del 2 agosto 2022,
approvata con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2022[1], per l’anno 2023, la riduzione
dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, è stata fissata nella misura pari al 15,17%.Tale riduzione è applicata agli elenchi delle
aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.
6. Salari medi provinciali
Il comma 785 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 ha autenticamente interpretato l’articolo
01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12
marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti) e per
gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione
le disposizioni dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1968, e
dell'articolo 7 della legge n. 233/1990; la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi
è, quindi, il salario medio provinciale.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni
medie giornaliere valevoli annualmente per ciascuna provincia. Per l’anno 2023, le retribuzioni
medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023[2].
7. Agevolazioni per zone tariffarie - Anno 2023
L’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di Stabilità 2011),
prevede che: “A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni
contributive nel settore agricolo”.
Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 risultano così quantificate:
TERRITORI MISURA AGEVOLAZIONE DOVUTO
Non svantaggiati -- 100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%
8. Termini di scadenza dei versamenti e modalità di pagamento
I termini di scadenza per il pagamento delle quattro rate per la contribuzione relativa all’anno
2023 sono il 17 luglio 2023, il 18 settembre 2023, il 16 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024.
Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, tramite il sito
istituzionale www.inps.it, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e
stampare la delega di pagamento F24, accedendo al servizio online “Modelli F24 – Rapporti di
lavoro Piccoli coloni e CF”.
9. Tabella aliquote contributive
Nell’Allegato n. 1 alla presente circolare è riportata la tabella con le aliquote contributive per i
concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2023.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella
sezione “Pubblicità legale”, in data 14 ottobre 2022, numero repertorio 329/2022.
[2] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella
sezione “Pubblicità legale”, in data 21 giugno 2023, numero repertorio 103/2023.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
TABELLA ALIQUOTE PC/CF ANNO 2023
Voci contributive Totale Concedente Concessionario
Fondo Pensioni Lavoratori 29,79% 20,95% 8,84%
Dipendenti
Quota base 0,11% 0,11%
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125% 10,125%
Addizionale Infortuni sul lavoro 3,1185% 3,1185%
Disoccupazione 2,75% 2,75%
Esonero art. 120 L. 388/2000 -0,34% -0,34%
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,00% -1,00%
Prestazioni economiche di 0,683% 0,683%
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,03% 0,03%
Esonero art. 120 L. 388/2000 -0,03% -0,03%
Assegni familiari 0,43% 0,43%
Esonero art. 120 L. 388/2000 -0,43% -0,43%
Totale 45,2365% 36,3965% 8,84%
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La Circolare INPS 60/2023 è il riferimento normativo per aliquote contributive, piccoli coloni, compartecipanti familiari e contributi agricoli unificati nel settore agricolo. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per determinare l'imponibile contributivo, applicare esoneri ex articolo 120 della legge 388/2000 e articolo 1 della legge 266/2005, gestire i versamenti F24 e calcolare le agevolazioni per zone tariffarie montane e svantaggiate secondo il decreto del Presidente della Repubblica 488/1968.
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