Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacaleConfederazione Sindacale Attività Produttive Italia (COSAP ITALIA) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacaleConfederazione Sindacale Attività Produttive Italia (COSAP ITALIA) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 12/07/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 62
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacaleConfederazione
Sindacale Attività Produttive Italia (COSAP ITALIA) per la
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai
sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e
contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per
l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione
sindacale Confederazione Sindacale Attività Produttive Italia (COSAP ITALIA),
per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione e decorrenza della delega
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
6. Misura del contributo sindacale
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Controlli a campione e applicazione di penali
11. Codice INPS
12. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 9 giugno 2023 è stata sottoscritta una convenzione con l’Organizzazione sindacale
Confederazione Sindacale Attività Produttive Italia (COSAP ITALIA), sulla base dello schema
convenzionale approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16
febbraio 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di
prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio
su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) entro il mese di giugno 2024. Alla data di scadenza, in mancanza
di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà
l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori atti e
comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle Parti, di recedere dalla convenzione
con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30
giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, i
pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale
volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.
Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione
i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni
altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito
dall’INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell’articolo 11 della legge 31
luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate
dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.
Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico
riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno
sociale.
3. Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di
apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni
necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli
estremi di un documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione e decorrenza della delega
L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa,
presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di
decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le
stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere,
l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in
modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio
l’Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di
un documento d’identità del pensionato in corso di validità.
La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dalla
prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i
trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di
rilascio della delega.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla
richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall’Istituto, per consentire le
eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in
materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione,
l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del
documento d’identità. La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto
che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della
data e il rispetto delle norme di sicurezza.
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e
l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato
attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi
di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più
breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione
sindacale competente.
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione.
Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una
delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta
dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata
e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega
deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli
originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel
precedente paragrafo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha
inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
6. Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti
percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi
i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti
delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per
servizio:
1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (FPLD);
2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio
della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione
sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame
l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della
convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
c) euro 0,34 per la revoca delega cartacea (residuale);
d) euro 0,16 per la gestione delega.
È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti
l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti definitivamente
soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la
ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante
dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della
convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa
associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.
Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui
compensi professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla
convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico
dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della
denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei
poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali
non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano
opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale,
nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti
interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva
comunicazione al Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per
accedere alla stipula della convenzione;
• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante
della stessa;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero
di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei suoi
legali rappresentanti o di altri titolari di cariche dell’Organizzazione, dalle competenti Autorità
giudiziarie o amministrative;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali
previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e
nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle
attività convenzionate;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo
13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
• perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la
pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente, e alle norme che
stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;
• ove siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10%
del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Organizzazione sindacale
stessa.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione
della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici
procedurali.
La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della
convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti
autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Organizzazione
sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle
deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall’Organizzazione sindacale.
In aggiunta, l’Istituto sottopone a verifica le deleghe che all’atto dell’acquisizione telematica
determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati
inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto e attinenti al soggetto che ha rilasciato la
delega.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Organizzazione sindacale è tenuta a
trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la documentazione
cartacea in originale (delega, copia del documento d’identità e altra documentazione del
pensionato) che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della
convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC e, solo nei casi
ritenuti necessari dall’Istituto, verrà richiesto l’invio tramite raccomandata alla Direzione
centrale Organizzazione.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà
all’applicazione di penali commisurate alla gravità dell’inadempimento così come graduate
nell’articolo 10 della convenzione.
Nell’eventualità in cui siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare
superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento,
all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme
e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.
11. Codice INPS
Il codice INPS assegnato è EA.
12. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle
pensioni per conto dell’Organizzazione sindacaleConfederazione Sindacale Attività Produttive
Italia (COSAP ITALIA), si istituiscono i seguenti conti:
GPA25998 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno
in corso;
GPA27998 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni
precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici
di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il seguente nuovo conto:
GPA11998 - per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi
sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso
GPA35041.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni
sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di
consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
brevità, il “Regolamento UE”;
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come
integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre
2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito, per
brevità, il “Codice”;
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393
con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 11 del 16 febbraio 2022, con la
quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei
contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell'art. 23-octies del decreto-legge 30
giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485;
- la nota prot. n. 0000139 in data 05/01/2023 con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali ha attestato la natura dell'Organizzazione sindacale di cui sopra, quale Organizzazione
sindacale a carattere nazionale;
CONSIDERATO
- che il servizio di esazione sopra indicato non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, è necessario
che l'Organizzazione sindacale risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi
contributivi di legge nei confronti dell'Istituto;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
Ai sensi dell'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485, l'Organizzazione sindacale affida all'INPS la
riscossione dei contributi sindacali che i propri associati possono versare, allo stesso, in quanto
titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro
fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione.
Ai sensi della predetta disposizione e per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art. 11 della
legge 31 luglio 1975 n.364, tale servizio di riscossione dei contributi sindacali è esteso ai titolari di
pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a
favore dell'organizzazione sindacale in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta
effettuata all'atto di pagamento delle singole rate di pensione.
A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti pensionati appositi canali telematici al fine di
consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la
denominazione dell'organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.
ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo
La misura della trattenuta per contributi sindacali è determinata applicando le seguenti percentuali
dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di
famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della
Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:
- 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti;
- 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il doppio della
misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Per le pensioni indirette di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari,
la trattenuta è calcolata con le modalità previste al comma precedente.
Le organizzazioni sindacali che iscrivono in base al proprio assetto statutario esclusivamente
determinate categorie di pensionati, possono richiedere l'applicazione di una trattenuta sindacale in
quota fissa o l'applicazione di un limite massimo alla misura della quota sindacale scaturita
dall'applicazione delle percentuali sopra indicate.
ARTICOLO 4
Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa
L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 2 del presente accordo, avviene
mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.
La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto deve
obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento
di riconoscimento valido.
Per i pensionati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa per via di
un impedimento temporaneo/permanente o per analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4 del DPR 20 dicembre 2000 n.445. I moduli per l'autenticazione della firma effettuata
dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000 sono disponibili nella procedura
informatica “Gestione deleghe”.
La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di
pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. L'invio dei dati della
delega all'INPS avviene nella stessa modalità d'invio della domanda di prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere,
l'organizzazione sindacale invia all'INPS, con modalità telematica, i dati della delega ed allega in
formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d'identità del pensionato.
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produce i suoi effetti a partire dalla prima
rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa, ovvero, entro 3 mesi dalla predetta
data per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici.
Dell'avvenuta acquisizione in procedura della delega alla riscossione delle quote associative, l'INPS
ne dà comunicazione al pensionato, in modalità telematica.
L'organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione, sia contestualmente alla
richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata dall'Istituto, deve custodire, in formato
cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino
a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del
trattamento pensionistico e copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali
verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare
l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la
leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
L' organizzazione sindacale, per conto e nell'interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta
dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata,
di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato.
E' ammessa un'unica delega su singola prestazione.
ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e
l'organizzazione sindacale; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato
attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'organizzazione sindacale competente.
La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, attraverso le
organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.
L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve
trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare entrambi gli
originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate
all'articolo 4.
L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa, indicando l'organizzazione sindacale interessata e gli estremi di
un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l'Istituto provvede nel più
breve tempo possibile alla elaborazione della richiesta ed alla comunicazione all'organizzazione
sindacale competente.
Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra
organizzazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella
esistente, contenente l'indicazione dell'organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un
documento di riconoscimento valido del revocante.
L'Istituto dà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote
associative al soggetto che ha inviato la revoca e all'organizzazione sindacale interessata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative
L'INPS versa all'organizzazione sindacale acconti mensili per i contributi riscossi.
Tali acconti sono commisurati al 98% dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in
pagamento.
Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello
stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile successivo.
Eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione telematica
all'organizzazione sindacale.
I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti
corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi
altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, fatti salvi quelli conseguenti ad
informazioni non pervenute in tempo utile che sono definiti successivamente.
L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi di cui al
successivo articolo 7.
Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'Organizzazione sindacale risulti inferiore ad Euro
50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al
raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
Le rimesse monetarie all'organizzazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente
convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato
dall'organizzazione sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità
telematiche indicate dall'Istituto.
L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da
ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'organizzazione
sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell'Organizzazione sindacale,
della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura
Durc on-line annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS
del Documento “Verifica regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere
alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Organizzazione sindacale sono
sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli
eventuali accertamenti ispettivi. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza
utile disciplinata dalla presente Convenzione.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente
dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze
prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'organizzazione sindacale.
ARTICOLO 7
Costi e fatturazione
L'Organizzazione sindacale prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio
oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure
amministrative ed informatiche.
L'Organizzazione sindacale si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di
riscossione dei contributi sindacali, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità
indicate ai commi seguenti.
Per il servizio di riscossione delle quote sindacali di cui alla presente Convenzione l'Organizzazione
corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della
Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
c) euro 0,34 Revoca delega cartacea (residuale);
d) euro 0,16 Gestione delega.
Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Organizzazione mediante bonifico sul
conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente
intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente
causale: “denominazione Organizzazione- costo attivazione convenzione riscossione contributi
sindacali sulle prestazioni pensionistiche L. 485/1972”. La ricevuta di avvenuto pagamento è
trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è trattenuto sul
versamento del mese di maggio dell'anno successivo.
Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma, si procederà ad
effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura
dell'intero corrispettivo.
I corrispettivi di cui alla lettera c) e d) sono trattenuti di norma all'atto della definizione dei rapporti
finanziari dell'anno di riferimento.
L'Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di cui alle precedenti lettere b), c) e d)
quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all'anno precedente.
L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Organizzazione sindacale, a
seguito delle quale l'Organizzazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha
facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.
È a carico dell'Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione
dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
ARTICOLO 8
Fornitura dati
L'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione sindacale, nell'area “Servizi per i sindacati” del sito
www.inps.it ovvero tramite altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, i dati di seguito
indicati:
- elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali viene effettuata la
trattenuta a favore dell'organizzazione sindacale;
- elenco delle movimentazioni mensili relative all'organizzazione sindacale, con evidenza
delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione, deleghe revocate,
nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su altre sedi
INPS.
L'Organizzazione sindacale può consultare inoltre i dati ad essa relativi, le comunicazioni
dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.
Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convezione, l'Organizzazione sindacale viene
abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell'area del sito www.inps.it “Servizi per i sindacati”.
L'organizzazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei
soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.
L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'organizzazione tra le
organizzazioni abilitate all'utilizzo dell'applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla
funzionalità.
È fatto obbligo all'organizzazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della
presente convenzione e le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di
quanto previsto al successivo art. 13.
I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'art.
32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del
2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche
Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.
ARTICOLO 9
Verifiche
L'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% (con
arrotondamento all'unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo
trasmesse dall' organizzazione sindacale. Dette verifiche sono effettuate secondo modalità e tempi
definiti dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo all' organizzazione sindacale.
In aggiunta alle verifiche previste dal comma precedente, l'INPS sottopone a verifica le deleghe per
le quali, all'atto dell'acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore
sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati
dell'Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega. In tal caso la procedura emette un
messaggio di “allert”, che determina automaticamente l'invio della richiesta di documentazione di
cui alla procedura di verifica esposta successivamente.
L'INPS pone in essere, inoltre, ogni opportuno controllo sulle deleghe segnalate dalle Autorità
competenti seguendo la medesima procedura di verifica.
Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'organizzazione sindacale, è tenuta a trasmette entro
30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con PEC ovvero ai sensi del comma 2, la
documentazione cartacea della delega in originale, della copia del documento d'identità nonché di
altra documentazione del pensionato, conservata ai sensi dell'articolo 4 all'atto dell'acquisizione
telematica della delega medesima.
La documentazione richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC al seguente
indirizzo: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it e solo nei casi ritenuti necessari dall'Istituto
verrà richiesto l'invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione dell'INPS, via
Ciro il Grande 21 00144 ROMA. La scansione di tale documentazione, inviata tramite PEC, dovrà
essere necessariamente leggibile.
Qualsiasi altra comunicazione o quesito dovrà essere inviato alla casella mail:
verificadeleghequoteassociative@inps.it.
L'organizzazione sindacale, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia della
documentazione trasmessa a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall'Istituto
unitamente alla “nota di prelievo” contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.
Eseguita la verifica riguardante la singola delega, l'INPS ne trasmette l'esito motivato
all'organizzazione sindacale.
Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'organizzazione sindacale ha
facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore
documentazione.
Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'organizzazione sindacale la
conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Penali
Nel caso in cui dalle verifiche di cui all'articolo precedente emergano irregolarità nella
documentazione cartacea trasmessa dall'organizzazione sindacale, l'INPS applica il seguente
sistema di penali graduate e commisurate alla reiterazione dell'irregolarità riscontrata:
1. Delega alla riscossione della quota associativa per la quale, all'atto dell'acquisizione
telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito del
riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto,
attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che costituiscono una
percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale
delle deleghe acquisite dall'organizzazione sindacale, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe
che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le
deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è pari ad euro
174,00.
2. Delega priva di firma.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione, che costituiscono una
percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale
delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una
percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che
costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00
3. Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal
dichiarante, in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, del D.P.R. 445/2000.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante ed
in assenza dell' autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.P.R.
445/2000, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento
all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per
le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro
116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale
è pari ad euro 174,00.
4. Deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle
competenti autorità, compreso l'INPS.
Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma apocrifa oggetto di formale
denuncia da parte del cittadino alle competenti autorità, compreso l'INPS, che costituiscono una
percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale
delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una
percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che
costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
5. Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'Organizzazione sindacale, di
documentazione richiesta dall'INPS.
Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della documentazione richiesta
dall'INPS, che costituiscono una percentuale fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore)
del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che
costituiscono una percentuale fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni che
costituiscono oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno successivo a
quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.
La riscossione delle penali avviene per compensazione in sede di pagamento dell'acconto delle
quote relative al mese di giugno, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., salvo procedere alla
compensazione con l'acconto delle quote del mese successivo qualora non vi sia copertura della
sommatoria delle penali applicate.
L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione del presente
negozio giuridico nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle
penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali complessivamente
riversate, nell'anno di riferimento, all'organizzazione sindacale.
ARTICOLO 11
Clausola di salvaguardia
L'INPS è esonerato – e l'organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi
responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione.
In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento
presso terzi, eseguito da creditori dell'organizzazione sindacale stipulante, sulle somme oggetto
della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di
stipula della presente Convenzione.
L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione
sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni
sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa
nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta
operata.
L'organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica,
delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in
controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli
associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui
sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi
professionali.
ARTICOLO 12
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di
mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione sindacale e in tutti
i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:
a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione;
b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi sindacale per il verificarsi di eventi
straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura
procedurale e/o gestionale;
d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile
applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse
dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
L'Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri
di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale
documentazione a supporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica
all'Organizzazione la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha
facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Organizzazione il recesso
unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del
mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in
accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore
dell'Organizzazione sindacale, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'
INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Considerato che l'Organizzazione sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176,
comma 2, c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della
Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere
alla stipula della presente Convenzione;
b) mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione (all. A);
c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di
altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili all'Organizzazione sindacale;
d) eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione e/o del suo legale
rappresentante o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie
o amministrative;
e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone
fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Organizzazione, per fatti
compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare
svolgimento delle attività convenzionate;
h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione, indicati nel successivo articolo 13 in
materia di protezione dei dati personali;
i) perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la Pubblica
Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e
delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
j) ove siano applicate all'Organizzazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle
quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale stessa.
All'atto dell'acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate,
l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
La cessazione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, a seguito della risoluzione della
presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici
procedurali.
L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente convenzione, ove il soggetto stipulante
sia sottoposto ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato
connesse alla sfera patrimoniale.
Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l'Istituto disponga la sospensione
dell'efficacia della convenzione, ne dà immediata comunicazione all'Organizzazione sindacale.
La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte
dell'Organizzazione, della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma
10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e
recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'INPS procede ad
informare l'Organizzazione sindacale.
Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei
requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al
comma 7, lett. B (all. A).
La “dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione
unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC).
ARTICOLO 13
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE.
I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D. lgs. n. 101/2018 e al Codice -
esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in
premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del
trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti
dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a
conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di
non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle
attività e dei trattamenti convenuti.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di
riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in
maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante
l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non
autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del
Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a
soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del
Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del
Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno,
sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e
dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati,
avranno accesso ai dati.
I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza
delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione
del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad
effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i
dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si
riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono
l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per
verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni
organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell' espletamento
delle suddette attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti
informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un
impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa
effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.
ARTICOLO 14
Entrata in vigore, durata e recesso
La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al
completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.
La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2024 e può essere rinnovata, previa
verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.
L'Organizzazione sindacale, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio
successivo, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza, a mezzo posta elettronica certificata
(P.E.C.)., entro il mese di giugno 2024.
In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Organizzazione, la
Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o
comunicazioni.
Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre
2027.
In tal caso, l'istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della
permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere
negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, l'Istituto procederà
alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l'applicazione dell'articolo 12 della presente
Convenzione.
L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre
2024, qualora ritenga necessario l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
ARTICOLO 15
Revisioni e integrazioni
La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma
scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove
disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti di comune
accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa
vigente.
ARTICOLO 16
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque
connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
ARTICOLO 17
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
ARTICOLO 18
Oneri fiscali
Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Organizzazione sindacale dovrà essere effettuato
mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia della quietanza di
pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.
(INPS) (Confederazione Sindacale Attivita'produttive Italia )
Il Direttore centrale Organizzazione dell'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS) Il Legale rappresentante
Dr.ssa Maria Grazia Sampietro Sig. Quattrone Filippo
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante
dell'Organizzazione Sindacale dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le
disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 Oggetto, ARTICOLO 2
Modalità di riscossione, ARTICOLO 3 Determinazione della quota del contributo associativo,
ARTICOLO 4 Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa, ARTICOLO 5 Revoca
della delega alla riscossione della quota associativa, ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle
quote associative, ARTICOLO 7 Costi, ARTICOLO 8 Fornitura dati, ARTICOLO 9 Verifiche,
ARTICOLO 10 Penali, ARTICOLO 11 Clausola di salvaguardia, ARTICOLO 12 Recesso, risoluzione e
sospensione della convenzione, ARTICOLO 13 Disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, ARTICOLO 14 Entrata in vigore, durata e recesso, ARTICOLO 15 Revisioni e integrazioni,
ARTICOLO 16 Foro competente, ARTICOLO 17 Rinvio alla normativa vigente, ARTICOLO 18 Oneri
fiscali.
Il Legale rappresentante del Confederazione Sindacale Attivita'produttive Italia (COSAP ITALIA)
Sig. Quattrone Filippo
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA25998
Denominazione Contributi sindacali trattenuti per conto di
completa CONFEDERAZIONE SINDACALE
ATTIVITA'PRODUTTIVE ITALIA (COSAP ITALIA),
sulle pensioni pagate nell’anno in corso – Art. 23-
octies della legge n.485/1972
Denominazione CTR SIND C/COSAP ITALIA ART.23 L.485/72 A.C.
abbreviata
Validità e Mese 06 Anno 2023 /M. P
Movimentabilità
Tipo variazione I
Codice conto GPA27998
Denominazione Contributi sindacali trattenuti per conto di
completa CONFEDERAZIONE SINDACALE
ATTIVITA'PRODUTTIVE ITALIA (COSAP ITALIA),
sulle pensioni pagate negli anni precedenti – Art.
23-octies della legge n.485/1972
Denominazione CTR SIND C/COSAP ITALIA ART.23 L.485/72 A.P.
abbreviata
Validità e Mese 06 Anno 2023 /M. P
Movimentabilità
Tipo variazione I
Codice conto GPA11998
Denominazione Debito verso CONFEDERAZIONE SINDACALE
completa ATTIVITA'PRODUTTIVE ITALIA (COSAP ITALIA),
per contributi sindacali trattenuti sulle pensioni –
Art. 23-octies della legge n.485/1972
Denominazione DEB.V. COSAP ITALIA CTR. SU PENS.ART.23
abbreviata L.485/72
Validità e Mese 06 Anno 2023 /M. R
Movimentabilità
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