Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 69/2023

Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2023

Pubblicato: 23/07/2023 In vigore dal: 23/07/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2023

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 24/07/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 69 E, per conoscenza, Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2023 SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modalità di calcolo, per l’anno 2023, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. INDICE 1. Lavoratori agricoli dipendenti 2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali 3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 3.1 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato 3.2 Piccoli coloni e compartecipanti familiari 4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria 4.1 Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 4.2 Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997 1. Lavoratori agricoli dipendenti Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella (cfr. la circolare n. 18 del 10 febbraio 2023). Aliquote e Coefficienti di riparto - Decorrenza 1° gennaio 2023 Autorizzati entro il Aliquota Base Quota Pensione Totale IVS 30 dicembre 1995 0,11% 29,79% 29,90% Coefficienti di riparto 0,003679 0,996321 1,000000 Autorizzati dal 31 dicembre 1995 0,11% 29,79% 29,90% Coefficienti di riparto 0,003679 0,996321 1,000000 2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023. Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria - Decorrenza 1° gennaio 2023 Classi di reddito Reddito Quota Addizionale Addizionale Contributo Classi settimanale settimanale Pensione legge n. legge n. Totale medio 233/1990 160/1975 imponibile 22,00% 2,00% RM (€ 0,69 x 3) RM 1° Fino a € 254,16 € 254,16 € 55,92 € 5,09 € 2,25 € 63,26 (a) 2° Oltre € 254,16 Fino a € 338,88 € 296,52 € 65,24 € 5,94 € 2,25 € 73,43 (a) 3° Oltre € 338,88 Fino a € 423,60 € 381,24 € 83,88 € 7,63 € 2,25 € 93,76 4° Oltre € 423,60 € 465,96 € 102,52 € 9,32 € 2,25 € 114,09 (a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 233/1990, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi: - € 63,32 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995; - € 74,97 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995. 3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 3.1 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato In conformità all’articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, per il FPLD è, come evidenziato in premessa, pari a 29,90%. Si fa presente che, per effetto dell’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale (cfr. la circolare n. 57 del 14 aprile 2006). 3.2 Piccoli coloni e compartecipanti familiari L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione, pertanto, i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. Per l’anno 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del medesimo Ministero con numero repertorio 103/2023. Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l’anno 2023, indicate al precedente paragrafo 1. La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “Retribuzione” della tabella dell’Allegato n. 1. 4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. 4.1 Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 Gli importi dei contributi volontari per l’anno 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997), sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita. 4.2 Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997 Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi: importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 21,62; importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297). Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%. Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe Base IVS 0,005572 Quota Pensione 0,994428 Totale 1,000000 Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2023 VERSAMENTI VOLONTARI 2023 Contributo Contributo Retribuzione Provincia giornaliero base in in euro in euro euro AGRIGENTO 70,11 20,89 0,08 ALESSANDRIA 81,88 24,39 0,09 ANCONA 81,63 24,32 0,09 AOSTA 68,54 20,42 0,08 AREZZO 76,60 22,82 0,08 ASCOLI PICENO 75,13 22,38 0,08 ASTI 80,99 24,13 0,09 AVELLINO 73,09 21,77 0,08 BARI 75,76 22,57 0,08 BELLUNO 78,88 23,50 0,09 BENEVENTO 74,07 22,07 0,08 BERGAMO 79,70 23,74 0,09 BIELLA 80,42 23,96 0,09 BOLOGNA 78,71 23,45 0,09 BOLZANO 80,82 24,08 0,09 BRESCIA 78,92 23,51 0,09 BRINDISI 76,30 22,73 0,08 CAGLIARI 72,92 21,72 0,08 CALTANISSETTA 73,71 21,96 0,08 CAMPOBASSO 67,41 20,08 0,07 CASERTA 70,12 20,89 0,08 CATANIA 73,91 22,02 0,08 CATANZARO 72,63 21,64 0,08 CHIETI 72,78 21,68 0,08 COMO 82,48 24,57 0,09 COSENZA 71,14 21,19 0,08 CREMONA 81,50 24,28 0,09 CROTONE 65,68 19,57 0,07 CUNEO 79,29 23,62 0,09 ENNA 73,19 21,80 0,08 FERRARA 79,10 23,56 0,09 FIRENZE 80,17 23,88 0,09 FOGGIA 82,56 24,59 0,09 FORLÌ CESENA 78,64 23,43 0,09 FROSINONE 64,12 19,10 0,07 GENOVA 77,77 23,17 0,09 GORIZIA 77,45 23,07 0,09 GROSSETO 78,42 23,36 0,09 IMPERIA 73,91 22,02 0,08 ISERNIA 67,40 20,08 0,07 LA SPEZIA 76,40 22,76 0,08 L'AQUILA 77,51 23,09 0,09 LATINA 77,21 23,00 0,08 LECCE 70,66 21,05 0,08 LECCO 82,48 24,57 0,09 LIVORNO 74,94 22,32 0,08 LODI 79,57 23,70 0,09 LUCCA 77,14 22,98 0,08 MACERATA 77,16 22,99 0,08 MANTOVA 80,99 24,13 0,09 MASSA CARRARA 66,43 19,79 0,07 MATERA 73,99 22,04 0,08 MESSINA 75,77 22,57 0,08 MILANO 77,89 23,20 0,09 MODENA 80,97 24,12 0,09 MONZA BRIANZA 77,89 23,20 0,09 NAPOLI 73,98 22,04 0,08 NOVARA 81,58 24,30 0,09 NUORO 73,28 21,83 0,08 ORISTANO 74,15 22,09 0,08 PADOVA 80,69 24,04 0,09 PALERMO 72,49 21,59 0,08 PARMA 79,48 23,68 0,09 PAVIA 81,97 24,42 0,09 PERUGIA 78,36 23,34 0,09 PESARO URBINO 74,77 22,27 0,08 PESCARA 71,93 21,43 0,08 PIACENZA 80,79 24,07 0,09 PISA 76,64 22,83 0,08 PISTOIA 83,53 24,88 0,09 PORDENONE 77,54 23,10 0,09 POTENZA 67,91 20,23 0,07 PRATO 80,28 23,92 0,09 RAGUSA 70,37 20,96 0,08 RAVENNA 78,02 23,24 0,09 REGGIO CALABRIA 77,50 23,09 0,09 REGGIO EMILIA 84,46 25,16 0,09 RIETI 72,96 21,73 0,08 RIMINI 79,62 23,72 0,09 ROMA 75,37 22,45 0,08 ROVIGO 77,33 23,04 0,09 SALERNO 71,23 21,22 0,08 SASSARI 74,78 22,28 0,08 SAVONA 74,47 22,18 0,08 SIENA 81,56 24,30 0,09 SIRACUSA 76,42 22,76 0,08 SONDRIO 78,39 23,35 0,09 TARANTO 74,55 22,21 0,08 TERAMO 75,54 22,50 0,08 TERNI 75,08 22,37 0,08 TORINO 80,49 23,98 0,09 TRAPANI 73,11 21,78 0,08 TRENTO 86,64 25,81 0,10 TREVISO 83,03 24,73 0,09 TRIESTE 77,09 22,97 0,08 UDINE 77,31 23,03 0,09 VARESE 79,57 23,70 0,09 VENEZIA 81,59 24,31 0,09 VERB. C. OSSOLA 81,97 24,42 0,09 VERCELLI 81,28 24,21 0,09 VERONA 80,71 24,04 0,09 VIBO VALENTIA 70,36 20,96 0,08 VICENZA 80,24 23,90 0,09 VITERBO 74,88 22,31 0,08 ALLEGATO 2 Allegato n. 2 Importi dei contributi volontari per l’anno 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997. Retribuzione settimanale Base Retr.Settimanale Contributi Totale media IVS imponibile Da.. ..a in €.. in €.. in €.. in €.. 227,24 227,16 0,22 42,83 43,05 227,24 242,29 234,90 0,23 43,57 43,80 242,29 258,54 250,55 0,24 45,01 45,25 258,54 276,49 267,63 0,26 46,62 46,88 276,49 296,91 286,55 0,27 48,38 48,65 296,91 318,94 307,74 0,29 50,36 50,66 318,94 340,90 329,96 0,32 52,44 52,76 340,90 366,24 353,56 0,34 54,65 54,99 366,24 395,60 381,15 0,37 57,22 57,59 395,60 425,13 410,58 0,39 59,97 60,36 425,13 454,18 439,87 0,42 62,71 63,13 454,18 483,86 469,28 0,46 65,45 65,91 483,86 512,55 498,44 0,48 68,18 68,65 512,55 545,45 529,39 0,51 71,07 71,58 545,45 578,14 562,02 0,54 74,11 74,66 578,14 610,74 594,42 0,58 77,14 77,72 610,74 643,54 627,11 0,61 80,19 80,80 643,54 676,06 659,62 0,64 83,23 83,87 676,06 708,51 692,37 0,66 86,30 86,96 708,51 740,96 724,81 0,70 89,32 90,01 740,96 773,83 757,51 0,73 92,37 93,10 773,83 806,73 790,05 0,76 95,41 96,18 806,73 838,88 822,79 0,81 98,48 99,29 838,88 871,64 855,30 0,84 101,50 102,34 871,64 904,61 888,22 0,87 104,58 105,45 904,61 937,45 920,87 0,89 107,63 108,53 937,45 970,35 953,79 0,94 110,70 111,64 970,35 1.003,11 986,64 0,96 113,77 114,73 1.003,11 1.003,65 0,98 115,36 116,34

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