Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1100/2023

Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2023 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Pubblicato: 20/03/2023 In vigore dal: 20/03/2023 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le scadenze per presentare domanda di riconoscimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti ai fini pensionistici nel 2024?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1100/2023 disciplina le modalità di accesso a un trattamento pensionistico anticipato per lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti. La normativa si applica ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano i requisiti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, e richiede la presentazione della domanda entro il 1° maggio 2023. Per i lavoratori dipendenti in mansioni usuranti è necessario possedere almeno 35 anni di contributi, un'età minima di 61 anni e 7 mesi e una quota di 97,6 (somma di età e anzianità); per gli autonomi l'età sale a 62 anni e 7 mesi con quota 98,6. Categorie specifiche come i lavoratori notturni hanno requisiti differenziati in base ai giorni lavorativi annuali (da 64 a 78 giorni). La domanda deve essere presentata telematicamente con il modulo AP45 e documentazione idonea a provare lo svolgimento dell'attività faticosa. Un aspetto rilevante è il regime delle decorrenze: presentare la domanda oltre il termine comporta differimenti della pensione da uno a tre mesi a seconda del ritardo, salvo eccezioni per il personale scolastico e AFAM. L'INPS comunica l'accoglimento con riserva, subordinato alla verifica effettiva del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2024.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2023 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 21-03-2023 Messaggio n. 1100 OGGETTO: Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2023 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 1. Premessa Con il messaggio n. 1201 del 16 marzo 2022 sono state fornite le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Con il presente messaggio, si forniscono le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2023, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024. La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali. In presenza di contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella gestione ex-Enpals, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. In presenza di ulteriore contribuzione anche presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si applicano le istruzioni operative di cui ai messaggi n. 14371 del 1° giugno 2007 e n. 3324 del 14 marzo 2014, paragrafo 3. In materia di accesso al beneficio per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, si fa rinvio alle istruzioni fornite con le circolari n. 90 del 24 maggio 2017 e n. 59 del 29 marzo 2018. In particolare, con la citata circolare n. 90 del 2017 è stato precisato che, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232 del 2016, ai requisiti agevolati previsti per il pensionamento in argomento, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 - dai decreti direttoriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 - non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Pertanto, i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non sono adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026. 2. Destinatari del beneficio 2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue. PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024 LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI Anzianità Requisito Quota (somma età e Anzianità Requisito Quota (somma età e contributiva anagrafico anzianità contributiva) contributiva anagrafico anzianità contributiva) almeno 35 minimo 97,6* almeno 35 minimo 98,6* anni 61 e 7 anni 62 e 7 mesi* mesi* * Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 2.2 Lavoratori notturni a turni A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1). B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue. PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024 LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI Anzianità Requisito Quota (somma età e Anzianità Requisito Quota (somma età e contributiva anagrafico anzianità contributiva) contributiva anagrafico anzianità contributiva) almeno 35 minimo 99,6* almeno 35 minimo 100,6* anni 63 e 7 anni 64 e 7 mesi* mesi* * Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni. C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue. PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024 LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI Anzianità Requisito Quota (somma età e Anzianità Requisito Quota (somma età e contributiva anagrafico anzianità contributiva) contributiva anagrafico anzianità contributiva) almeno 35 minimo 98,6* almeno 35 minimo 99,6* anni 62 e 7 anni 63 e 7 mesi* mesi* * Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni. 2.3 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1). 3. Regime delle decorrenze Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2023 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a: a. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese; b. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi; c. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi. Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2023 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti. 4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2023 e relativa documentazione La domanda di accesso al beneficio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011, deve essere presentata entro il 1° maggio 2023 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3. La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa. In particolare, la domanda di acceso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del 20 settembre 2017, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Con riferimento ai lavoratori del settore privato, come chiarito al paragrafo 4 del messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l’attività svolta. L’intera documentazione da analizzare deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”. Si precisa, infine, che, ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi o contratti collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione di detti accordi o contratti. Al riguardo si chiarisce che, al fine di provare in modo inequivocabile l’adibizione a una mansione per la quale sia prevista una organizzazione sistematica del lavoro su turni di 12 ore, con turni svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno, è possibile produrre qualsiasi ulteriore documentazione utile. 5. Comunicazione dell’Ente previdenziale al soggetto interessato In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’Istituto comunica al lavoratore interessato: a. l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; b. l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tale caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale del 20 settembre 2011; c. il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2023 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva, in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2024. 6. Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge. In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2024. A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio. Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 1100/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Messaggio INPS 1100/2023 è il riferimento normativo per accesso anticipato alla pensione, lavori usuranti, mansioni particolarmente faticose e pesanti, e requisiti agevolati per il pensionamento. Consulenti del lavoro e professionisti HR lo consultano per quota pensionistica, anzianità contributiva, decorrenza della pensione e documentazione probante dell'attività svolta. La normativa richiama il Decreto Legislativo 67/2011 e la Legge 232/2016, disciplinando anche i cicli produttivi su turni di 12 ore e la rivalutazione dei turni notturni.

Normative correlate

Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…

Altre normative del 2023

Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di … Interpello AdE 209 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 1… Provvedimento AdE 428485 Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno–… Interpello AdE 124 Il soggetto, iscritto all'AIRE, e trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel risp… Interpello AdE 69 Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nell… Provvedimento AdE 124 Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 212 Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos… Risoluzione AdE 209 Contratto di concessione stipulato nell'ambito del partenariato pubblico privato– Rilevan… Interpello AdE 36

Altri Messaggio INPS

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →