Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1193/2023

Retribuzione figurativa accreditabile ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali. Articolo 31 della legge n. 300/1970 e articolo 3 del D.lgs n. 564/1996. Iscritti alla Gestione privata. Chiarimenti

Pubblicato: 27/03/2023 In vigore dal: 27/03/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Retribuzione figurativa accreditabile ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali. Articolo 31 della legge n. 300/1970 e articolo 3 del D.lgs n. 564/1996. Iscritti alla Gestione privata. Chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 28-03-2023 Messaggio n. 1193 OGGETTO: Retribuzione figurativa accreditabile ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali. Articolo 31 della legge n. 300/1970 e articolo 3 del D.lgs n. 564/1996. Iscritti alla Gestione privata. Chiarimenti 1. Premessa Con la circolare n. 129 del 28 novembre 2022 sono state fornite le indicazioni per l’invio telematico delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le gestioni previdenziali amministrate dall’Istituto. Con il messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019 sono stati individuati gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto risulti sospeso per aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive, fornendo inoltre le istruzioni operative in ordine alle modalità di comunicazione delle informazioni legate allo status del lavoratore. 2. Istruzioni operative Con il presente messaggio si chiarisce che, fino a nuova comunicazione, in sede di lavorazione delle istanze di accredito figurato nei casi di aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive, ai fini della corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, le Strutture territoriali continueranno a utilizzare il modello “AP 123”, che i datori di lavoro interessati devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori. Le Strutture territorialmente competenti in base alla residenza del lavoratore, in sede di lavorazione delle istanze di accredito figurativo, devono procedere all’attenta verifica delle retribuzioni indicate nel modello “AP 123”. Con riferimento alla convalida dei modelli “AP123” sono confermate le istruzioni del paragrafo 10 del messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017. Nel caso in cui non sia possibile ottenere la convalida dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente (ITL), le Strutture territoriali INPS confronteranno le retribuzioni prodotte con i dati della contrattazione collettiva applicabile in proprio possesso o spontaneamente prodotta dall’interessato oppure acquisita mediante richiesta delle Strutture medesime all’ITL competente. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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