Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali (Fondo Dirigenti PMI). Scioglimento e liquidazione. Istruzioni operative e contabili
Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali (Fondo Dirigenti PMI). Scioglimento e liquidazione. Istruzioni operative e contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 28-03-2023
Messaggio n. 1194
OGGETTO: Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle
piccole e medie imprese industriali (Fondo Dirigenti PMI).
Scioglimento e liquidazione. Istruzioni operative e contabili
Il Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese
industriali (di seguito, Fondo Dirigenti PMI) è il fondo per la formazione professionale continua
dei dirigenti ed è stato costituito, ai sensi dell’articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, da CONFAPI e da FEDERMANAGER il 2 luglio 2003 e riconosciuto dal Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali con il D.M. 221/I/2003 del 4 agosto 2003.
In data 8 febbraio 2023, l’Assemblea straordinaria del Fondo Dirigenti PMI ha deliberato[1], ai
sensi dell’articolo 9, comma 7, dello Statuto del Fondo medesimo, di approvare lo scioglimento
e la nomina di due liquidatori, uno designato da CONFAPI e uno da FEDERMANAGER, per la
messa in liquidazione dell’Ente, ai sensi dell’articolo 18 del medesimo Statuto[2].
Conseguentemente, a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, i datori di lavoro non
potranno più destinare al suddetto fondo per la formazione professionale (identificato nel flusso
Uniemens con il codice adesione “FDPI”) il contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, pari allo 0,30%
dell’imponibile contributivo.
Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, della legge n. 388/2000, ai
fondi interprofessionali per la formazione continua sono destinate le risorse derivanti dal
gettito del contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978, relative ai datori
di lavoro che facoltativamente vi aderiscono.
Tuttavia, se l’adesione ai fondi è facoltativa, resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai predetti fondi l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo in argomento
(cfr. l’articolo 118, comma 5, della legge n. 388/2000).
Fonte del finanziamento dei fondi è, quindi, il contributo dello 0,30% della retribuzione
imponibile a fini contributivi di ciascun lavoratore versato dai datori di lavoro unitamente alla
contribuzione di finanziamento della NaSpI. Pertanto, la disposizione di cui all’articolo 118,
comma 3, della legge n. 388/2000, non trova applicazione relativamente ai datori di lavoro e/o
lavoratori esclusi da detta contribuzione e/o ai lavoratori non tenuti al versamento del
contributo integrativo di cui alla legge n. 845/1978.
Si ricorda che i datori di lavoro possono indicare l’adesione a un solo fondo interprofessionale
per la formazione continua.
Gli effetti della eventuale adesione del datore di lavoro a un nuovo fondo decorrono dal periodo
di paga nel quale verrà indicato il fondo interprofessionale scelto[3]. Pertanto, sino al mese
precedente a quello in cui viene comunicata l’eventualmente adesione, il datore di lavoro è
considerato come non aderente ad alcun fondo interprofessionale.
I datori di lavoro possono aderire a un secondo fondo solo per la formazione dei propri
dirigenti, scegliendo tra i fondi costituiti a tale scopo (cfr. l’art. 118, comma 1, della legge n.
388/2000).
Si ricorda, infine, che l’articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, ha stabilito che: “Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per
la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata
dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza nel triennio precedentedeve
essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70per cento del totale, al netto
dell'ammontare eventualmente giàutilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare
propripiani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tuttele posizioni contributive
del datore di lavoro interessato sia almenopari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano
riferite ad aziendeo datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anniprecedenti,
rispondano alla definizione comunitaria di micro epiccole imprese di cui alla raccomandazione
n. 2003/361/CE dellaCommissione, del 6 maggio 2003”.
Sul punto, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 107 del 1° ottobre 2009.
1. Indicazioni operative
Datori di lavoro non agricoli
In considerazione dell’avvenuto scioglimento del Fondo Dirigenti PMI, a decorrere dal mese di
competenza di marzo 2023, non potrà più essere esposto nel flusso Uniemens all’interno
dell’elemento <FondoInterprof>/<Adesione> il codice “FDPI”, avente il significato di “Fondo
Dirigenti PMI”.
I datori di lavoro aderenti al Fondo Dirigenti PMI procederanno a comunicare la revoca al
suddetto fondo utilizzando, nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023, il
codice già in uso “REDI”, senza valorizzare i rimanenti campi (cfr. la circolare n. 107/2009).
Contestualmente, i datori di lavoro interessati potranno indicare l’eventuale nuovo fondo al
quale avranno deciso di aderire (cfr. la circolare n. 107/2009).
Si evidenzia altresì che l’Istituto provvederà d’ufficio a eliminare - con decorrenza dal mese di
competenza di marzo 2023 - tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non siano state
espressamente revocate dai datori di lavoro.
Datori di lavoro del settore agricolo
Con riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo, dalla data di pubblicazione del presente
messaggio, non sarà più possibile selezionare, nella lista dei fondi interprofessionali, l’adesione
al fondo in argomento. Inoltre, analogamente a quanto sopra indicato per i datori di lavoro non
agricoli, saranno eliminate d’ufficio - con decorrenza dal mese di competenza di marzo 2023 -
tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non siano state espressamente revocate.
I datori di lavoro interessati potranno effettuare l’adesione a un altro fondo interprofessionale
con le consuete modalità. Nel caso in cui non venga effettuata una nuova adesione, gli stessi
saranno considerati come non aderenti ad alcun fondo interprofessionale.
2. Istruzioni contabili
Per quanto sopra illustrato, nel caso in cui venga effettuata l'adesione ad altro fondo
interprofessionale, il contributo dovuto per il suo finanziamento, in virtù dell'articolo 25, quarto
comma, della legge n. 845/1978 (0,30%), dovrà essere rilevato ai conti in uso, già istituiti in
occasione dei singoli provvedimenti concernenti il fondo prescelto.
Contrariamente, nel caso in cui non venga effettuata l'adesione, la contribuzione, comunque
dovuta, è da rilevarsi ai conti in uso, GTU21310 e GTU21370, per i datori di lavoro non
agricoli, e GTU21108, per i datori di lavoro agricoli.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Il verbale dell’Assemblea straordinaria è registrato con Repertorio numero 5673 del 14
febbraio 2023 del Registro dell’Archivio notarile del Distretto di Roma.
[2] La nomina dei liquidatori è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo
Dirigenti PMI del 13 febbraio 2023.
[3] Al riguardo, si ricorda che, in caso di tardiva trasmissione della denuncia telematica, verrà
presa in considerazione la data di effettivo inoltro (cfr. la circolare n. 107/2009).
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