Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1563/2023

Messaggio n. 4616/2022. Misure in materia di welfare aziendale adottate con i decreti Aiuti bis e quater. Indicazioni operative per i datori di lavoro che assumono manodopera agricola

Pubblicato: 27/04/2023 In vigore dal: 27/04/2023 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per i datori di lavoro agricoli che devono regolarizzare fringe benefit e bonus carburante erogati nel 2022?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1563/2023 fornisce istruzioni specifiche per i datori di lavoro che assumono manodopera agricola e devono regolarizzare il trattamento fiscale e contributivo di fringe benefit e bonus carburante erogati nel 2022. La normativa si applica quando questi benefici superano i limiti di esenzione (3.000 euro per fringe benefit, 200 euro per bonus carburante) e non sono stati assoggettati a contribuzione durante l'anno.

Il documento prevede due scenari operativi distinti. Nel primo caso, se la retribuzione imponibile non è stata assoggettata a contribuzione, il datore di lavoro deve inviare un flusso di variazione in aumento (tramite PosAgri con Tipo Retribuzione "W") e recuperare dal lavoratore la differenza di contributo non trattenuta. Nel secondo caso, se la contribuzione è stata versata in eccedenza perché l'importo era inferiore ai limiti, il datore di lavoro presenta un'istanza di rettifica alle Strutture territoriali competenti entro il 31 maggio, compilando il modello "07FB".

La procedura richiede particolare attenzione al cumulo con eventuali importi erogati da precedenti datori di lavoro nello stesso periodo d'imposta. I datori di lavoro devono restituire ai lavoratori la quota di contribuzione loro pertinente, mentre gli importi in eccedenza possono essere compensati con debiti contributivi successivi o richiesti a rimborso in caso di cessazione dell'attività.

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Riferimento normativo

Messaggio n. 4616/2022. Misure in materia di welfare aziendale adottate con i decreti Aiuti bis e quater. Indicazioni operative per i datori di lavoro che assumono manodopera agricola

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 28-04-2023 Messaggio n. 1563 OGGETTO: Messaggio n. 4616/2022. Misure in materia di welfare aziendale adottate con i decreti Aiuti bis e quater. Indicazioni operative per i datori di lavoro che assumono manodopera agricola Con il messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022 sono state fornite le indicazioni operative per il conguaglio e il recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit e/o di bonus carburanteerogata da parte dei datori di lavoro, da effettuare nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens. Al fine di consentire analoghe operazioni ai datori di lavoro che assumono manodopera assoggettata a contribuzione agricola unificata, con il presente messaggio si forniscono le seguenti istruzioni: 1. nel caso in cui sia necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa, i datori di lavoro: a. invieranno un flusso di variazione in aumento della retribuzione imponibile del mese di competenza con l’indicazione dell'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022, qualora, tale importo, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e/o superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno; l’incremento dell’imponibile dovrà essere denunciato all’interno del flusso PosAgri, con Tipo Retribuzione “W”, b. effettueranno il recupero dal lavoratore della differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno; 2. nel caso in cui occorra effettuare il recupero della quota di fringe benefit e/o di bonus carburante precedentemente assoggettata a contribuzione nel corso dell’anno 2022 (valore dei beni o dei servizi prestati inferiore ai limiti previsti di 3.000 euro per i fringe benefit e/o di 200 euro per il bonus carburante), il datore di lavoro potrà recuperare la contribuzione versata in eccedenza mediante la presentazione, alle Strutture territoriali competenti, di un’istanza di rettifica tramite l’apposita funzionalità disponibile all’interno della Comunicazione Bidirezionale presente nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole, avendo cura di compilare il modello “07FB”. Tale istanza potrà essere presentata, entro e non oltre il prossimo 31 maggio, con i dati riportanti l’indicazione dell’importo della retribuzione da non considerare imponibile previdenziale per ogni codice fiscale dei lavoratori interessati. I datori di lavoro dovranno conseguentemente restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di loro pertinenza. L’importo della rettifica in diminuzione (per la quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore) sarà acquisito dalle Strutture territoriali con la procedura “Movimenti Contabili”. L’eventuale credito residuo potrà essere oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o potrà, in caso di datore di lavoro cessato, essere richiesto a rimborso. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 1563/2023 riguarda la regolarizzazione della contribuzione agricola unificata, il trattamento dei fringe benefit e del bonus carburante, e le modalità di rettifica contributiva tramite il Cassetto previdenziale per le aziende agricole. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per gestire la corretta imputazione della retribuzione imponibile, il recupero di contributi versati in eccedenza, e la compensazione con debiti contributivi successivi nel settore agricolo.

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