Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1834/2023

Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale

Pubblicato: 17/05/2023 In vigore dal: 17/05/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Comunicazione Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 18-05-2023 Messaggio n. 1834 OGGETTO: Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale L’articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni, ha soppresso a decorrere dal 1° giugno 2023 le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze, trasferendo all'INPS, dalla medesima data le funzioni dalle stesse svolte. Conseguentemente, a partire dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, ivi comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, dovranno essere presentate dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto. Dalla medesima data anche le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare, dovranno essere presentate dagli Uffici competenti alla loro trattazione all’INPS, esclusivamente in modalità telematica. A tale fine, per potere accedere alla procedura di presentazione delle citate domande, il dipendente degli Enti sopra indicati, in possesso di SPID almeno di livello 2/CIE/CNS, deve richiedere apposita e preventiva abilitazione compilando e sottoscrivendo il modulo “AA14”, denominato: “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici - Gestione Dipendenti Pubblici: Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze)”, reperibile nella sezione moduli del sito istituzionale dell’INPS. Il modulo, una volta compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla Struttura INPS territorialmente competente tramite PEC dell’Ente datore di lavoro di appartenenza, unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità del dipendente autorizzato e del rappresentante legale dell’Ente ovvero del facente funzioni. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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