Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale
Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Comunicazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 18-05-2023
Messaggio n. 1834
OGGETTO: Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.
Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti
nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e
trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza
sociale
L’articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni, ha soppresso a
decorrere dal 1° giugno 2023 le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del
Ministero dell'Economia e delle finanze, trasferendo all'INPS, dalla medesima data le funzioni
dalle stesse svolte.
Conseguentemente, a partire dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento sanitario di
idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, ivi comprese quelle relative agli accertamenti sanitari
nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e
quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per
infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, dovranno
essere presentate dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui
personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo
Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale
dell’Istituto.
Dalla medesima data anche le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei
cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di
reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di
reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e
dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza
concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi
diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare,
dovranno essere presentate dagli Uffici competenti alla loro trattazione all’INPS,
esclusivamente in modalità telematica.
A tale fine, per potere accedere alla procedura di presentazione delle citate domande, il
dipendente degli Enti sopra indicati, in possesso di SPID almeno di livello 2/CIE/CNS, deve
richiedere apposita e preventiva abilitazione compilando e sottoscrivendo il modulo “AA14”,
denominato: “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici - Gestione Dipendenti Pubblici:
Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del
Ministero Economia e Finanze)”, reperibile nella sezione moduli del sito istituzionale dell’INPS.
Il modulo, una volta compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla Struttura INPS
territorialmente competente tramite PEC dell’Ente datore di lavoro di appartenenza,
unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità del dipendente
autorizzato e del rappresentante legale dell’Ente ovvero del facente funzioni.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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