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Messaggio INPS 1834/2023

Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale

Pubblicato: 17/05/2023 In vigore dal: 17/05/2023 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dal Messaggio INPS 1834/2023 riguardanti il trasferimento delle funzioni delle Commissioni mediche di verifica?

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Il Messaggio INPS 1834/2023 implementa l'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, che ha soppresso le Commissioni mediche di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze a partire dal 1° giugno 2023, trasferendo tutte le loro funzioni all'INPS. Questo riguarda gli accertamenti sanitari di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa per il personale della Polizia locale, nonché le verifiche medico-legali per i beneficiari di pensioni di guerra, assegni agli ex deportati e perseguitati politici, e decorazioni al valore militare. Le richieste di accertamento devono ora essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale INPS da parte degli Enti pubblici, delle Amministrazioni e dei datori di lavoro interessati. Per accedere alla procedura telematica, i dipendenti degli Enti competenti devono ottenere preventiva abilitazione compilando il modulo "AA14" e trasmettendolo alla struttura INPS territorialmente competente tramite PEC, allegando i documenti di riconoscimento del dipendente autorizzato e del rappresentante legale dell'Ente.

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Riferimento normativo

Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Comunicazione Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 18-05-2023 Messaggio n. 1834 OGGETTO: Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale L’articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni, ha soppresso a decorrere dal 1° giugno 2023 le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze, trasferendo all'INPS, dalla medesima data le funzioni dalle stesse svolte. Conseguentemente, a partire dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, ivi comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, dovranno essere presentate dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto. Dalla medesima data anche le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare, dovranno essere presentate dagli Uffici competenti alla loro trattazione all’INPS, esclusivamente in modalità telematica. A tale fine, per potere accedere alla procedura di presentazione delle citate domande, il dipendente degli Enti sopra indicati, in possesso di SPID almeno di livello 2/CIE/CNS, deve richiedere apposita e preventiva abilitazione compilando e sottoscrivendo il modulo “AA14”, denominato: “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici - Gestione Dipendenti Pubblici: Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze)”, reperibile nella sezione moduli del sito istituzionale dell’INPS. Il modulo, una volta compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla Struttura INPS territorialmente competente tramite PEC dell’Ente datore di lavoro di appartenenza, unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità del dipendente autorizzato e del rappresentante legale dell’Ente ovvero del facente funzioni. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 1834/2023 è il riferimento normativo per il trasferimento delle competenze medico-legali dall'amministrazione finanziaria all'INPS, riguardando accertamenti sanitari, pensioni di guerra, reversibilità, assegni vitalizi e decorazioni al valore militare. Amministrazioni pubbliche, enti locali e gestioni previdenziali esclusive devono adeguarsi alle nuove procedure telematiche, richiedendo abilitazione tramite modulo AA14 e SPID di livello 2, con particolare rilevanza per la gestione della Polizia locale e dei trattamenti pensionistici speciali.

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