Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale
Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Comunicazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Organizzazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 01-06-2023
Messaggio n. 2064
OGGETTO: Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.
Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti
nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e
trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza
sociale
L’articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni, ha soppresso, a
decorrere dal 1° giugno 2023, le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del
Ministero dell'Economia e delle finanze, trasferendo all'INPS, dalla medesima data, le funzioni
dalle stesse svolte.
Conseguentemente, a partire dal 1° giugno 2023, è operativa la nuova procedura di
presentazione telematica delle domande di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e
inabilità lavorativa, ivi comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei
familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, e quelle per la
concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte
per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale.
Tali richieste devono essere presentate dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, nonché dai
datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione
esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il
tramite del portale dell’Istituto.
Dalla medesima data anche le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei
cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di
reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di
reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e
dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza
concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi
diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare,
devono essere presentate all’INPS dagli Uffici competenti alla loro trattazione, esclusivamente
in modalità telematica tramite il portale www.inps.it.
Il servizio è accessibile al seguente link.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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