Corresponsione per l’anno 2023 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016
Corresponsione per l’anno 2023 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 12-06-2023
Messaggio n. 2178
OGGETTO: Corresponsione per l’anno 2023 della somma aggiuntiva (c.d.
quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-
legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge
n. 232/2016
1. Corresponsione d’ufficio e a domanda
Con il presente messaggio si comunica che con la mensilità di luglio 2023 l’Istituto provvederà
a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle
banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2023 (pensioni gestite
nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2023 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica)
al 31 dicembre 2023, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, che
rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima sarà,
come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2023.
A seguito del trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta
dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) in
regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, dalla medesima data
del 1° luglio 2022 il beneficio spetta anche ai titolari di pensioni ex INPGI in possesso dei
requisiti previsti.
Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rinvia alle circolari e ai messaggi
pubblicati in materia dall’Istituto e, da ultimo, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.
Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono
presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE
REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale www.inps.it con la
propria identità digitale, (SPID - Sistema pubblico Identità Digitale – almeno di II livello, CNS -
Carta Nazionale dei Servizi o CIE - Carta di identità elettronica 3.0).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato.
2. Requisiti reddituali per l’anno 2023
2.1 Anno di riferimento del reddito
La verifica del diritto alla quattordicesima viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla
base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, nel caso di concessione
del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo
articolo, come modificato dall'articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel
Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi
all’anno precedente.
Per l’anno 2023 devono essere, quindi, valutati i seguenti redditi:
in caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno
2023(rientrano in tale casistica coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la
somma aggiuntiva);
nel caso di concessione successiva alla prima:
- i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario
centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2023;
- i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2022.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni
2023 o 2022, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2019.
2.2 Limiti di reddito
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale
reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella
tabella sottostante.
Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base
alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte
il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato
dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di
salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti
superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato.
Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2023.
Anno 2023 (TM mensile € 563,74)
Anni di contribuzione TM annuo x 1,5 (tabella A) TM annuo x 2(tabella B)
Lavoratori Lavoratori fino a Tra Tra Oltre
dipendenti autonomi €10.992,93 €10.992,94 e €11.093,93 €14.657,24
€11.093,92 e
€14.657,24
< 15 anni < 18 anni € 437,00 Max € 336,00 Max €
(< 780 ctr.) (< 936 ctr.) €11.429,93 14.993,24
Lavoratori Lavoratori fino a Tra Tra€ Oltre
dipendenti autonomi €10.992,93 €10.992,94 e €11.118,93 €14.657,24
€11.118,92 e
€14.657,24
> 15 < 25 anni > 18 < 28 € 546,00 Max €11.538,93 € 420,00 Max
(> 781 < anni €15.077,24
1.300 ctr) (> 937
<1.456 ctr.)
Lavoratori Lavoratori fino a € Tra Tra Oltre
dipendenti autonomi 10.992,93 €10.992,94 e €11.143,93 €14.657,24
€11.143,92 e
€ 14.657,24
> 25 anni > 28 anni € 655,00 Max €11.647,93 € 504,00 Max
(>1.301 ctr.) (>1.457 ctr.) €15.161,24
3. Pensioni gestite nei sistemi integrati
Rientrano nei sistemi integrati le pensioni:
- della Gestione privata;
- ex ENPALS;
- della Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS;
- dei giornalisti liquidate con il sistema IVS (categorie 243, 244 e 245 con GP1AV91B=1).
3.1 Platea interessata
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2023 ai
soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2023, hanno
un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027
(VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043
(INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92),
200 (ESPA).
La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:
pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
pensioni della ex SPORTASS.
3.2 Registrazione delle attività sulla pensione
Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione
nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
GP1FMPNTIP il valore 1;
GP1DMPN la data di elaborazione;
GP1CPRD il valore M2023.
Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni:
codice descrizione
0710 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € 000,00,
0711 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su
pensione ccc/ssss/nnnnnnnn
0712 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo per
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nel segmento GP3, sezione “CU”, del relativo data base della pensione sulla quale viene
attribuita la quattordicesima, viene memorizzato l’importo corrisposto:
GP3EAGG = importo della somma aggiuntiva corrisposta.
3.3 Recupero di somme non dovute allo stesso titolo
Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero per
quattordicesima erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, in tutto o in parte a
seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla quattordicesima del 2023 viene recuperato,
in tutto o in parte, il debito residuo.
3.4 Apertura della procedura di prenotazione
La procedura “BOOKING OFFICE” consente l’erogazione della somma in argomento in modalità
online.
Per l’anno 2023 la procedura viene messa a disposizione delle Strutture territoriali dal 26
giugno 2023.
Come rammentato al paragrafo 1, a decorrere dal 1° luglio 2022, anche ai titolari di pensioni
ex INPGI (categoria 243, 244 e 245) in possesso dei requisiti normativamente previsti è
corrisposta la quattordicesima.
Tramite la procedura di prenotazione “BOOKING OFFICE” possono essere elaborate solo le
citate pensioni di categoria 243, 244 e 245 con GP1AV91B=1.
4. Pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica
4.1 Platea interessata
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2023 ai
soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2023, hanno
un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI” sono stati pubblicati gli elenchi dei
seguenti soggetti:
soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima;
soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro
trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;
soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, per cause diverse da quella del
punto precedente, con l’indicazione della relativa motivazione.
4.2 Redditi utilizzati
Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle
Strutture territoriali nell’applicativo online entro il giorno 15 maggio 2023.
In assenza di informazioni reddituali relativi agli anni 2022 o 2021, per i redditi diversi da
quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale, ossia i
redditi dell’anno 2020.
5. Pensioni gestite nei sistemi ex INPGI
Le pensioni liquidate nei sistemi ex INPGI con decorrenza precedente al 1° luglio 2022 hanno
diritto alla somma aggiuntiva dal 1° luglio 2022.
Per la somma aggiuntiva 2023 tali posizioni vengono elaborate nei sistemi informatici ex
INPGI.
Si precisa, infine, che per l’anno 2022, nel caso in cui il pensionato ne faccia richiesta e ne
abbia titolo, la somma aggiuntiva spetta nella misura massima di 6/12. La medesima,
pertanto, dovrà essere rapportata a 6 mensilità.
A titolo esemplificativo si riportano le seguenti ipotesi:
Decorrenza 10/2020 = 6/12 di 14a 2022 spettante;
Decorrenza 04/2022 = 6/12 di 14a 2022 spettante;
Decorrenza 10/2022 = 2/12 di 14a 2022 spettante.
6. Scarto per irreperibilità
Non sono state elaborate le pensioni dei soggetti che, alla data dell’elaborazione, risultavano in
condizione di irreperibilità, a eccezione dei pensionati con pagamento localizzato all’estero
tramite Citibank NA, in considerazione delle attività di verifica dell’esistenza in vita svolte dalla
medesima banca.
Qualora i soggetti irreperibili presentino domanda per l’attribuzione della somma aggiuntiva,
deve preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità secondo le indicazioni di cui
ai messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018.
7. Comunicazioni ai pensionati
Il credito per somma aggiuntiva per l’anno 2023 viene evidenziato con apposita voce nel
cedolino di pensione.
Le lettere di comunicazione relative al credito per somma aggiuntiva non saranno spedite in
formato cartaceo. Il beneficiario viene informato con le seguenti modalità:
a) nella relativa sezione del modello “OBIS/M”;
b) con apposita comunicazione nell’area personale dell’interessato e con invio di una
comunicazione e-mail al contatto telematico del pensionato, se disponibile;
c) sul cedolino, con apposita annotazione;
d) con invio di un messaggio SMS, in caso di contatto valido;
e) con invio di una notifica sull’app “IO”.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 2178/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.