Quali sono le modalità corrette per presentare una riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) attraverso il canale telematico quando variano i dati giuridici ed economici?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2296/2023 fornisce chiarimenti operativi sulle procedure di riliquidazione del TFS telematico, disciplinando come le Amministrazioni e gli Enti datori di lavoro devono gestire le variazioni dei dati dopo la liquidazione iniziale. La riliquidazione può essere inoltrata solo quando la pratica di prima liquidazione (cartacea o telematica) sia in stato "in pagamento" o "pagata". Le modalità operative differiscono significativamente a seconda che la prima liquidazione sia stata cartacea o telematica: nel primo caso, l'Amministrazione deve inserire l'"Ultimo Miglio TFS" e la "Comunicazione di Cessazione TFS" impostando il flag su "Riliquidazione"; nel secondo caso, la procedura varia ulteriormente in base alla tipologia di variazione (se riguarda solo l'"Ultimo Miglio TFS" oppure i dati della "Comunicazione di Cessazione TFS"). Quando la pratica non è ancora in pagamento, le variazioni dell'"Ultimo Miglio TFS" generano un "risveglio" automatico della pratica in lavorazione, mentre per modifiche ai soli dati della "Comunicazione di Cessazione TFS" occorre inviare un nuovo modello di prima liquidazione in sostituzione del precedente, richiedendo l'annullamento della pratica precedente da parte della Struttura territoriale INPS.
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Riferimento normativo
Precisazioni sulle riliquidazioni del trattamento di fine servizio (TFS) attraverso il canale telematico
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 21-06-2023
Messaggio n. 2296
OGGETTO: Precisazioni sulle riliquidazioni del trattamento di fine servizio (TFS)
attraverso il canale telematico
1. Premessa
Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute da parte di alcune
Amministrazioni ed Enti datori di lavoro, si forniscono chiarimenti in relazione alla corretta
modalità da seguire nelle lavorazioni dei TFS telematici (cfr. la circolare n. 125 del 4 novembre
2022), in caso di variazione dei dati giuridici ed economici relativi a una pratica TFS in
precedenza trasmessa, sia in modalità cartacea che telematica, alla Struttura territoriale di
competenza.
A tale fine, si riepilogano di seguito le indicazioni operative in materia.
2. Riliquidazione del TFS attraverso il canale telematico
Effettuata la liquidazione del TFS, le variazioni successive dei dati presenti in Posizione
Assicurativa, sull’“Ultimo miglio TFS” e sulla “Comunicazione di Cessazione TFS” potrebbero
dare origine a un ricalcolo del valore del TFS e a una conseguente riliquidazione del
trattamento.
In via generale, l’Amministrazione/Ente datore di lavoro può inoltrare un modello telematico di
“Riliquidazione” solo nel caso in cui la pratica TFS di prima liquidazione, sia essa cartacea o
telematica, sia nello stato “in pagamento” o in quello “pagata”.
La modalità operativa da seguire è diversa a seconda che la pratica di prima liquidazione di
TFS sia cartacea o telematica.
Se la prima liquidazione di TFS è cartacea, l’Amministrazione/Ente può inoltrare una
riliquidazione della citata prestazione in modalità telematica impostando il flag su
“Riliquidazione”. A tale fine, l’Amministrazione/Ente deve necessariamente inserire, in “Nuova
Passweb”, l’“Ultimo Miglio TFS”, certificarlo e proseguire con l’inserimento dei dati specifici
relativi alla “Comunicazione di Cessazione TFS”.
Qualora, invece, la prima liquidazione del trattamento di fine servizio sia telematica,
l’Amministrazione/Ente deve operare diversamente in base alla tipologia di variazione che
deve essere effettuata.
Se l’Amministrazione/Ente deve comunicare variazioni dei dati giuridici e/o economici che
riguardano solo l’“Ultimo Miglio TFS”, dovrà esclusivamente inviare tramite “Nuova Passweb”
una nuova certificazione di “Ultimo Miglio TFS”, variando i dati precedentemente inseriti e
comunicati. Tali variazioni generano un “risveglio” della pratica di TFS. La segnalazione di
“risveglio” viene presa in carico e acquisita automaticamente dal gestionale SIN TFS, che
riporta in istruttoria la pratica “risvegliata” o eventualmente “impianta” una riliquidazione se la
pratica in questione sia stata già pagata.
Se, invece, alla base della riliquidazione non vi è una variazione economica e/o giuridica, ma
l’Amministrazione/Ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori informazioni che
riguardando solo i dati specifici della “Comunicazione di Cessazione TFS” (riscatti non presenti
in banca dati, periodi di servizio presso Enti in convenzione/soppressi, periodi di mobilità,
benefici di legge), il soggetto datoriale deve unicamente inviare un nuovo modello di
“Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo “Riliquidazione”.
A seguire, si illustra la modalità operativa che va adottata nel caso in cui la prima
liquidazione cartacea e telematica non sia in pagamento. In tale caso, infatti la
procedura non consente all’Amministratore/Ente l’inoltro di un modello telematico di
riliquidazione fino a quando la prima pratica non sia stata pagata o posta in pagamento.
Pertanto, se sono intercorse delle variazioni economico/giuridiche che riguardando solamente i
dati dell’“Ultimo Miglio TFS”, l’Amministrazione/Ente deve esclusivamente aggiornare le
informazioni relative all’“Ultimo Miglio TFS” precedentemente inserito e certificato. Tali
variazioni generano un “risveglio” della pratica TFS in lavorazione che l’operatore INPS
prenderà in carico nella fase di istruttoria; in questo caso non deve essere quindi inviato un
nuovo modello di prima liquidazione.
Si precisa, per le Strutture territoriali INPS, che le riliquidazioni “impiantate” in via automatica
a fronte di un “risveglio” devono essere trattate come riliquidazioni di una pratica telematica
“impiantata” manualmente. Pertanto, le voci stipendiali oggetto di aggiornamento contrattuale
devono essere acquisite dall’operatore INPS dall’“Ultimo Miglio TFS” e riportate nella pratica in
lavorazione.
Diversamente, per comunicare la variazione dei soli dati specifici presenti nel modello
telematico, l’Amministratore/Ente dovrà inviare una nuova “Comunicazione di Cessazione TFS”
di tipo prima liquidazione, in sostituzione della precedente, consentendo in questo modo agli
operatori INPS di aggiornare i dati direttamente in occasione del primo pagamento. La
Struttura territoriale competente in tale caso dovrà annullare la precedente pratica TFS
telematica o cartacea in modo da acquisire a sistema la nuova e procedere con la sua
lavorazione e liquidazione.
Da ultimo, si ricorda alle Amministrazioni/Enti la necessità di verificare puntualmente lo stato
di lavorazione delle precedenti pratiche telematiche. A tale fine, si rammenta che è possibile
consultare lo stato di lavorazione della pratica TFS nell’apposita sezione “Modelli inoltrati”
inserendo il codice fiscale dell’iscritto o, in alternativa, in “Nuova Passweb” nella funzione
“Collegamenti” selezionando “Consultazione Pratica – Fascicolo”. Si precisa, inoltre, che le
pratiche TFS telematiche possono essere “risvegliate” tramite le variazioni dei soli dati
giuridici presenti in Posizione Assicurativa (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 125/2022),
senza la necessità di variare l’“Ultimo Miglio TFS” e/o di inviare un nuovo modello di
“Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo “Riliquidazione”.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 2296/2023 è il riferimento normativo per chi gestisce riliquidazioni di TFS in modalità telematica, affrontando tematiche come "Ultimo Miglio TFS", "Comunicazione di Cessazione TFS", variazioni economico-giuridiche e gestione delle pratiche attraverso "Nuova Passweb". Amministrazioni pubbliche, Enti datori di lavoro e operatori INPS lo consultano per comprendere le procedure di risveglio pratica, impianto automatico di riliquidazioni e aggiornamento dei dati stipendiali in caso di variazioni contrattuali.
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