Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 04-07-2023
Messaggio n. 2512
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di
trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto–legge 4 maggio
2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”
(di seguito, anche decreto Lavoro).
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è
stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Il decreto Lavoro contiene, tra le altre, una disposizione recante una specifica misura in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Nello specifico, l’articolo 30 del menzionato decreto, intervenendo a gestire situazioni di
particolare difficoltà aziendale, prevede la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di
carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocato
nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato, in favore di
aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022
i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili
al datore di lavoro.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano i contenuti della disposizione
introdotta dall’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 e si forniscono le istruzioni per la
corretta gestione del conseguente trattamento straordinario di integrazione salariale.
1. Destinatari e finalità del trattamento di cassa integrazione straordinaria previsto
dal decreto–legge n. 48/2023
La previsione normativa, declinata dal menzionato articolo 30 del decreto Lavoro, si rivolge alle
aziende, anche in stato di liquidazione, già destinatarie di un precedente decreto di
ammissione alla CIGS, che non hanno potuto completare i piani di riorganizzazione e
ristrutturazione industriale, oggetto della precedente autorizzazione, per motivi non imputabili
al datore di lavoro. Il nuovo trattamento si prefigge di salvaguardare i livelli occupazionali delle
aziende interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori
coinvolti dall’intervento, nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una
ripresa dell’attività lavorativa.
2. Durata, caratteristiche e regolamentazione dell’intervento
Il nuovo periodo di intervento si colloca in continuità con il precedente e può coprire l’arco
temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15
mesi complessivi.
L’impianto delineato dall’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 prevede che il trattamento
straordinario di integrazione ivi previsto venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata
(complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.lgs 14 settembre
2015, n. 148, compreso quello stabilito dal comma 4 del citato articolo 22 in forza del quale,
per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro fino al massimo dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva per cui si richiede il
trattamento, nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Per espressa previsione normativa, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le
disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione
della domanda previste, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del D.lgs n. 148/2015.
3. Risorse finanziarie
Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 30 del decreto Lavoro il trattamento di
integrazione salariale in commento è concesso, con decreto ministeriale, nel limite massimo
complessivo di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno
2024.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, il monitoraggio dei flussi di spesa è
demandato all’Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati,
riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato, non potrà
più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione. Al riguardo, si
ricorda che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà
concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l’Istituto ad
autorizzare l’erogazione dei trattamenti.
Per favorire dette attività di monitoraggio, l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale
di cui trattasi avverrà da parte dell’Istituto esclusivamente con la modalità del pagamento
diretto ai lavoratori.
Si rammenta che, in forza di quanto disposto dall’articolo 7, comma 5-bis, del D.lgs n.
148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di
decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale
entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione
salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento
di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
4. Istruzioni procedurali
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo
apposito codice evento:
147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà - art. 30 D.L. 48/23
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la
liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “147”, con emissione
dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
5. Istruzioni contabili
Con riferimento all’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023, che prevede, in deroga alla
disciplina di carattere generale, l’autorizzazione di ulteriori periodi, in continuità di tutele già
autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023 a favore
delle aziende ivi indicate, si istituiscono nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali
e di sostegno alle gestioni previdenziali - contabilità separata GAU - in relazione al nuovo
codice evento “147 – situazioni di perdurante crisi e difficoltà - art. 30 D.L. 48/23”, i seguenti
conti relativi alla liquidazione con pagamento diretto dei trattamenti di CIGS, per il tramite
della procedura automatizzata:
- GAU30457 per l’imputazione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS)
per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti direttamente ai beneficiari- art.30
del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 – competenza anno in corso.
Il debito per la rilevazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria sarà rilevato al
conto esistente GPA10029 che, come per l’onere sulle prestazioni, seguirà le modalità già
definite con l’utilizzo del conto di interferenza GPA55170.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate con il flusso
procedurale in uso e contraddistinte, nell'ambito del partitario del conto GPA10031 al codice di
bilancio in uso “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno
del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto:
- GAU24457 Entrate varie – recuperi e reintroiti di trattamenti di integrazione salariale
straordinaria – articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
A tale ultimo conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per
prestazioni”, il codice bilancio esistente 01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a
sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
Gli importi relativi alle partite che alla fine dell'esercizio risultino ancora da definire saranno
imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura
recupero indebiti (RI), al conto esistente GAU00030.
Il codice bilancio 01094 dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario
del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
La contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere a
carico dello Stato, sono da attribuire al nuovo conto (sezione Dare), in contropartita dei conti
già in uso della serie XXX22NNN delle casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori:
- GAU32457 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del trattamento di
integrazione salariale straordinaria, per un periodo massimo complessivo di 15 mesi - articolo
30 del decreto – legge 4 maggio 2023, n. 48.
I rapporti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rimborso all’Istituto degli
oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione
generale.
Si riportano, nell’Allegato n. 1, le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30457
Denominazione completa Trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un
periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti
direttamente ai beneficiari- art.30 del decreto – legge 4
maggio 2023, n. 48– competenza anno in corso
Denominazione abbreviata CIGS 15 MESI -ART. 30 DL 48/23
Validità e Movimentabilità 06/2023 -P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009
Tipo variazione I
Codice conto GAU24457
Denominazione completa Entrate varie – recuperi e reintroiti di trattamenti di
integrazione salariale straordinaria – articolo 30 del decreto –
legge 4 maggio 2023, n. 48–.
Denominazione abbreviata E.V.-REC.REINTR.CIGS-ART. 30 DL 48/2023
Validità e Movimentabilità 06/2023 – S
Capitolo/Voce di bilancio 3 E1309001
Tipo variazione I
Codice conto GAU32457
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per un
periodo massimo complessivo di 15 mesi - articolo 30 del
decreto – legge 4 maggio 2023, n. 48.
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.CIGS 15 MESI-ART. 30 DL 48/23
Validità e Movimentabilità 06/2023 -P10
Capitolo/Voce di bilancio UTB14001604
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