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Messaggio INPS 2512/2023

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 03/07/2023 In vigore dal: 03/07/2023 Documento ufficiale

Quali sono le caratteristiche principali della cassa integrazione straordinaria prevista dall'articolo 30 del decreto-legge 48/2023 e come viene gestita operativamente?

Spiegato da FiscoAI
L'articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito dalla legge 85/2023) introduce una misura straordinaria di cassa integrazione salariale (CIGS) destinata alle aziende, anche in liquidazione, che non hanno completato i piani di riorganizzazione e ristrutturazione nel 2022 per cause non imputabili al datore di lavoro. Questa prestazione copre un periodo massimo di 15 mesi, dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, e viene concessa in deroga ai limiti di durata ordinari previsti dal decreto legislativo 148/2015, incluso il limite dell'80% delle ore sospendibili. La misura è finanziata con 13 milioni di euro per il 2023 e 0,9 milioni per il 2024, con monitoraggio costante dell'INPS per il rispetto dei tetti di spesa. L'erogazione avviene esclusivamente tramite pagamento diretto ai lavoratori, senza applicazione delle procedure ordinarie di consultazione sindacale e iter procedimentale, al fine di accelerare l'intervento e semplificare la gestione amministrativa.

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Riferimento normativo

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 04-07-2023 Messaggio n. 2512 Allegati n.1 OGGETTO: Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti Premessa Nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto–legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” (di seguito, anche decreto Lavoro). Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il decreto Lavoro contiene, tra le altre, una disposizione recante una specifica misura in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Nello specifico, l’articolo 30 del menzionato decreto, intervenendo a gestire situazioni di particolare difficoltà aziendale, prevede la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato, in favore di aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro. Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano i contenuti della disposizione introdotta dall’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 e si forniscono le istruzioni per la corretta gestione del conseguente trattamento straordinario di integrazione salariale. 1. Destinatari e finalità del trattamento di cassa integrazione straordinaria previsto dal decreto–legge n. 48/2023 La previsione normativa, declinata dal menzionato articolo 30 del decreto Lavoro, si rivolge alle aziende, anche in stato di liquidazione, già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS, che non hanno potuto completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale, oggetto della precedente autorizzazione, per motivi non imputabili al datore di lavoro. Il nuovo trattamento si prefigge di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento, nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa. 2. Durata, caratteristiche e regolamentazione dell’intervento Il nuovo periodo di intervento si colloca in continuità con il precedente e può coprire l’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi. L’impianto delineato dall’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 prevede che il trattamento straordinario di integrazione ivi previsto venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, compreso quello stabilito dal comma 4 del citato articolo 22 in forza del quale, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro fino al massimo dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. Per espressa previsione normativa, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del D.lgs n. 148/2015. 3. Risorse finanziarie Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 30 del decreto Lavoro il trattamento di integrazione salariale in commento è concesso, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, il monitoraggio dei flussi di spesa è demandato all’Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione. Al riguardo, si ricorda che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l’Istituto ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti. Per favorire dette attività di monitoraggio, l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi avverrà da parte dell’Istituto esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori. Si rammenta che, in forza di quanto disposto dall’articolo 7, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 4. Istruzioni procedurali In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà - art. 30 D.L. 48/23 La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “147”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata. 5. Istruzioni contabili Con riferimento all’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023, che prevede, in deroga alla disciplina di carattere generale, l’autorizzazione di ulteriori periodi, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023 a favore delle aziende ivi indicate, si istituiscono nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - contabilità separata GAU - in relazione al nuovo codice evento “147 – situazioni di perdurante crisi e difficoltà - art. 30 D.L. 48/23”, i seguenti conti relativi alla liquidazione con pagamento diretto dei trattamenti di CIGS, per il tramite della procedura automatizzata: - GAU30457 per l’imputazione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti direttamente ai beneficiari- art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 – competenza anno in corso. Il debito per la rilevazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria sarà rilevato al conto esistente GPA10029 che, come per l’onere sulle prestazioni, seguirà le modalità già definite con l’utilizzo del conto di interferenza GPA55170. Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate con il flusso procedurale in uso e contraddistinte, nell'ambito del partitario del conto GPA10031 al codice di bilancio in uso “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”. Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto: - GAU24457 Entrate varie – recuperi e reintroiti di trattamenti di integrazione salariale straordinaria – articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. A tale ultimo conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente 01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”. Gli importi relativi alle partite che alla fine dell'esercizio risultino ancora da definire saranno imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura recupero indebiti (RI), al conto esistente GAU00030. Il codice bilancio 01094 dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili. La contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere a carico dello Stato, sono da attribuire al nuovo conto (sezione Dare), in contropartita dei conti già in uso della serie XXX22NNN delle casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori: - GAU32457 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per un periodo massimo complessivo di 15 mesi - articolo 30 del decreto – legge 4 maggio 2023, n. 48. I rapporti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale. Si riportano, nell’Allegato n. 1, le variazioni apportate al piano dei conti. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto GAU30457 Denominazione completa Trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti direttamente ai beneficiari- art.30 del decreto – legge 4 maggio 2023, n. 48– competenza anno in corso Denominazione abbreviata CIGS 15 MESI -ART. 30 DL 48/23 Validità e Movimentabilità 06/2023 -P10 Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009 Tipo variazione I Codice conto GAU24457 Denominazione completa Entrate varie – recuperi e reintroiti di trattamenti di integrazione salariale straordinaria – articolo 30 del decreto – legge 4 maggio 2023, n. 48–. Denominazione abbreviata E.V.-REC.REINTR.CIGS-ART. 30 DL 48/2023 Validità e Movimentabilità 06/2023 – S Capitolo/Voce di bilancio 3 E1309001 Tipo variazione I Codice conto GAU32457 Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per un periodo massimo complessivo di 15 mesi - articolo 30 del decreto – legge 4 maggio 2023, n. 48. Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.CIGS 15 MESI-ART. 30 DL 48/23 Validità e Movimentabilità 06/2023 -P10 Capitolo/Voce di bilancio UTB14001604

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La normativa riguarda la cassa integrazione straordinaria, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la riorganizzazione aziendale e la crisi industriale. Commercialisti e responsabili HR devono conoscere le modalità di pagamento diretto, i termini di trasmissione dei dati all'INPS (entro 60 giorni), i contributi figurativi a carico dello Stato e le variazioni al piano dei conti INPS (conti GAU30457, GAU24457, GAU32457) per la corretta contabilizzazione delle prestazioni e dei recuperi di indebiti.

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