Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2530/2023

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022. Proroga dei termini per l’utilizzo del contributo nei territori colpiti da fenomeni alluvionali di cui all’allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023. Riapertura dei termini per la conferma e l’inserimento dei dati di fatturazione delle sedute effettuate nel territorio nazionale.

Pubblicato: 05/07/2023 In vigore dal: 05/07/2023 Documento ufficiale

Quali sono i termini e le modalità per gli psicoterapeuti per confermare le sedute di psicoterapia e inserire i dati di fatturazione nel bonus psicologico?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 2530/2023 riaprire la procedura informatica per gli psicoterapeuti al fine di regolarizzare le sedute di psicoterapia effettuate entro il 7 giugno 2023 che erano state prenotate ma non confermate entro quella data. La riapertura riguarda tutti gli psicoterapeuti iscritti negli elenchi che hanno aderito all'iniziativa del bonus psicologico, con tempistiche diverse a seconda che i beneficiari risiedano nei territori colpiti da alluvioni o in altre zone. Per i beneficiari residenti o domiciliati nei comuni alluvionati (allegato 1 del decreto-legge 61/2023), la procedura rimane aperta dal 5 luglio al 31 agosto 2023 per prenotazione e conferma delle sedute, e fino al 15 settembre 2023 per l'inserimento dei dati di fatturazione. Per gli altri beneficiari, i termini sono più ristretti: conferma sedute entro il 17 luglio 2023 (ore 19:00) e inserimento dati di fatturazione entro il 19 luglio 2023 (ore 19:00). Decorso il termine, le sedute non confermate o prive di dati di fatturazione saranno annullate d'ufficio per consentire lo scorrimento delle graduatorie dell'anno 2022.

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Riferimento normativo

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022. Proroga dei termini per l’utilizzo del contributo nei territori colpiti da fenomeni alluvionali di cui all’allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023. Riapertura dei termini per la conferma e l’inserimento dei dati di fatturazione delle sedute effettuate nel territorio nazionale.

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 06-07-2023 Messaggio n. 2530 OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022. Proroga dei termini per l’utilizzo del contributo nei territori colpiti da fenomeni alluvionali di cui all’allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023. Riapertura dei termini per la conferma e l’inserimento dei dati di fatturazione delle sedute effettuate nel territorio nazionale. 1. Premessa A seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, l’Istituto, con la circolare n. 83 del 19 luglio 2022, ha fornito indicazioni relativamente all'individuazione dei destinatari, alle modalità di presentazione e gestione delle domande, nonché alle modalità di erogazione del contributo per sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini, di cui al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologico). Con il messaggio n. 2127 dell’8 giugno 2023, a seguito del decorso del termine di 180 giorni previsto dall’articolo 5, comma 10, del citato decreto interministeriale, è stato comunicato l’avvio dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi del medesimo articolo 5. Con il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, sono state introdotte, all’articolo 4, misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi, prevedendo la sospensione, a partire dal 1° maggio 2023 e fino al 31 agosto 2023, di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al citato decreto-legge. Tanto premesso, il Ministero della Salute ha comunicato all’Istituto la sospensione del termine di 180 giorni di cui al citato articolo 5, previsto per l’utilizzo del codice univoco attribuito ai soggetti residenti o domiciliati nei territori indicati nell’allegato 1 del predetto decreto-legge n. 61/2023. A tale fine, a decorrere dal 5 luglio 2023, l’Istituto rende nuovamente disponibile, nella procedura dedicata agli psicoterapeuti con pazienti beneficiari del contributo residenti o domiciliati nei citati territori alluvionati, la funzione di prenotazione, inserimento e conferma delle sedute relative al periodo dall’8 giugno 2023 al 31 agosto 2023. Tale procedura rimarrà altresì disponibile agli stessi psicoterapeuti per l’inserimento dei soli dati di fatturazione delle sedute confermate fino al 15 settembre 2023. Tanto rappresentato, di seguito si illustrano le modalità per l’utilizzo del contributo in oggetto nei territori alluvionati individuati nell’allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, nonché si comunica la riapertura dei termini per la conferma e l’inserimento dei dati di fatturazione delle sedute effettuate nel territorio nazionale come meglio precisato al successivo paragrafo 3. 2. Utilizzo del contributo nei territori alluvionati L’Istituto individua i beneficiari residenti nei citati territori alluvionati sulla base del codice di avviamento postale (CAP) di residenza associato ai comuni/circoscrizioni territoriali inclusi nell’allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, che sono gestibili da tutti i professionisti regolarmente iscritti negli elenchi degli psicoterapeuti, che hanno aderito all’iniziativa. Per quanto attiene, invece, ai beneficiari domiciliati nei suddetti territori, è in corso di rilascio alle Strutture territoriali dell’Istituto un’apposita funzione, nella procedura dedicata, per sbloccare il beneficiario domiciliato, sulla base di idonea documentazione che ciascun interessato deve produrre. 3. Riapertura dei termini per gli psicoterapeuti A seguito di segnalazioni pervenute dagli psicoterapeuti e di apposita richiesta formulata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), il Ministero della Salute ha chiesto all’INPS la riapertura della procedura per consentire agli psicoterapeuti di recuperare le sedute effettuate entro il 7 giugno 2023, prenotate ma non confermate entro tale data, dandone conferma e inserendo i relativi dati di fatturazione. Pertanto, la procedura sarà resa nuovamente disponibile a tutti gli psicoterapeuti dal 5 luglio 2023 al 19 luglio 2023. In tale arco temporale è possibile effettuare la sola conferma delle sedute svolte entro la predetta data del 7 giugno 2023 e l’inserimento dei relativi dati di fatturazione; non saranno accettati inserimenti di nuove sedute svolte successivamente alla scadenza del termine di validità dei codici univoci, come già comunicato con il citato messaggio n. 2127/2023. Tutte le funzionalità sono operative dalle ore 18,00 del 5 luglio 2023. Si precisa che la sola funzione di “conferma seduta” verrà inibita alle ore 19,00 del 17 luglio 2023. Verranno invece concessi due ulteriori giorni per permettere l’inserimento dei dati di fatturazione relativi alle citate sedute. Quest’ultima funzione sarà inibita alle ore 19,00 del 19 luglio 2023. Decorso tale termine, le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dai dati di fatturazione, saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie relative all’anno 2022, come previsto dall’articolo 5, comma 10 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, per il quale verrà data comunicazione con successivo messaggio. 4. Nuova tempistica procedurale Si riporta di seguito la tempistica procedurale ridefinita dei nuovi termini individuati nel presente messaggio per tipologia di beneficiario: a. Residenti/domiciliati nei territori alluvionati: 5 luglio 2023: riapertura procedura per prenotazione, conferma e inserimento dati fatturazione; 31 agosto 2023: chiusura procedura per prenotazione e conferma sedute effettuate; 15 settembre 2023: chiusura procedura per inserimento dati di fatturazione delle sedute confermate. b. Beneficiari degli altri territori: 5 luglio 2023: riapertura procedura per gli psicoterapeuti per la conferma delle sedute effettuate entro il 7 giugno e inserimento dati di fatturazione; 17 luglio 2023: chiusura procedura per la conferma delle sedute effettuate; 19 luglio 2023: chiusura procedura per l’inserimento dei dati di fatturazione delle sedute confermate. Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile scrivere alla casella di posta elettronica supporto.bonuspsicoterapia@inps.it. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il bonus psicologico è disciplinato dal decreto-legge 228/2021 convertito in legge 15/2022 e regolato dal decreto interministeriale del 31 maggio 2022, con riferimento specifico all'articolo 5 comma 10 per i termini di utilizzo del codice univoco. La normativa si interseca con il decreto-legge 61/2023 che prevede sospensioni dei termini amministrativi per i territori alluvionati, applicando il principio della sospensione dei termini perentori per i soggetti residenti o domiciliati nelle aree colpite da fenomeni alluvionali a partire dal 1° maggio 2023.

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