Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2564/2023

SIN. Definizione delle domande di riscatto nelle ipotesi in cui sia stata esercitata contestualmente l’opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e i periodi da riscattare siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione stessa

Pubblicato: 06/07/2023 In vigore dal: 06/07/2023 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di calcolo e pagamento del riscatto quando un lavoratore esercita contestualmente l'opzione al sistema contributivo e i periodi da riscattare sono determinanti per perfezionare i requisiti?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 2564/2023 disciplina i casi in cui un lavoratore presenta contemporaneamente una domanda di riscatto e una domanda di opzione al sistema contributivo, e i periodi da riscattare sono essenziali per acquisire i requisiti necessari all'esercizio dell'opzione stessa (meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni totali di cui 5 dal 1996, oppure almeno un contributo anteriore al 1996). In questi casi, l'onere del riscatto viene calcolato con il criterio della riserva matematica solo per il contributo minimo necessario a fare acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 (generalmente un mese), mentre il restante periodo è determinato con il calcolo a percentuale ordinario o agevolato. La quota di onere relativa ai periodi determinanti per perfezionare i requisiti dell'opzione deve essere versata obbligatoriamente in unica soluzione entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, mentre il restante onere può essere rateizzato secondo il piano di ammortamento ordinario. Il pagamento della quota in unica soluzione rende irrevocabile l'esercizio dell'opzione al sistema contributivo; il mancato pagamento entro il termine costituisce rinuncia alla domanda di riscatto.

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Riferimento normativo

SIN. Definizione delle domande di riscatto nelle ipotesi in cui sia stata esercitata contestualmente l’opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e i periodi da riscattare siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione stessa

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07-07-2023 Messaggio n. 2564 OGGETTO: SIN. Definizione delle domande di riscatto nelle ipotesi in cui sia stata esercitata contestualmente l’opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e i periodi da riscattare siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione stessa Premessa Con la circolare n. 54 del 6 aprile 2021 è stato confermato che se la facoltà di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi richiesti per esercitare l’opzione stessa. Pertanto, se per effetto dei periodi da riscattare: 1. l’assicurato maturi un’anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione al sistema contributivo non può essere validamente esercitata e l’onere del riscatto sarà determinato con le modalità ordinarie; 2. l’assicurato raggiunga il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996 e/o il requisito di almeno 15 anni di contribuzione (di cui almeno cinque dal 1996), l’onere da riscatto è determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento al contributo minimo necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, passando al sistema di calcolo misto della pensione, e con il calcolo a percentuale (a richiesta, “agevolato” se trattasi di riscatto del corso di studi universitario) per il restante periodo. La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione deve essere versata in unica soluzione. Il pagamento di almeno una rata del riscatto, oppure della quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l’esercizio della predetta facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti. Si rammenta che l’opzione al sistema contributivo prevista dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi: a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001); b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996; c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni operative per i casi in cui l’opzione al sistema contributivo sia esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto e i periodi da riscattare siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell’opzione stessa. Si tratta dei casi in cui l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo previsto dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 (meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996, almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996), soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare (ad esempio, soggetto che raggiunge i 15 anni di contribuzione o che acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare). In tutti gli altri casi, che rientrano nel campo di applicazione della circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, restano valide le istruzioni fornite con il messaggio n. 1631 del 13 aprile 2022. 1. Acquisizione della domanda e istruzioni procedurali 1.1 Processo amministrativo L’acquisizione delle domande telematiche in SIN segue le modalità già in uso. Per proseguire nella definizione della domanda di riscatto è essenziale la più ampia collaborazione tra le linee di produzione coinvolte, visto che i primi step di lavorazione sono diretti ad accertare la sussistenza dei requisiti contributivi richiesti per l’esercizio della facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione e a individuare il sistema di calcolo applicabile. In fase di “chiusura istruttoria e verifica diritto e completezza”, SIN interagisce in maniera automatizzata con “Webdom” per verificare la presenza di una domanda di opzione al sistema contributivo, totalizzazione, pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come, da ultimo, modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, computo in Gestione separata di cui al D.M. 2 maggio 1996, n. 282 (in caso di presenza della domanda su “Webdom”, viene considerata la data di presentazione e lo stato di lavorazione della stessa). Quando sull’applicativo SIN viene acquisita una domanda di riscatto per periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996 e il soggetto non è già titolare di contribuzione anteriore a tale data, se è stata presentata alla medesima data una domanda di opzione al sistema contributivo, allo step di lavorazione “chiusura verifica diritto e completezza” si genera automaticamente un messaggio con la seguente indicazione: “Domanda di riscatto e di opzione al sistema contributivo presentate contestualmente. Si procede con le disposizioni contenute nella circolare n.54/2021”. In tale caso, l’onere del riscatto viene determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento al solo contributo minimo (un mese), necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 e con il calcolo a percentuale (ordinario o “agevolato” a seconda di cosa richiesto in domanda) per il restante periodo. Se il periodo richiesto a riscatto è determinante anche per raggiungere il requisito previsto per poter esercitare l’opzione al contributivo (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996), l’onere verrà definito con il calcolo a percentuale (“agevolato”, se richiesto), eccetto il contributo minimo di un mese necessario ad acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, il solo a essere calcolato con il criterio della riserva matematica. 1.2 Modalità di pagamento La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione (sia per acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 che per il raggiungimento del requisito previsto per optare) deve essere versata in unica soluzione, mentre il restante onere è caricato sulle rate del piano di ammortamento. A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso: Soggetto non iscritto al 31 dicembre 1995 che alla data della domanda ha solo 14 anni di contribuzione. Presenta domanda di riscatto del corso di laurea pari a 4 anni collocati anteriormente al 1° gennaio 1996. Per effetto del riscatto si perfeziona sia il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996 sia il requisito di almeno 15 anni di contribuzione. L’onere del riscatto corrispondente al contributo minimo (un mese) necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 è determinato con il criterio della riserva matematica, il restante periodo è, invece, determinato con il calcolo a percentuale (“agevolato”, se l’interessato lo ha richiesto in fase di domanda). L’onere corrispondente ai 12 mesi di riscatto necessari a perfezionare il requisito per optare deve essere versato in unica soluzione. In sintesi: Anni chiesti a riscatto = 4 = 48 mesi; Onere corrispondente a 1 mese ante 1996: € 500,00; Onere corrispondente agli altri periodi (47 mesi): € 19.500,00; Onere totale: € 20.000,00; Importo da versare in unica soluzione: 1 mese (calcolato con riserva matematica) + 11 mesi (determinati con calcolo a percentuale/agevolato) = € 500,00 + (€ 19.500,00:47*11) = € 5.063,00 > trasformato in giorni sarà pari a € 500,00 + (€ 19.500,00:1410*330) = € 5.063,00; Importo totale da versare a rate (da suddividere in 119 rate): onere totale – onere della prima rata da versare in unica soluzione = € 20.000,00 – € 5.063,00 = € 14.937,00; Importo rata mensile: € 14.937,00:119 = € 125,52. In presenza di tale casistica, qualora si scelga la modalità di pagamento rateale, verrà generata una quota di onere di importo differente dal resto del piano di ammortamento che deve essere obbligatoriamente versata in unica soluzione con modello “F24”, entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto. Il piano di ammortamento di 119 rate di pari importo viene gestito secondo le regole già in uso previste per i pagamenti rateali. Si ricorda che il pagamento della quota di onere versata in unica soluzione, relativa ai periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l’esercizio della predetta facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti. Il sistema è stato automatizzato per aggiornare su FELPE l’irrevocabilità dell’opzione al momento della registrazione del pagamento della prima rata. Si evidenzia che il mancato pagamento, a cura dell’interessato, della quota di onere da versare in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto. Pertanto, prima di avviare il piano di ammortamento e operare la ritenuta mensile sullo stipendio della prima delle 119 rate, l’Ente datore di lavoro o la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) per gli iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), deve accertare l’avvenuto pagamento in unica soluzione, previa acquisizione della copia del pagamento effettuato con il modello “F24”, e l’operatore competente dell’INPS deve verificare su Entrate – Gestione Versamenti, la presenza del suddetto versamento. 1.3 Acquisizione dei periodi in Posizione assicurativa I periodi oggetto di riscatto il cui onere sia stato calcolato con il sistema contributivo (cosiddetto calcolo a percentuale), anche se collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996, sono inseriti automaticamente in Posizione assicurativa con la nota “riscatto calcolato con il sistema contributivo”, e sono opportunamente “targati” e valutati nella determinazione del futuro trattamento pensionistico, a eccezione del contributo minimo calcolato con il criterio della riserva matematica. Si sottolinea l’importanza di tale adempimento per veicolare l’informazione in ordine al criterio utilizzato per il calcolo dell’onere o della quota di onere da riscatto, affinché i corrispondenti periodi siano correttamente valutati per la liquidazione della pensione. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il messaggio INPS 2564/2023 è il riferimento normativo per chi gestisce riscatti di periodi con opzione al sistema contributivo, secondo l'articolo 1, comma 23, della legge 335/1995. Commercialisti, consulenti previdenziali e uffici paghe devono conoscere le regole sulla riserva matematica, il calcolo a percentuale agevolato per corsi universitari, i requisiti contributivi per l'opzione (18 anni, 15 anni con 5 dal 1996, contributo ante 1996), e le modalità di versamento in unica soluzione versus rateizzazione per garantire l'irrevocabilità dell'opzione e la corretta acquisizione dei periodi in posizione assicurativa.

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