Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2835/2023
La disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al 31.12.2023 e accenni alla nuova misura del Supporto per la Formazione e il lavoro. Primi chiarimenti.
Riferimento normativo
La disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al 31.12.2023 e accenni alla nuova misura del Supporto per la Formazione e il lavoro. Primi chiarimenti.
Testo normativo
Direzione Generale
Roma, 31-07-2023
Messaggio n. 2835
OGGETTO: La disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al
31.12.2023 e accenni alla nuova misura del Supporto per la Formazione e il
lavoro. Primi chiarimenti.
Il decreto - legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023,
n. 85 che ha introdotto le due nuove misure sostitutive del Reddito di cittadinanza, l’Assegno
di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro, ha definito anche il regime transitorio
per la fruizione del Reddito di cittadinanza modificando parzialmente le previsioni dell’art. 1
comma 313 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Infatti, pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento della
misura nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31
dicembre 2023, salvi i casi di non applicazione di tali limiti[1], l’art.13, comma 5 del citato
decreto, dispone che i percettori di reddito di cittadinanza, non attivabili al lavoro, per i quali
venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di
sette mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023, potranno continuare a fruirne fino al 31
dicembre 2023.
In ragione di quanto previsto, il citato articolo dispone pertanto, che decorso il termine delle
sette mensilità di fruizione della misura, in assenza della suddetta comunicazione di presa in
carico da parte dei servizi sociali, da effettuare attraverso la piattaforma GE.PI del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali entro termine del 31 ottobre 2023, l’erogazione della
prestazione verrà sospesa, quindi non risulterà terminata, e potrà essere riattivata,
ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.
In base a tale previsione l’Istituto ha provveduto a darne notizia, da ultimo, al momento del
completamento della fruizione delle sette mensilità di un primo gruppo di percettori del Reddito
di cittadinanza, con un SMS che informava della sospensione, e non della cessazione, del
beneficio ai sensi del decreto- legge 48/2023, convertito in Legge 85/2023 in attesa
dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali.
Al riguardo, è necessario chiarire che la previsione normativa non ha come destinatari tutti
coloro che cessano di percepire il reddito di cittadinanza alla settima mensilità,ma contempla
solo l’ipotesi che, per i nuclei familiari non attivabili al lavoro, non oltre il 31 ottobre, possa
pervenire una comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali.
Non riguarda pertanto i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per
l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali.
Per i nuclei presi in carico dai servizi sociali, la fruizione della misura potrà proseguire, senza il
limite delle sette mensilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023. È quanto accaduto con
le 88.000 comunicazioniche sono pervenute ad INPS da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali nei primi giorni di luglio.
Come sopra specificato, la presa in carico da parte dei servizi sociali non riguarda tutti coloro
che hanno già fruito delle sette mensilità del reddito di cittadinanza, ma solo chi si trova in una
situazione di particolare disagio sociale e che sia difficilmente inseribile in un percorso di
attivazione lavorativa. Per loro è possibile iniziare o proseguire un percorso già avviato con i
servizi sociali e, se presi in carico dai servizi sociali attraverso l’avvio con l’analisi preliminare
della definizione del percorso di inclusione sociale, potranno continuare a ricevere il beneficio
fino a dicembre 2023. A loro, come anche ai nuclei di percettori di Rdc, al cui interno vi siano
persone disabili, minorenni, ultrasessantenni, è potenzialmente destinata la nuova misura
dell’assegno di inclusione (ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024, quale misura di contrasto
alla povertà, fragilità ed esclusione sociale.
Per gli altri, dal 1° settembre 2023, è stata istituita la nuova misura del Supporto per la
Formazione e per il Lavoro (SFL).
Questa misura si propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e prevede anche la
messa a disposizione di un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di
agevolare l’occupazione.
È questo il vero obiettivo della misura che prevede anche il riconoscimento di un beneficio
economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso.
Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un
iter:
- sottoscrivere il patto di attivazione digitale;
- contattare le Agenzie per il lavoro;
- sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.
All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la
loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la
Formazione e Lavoro per un massimo di dodici mensilità.
In una video guida, che sarà messa a disposizione dall’Istituto, verranno illustrati questi
passaggi.
Coloro che sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi
nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività oppure
in altre iniziative di attivazione potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al
riconoscimento del beneficio connesso alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro.
In fase sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, infatti, potranno essere convalidate
iniziative di avviamento al lavoro già attivate ai fini del riconoscimento del beneficio SFL. I
percettori del reddito di cittadinanza che sono cessati o cesseranno dalla misura nei prossimi
mesi, potrebbero ricevere dai Centri per l’impiego indicazioni per orientarsi tra percorsi di
formazione e agenzie per il lavoro e arrivare preparati alla data di avvio della nuova misura del
SFL.
All’attuazione delle due misure (ADI e SFL) Ministero, Regioni, Servizi sociali, Centri per
l’impiego e INPS stanno collaborando per garantire a ciascuno, in relazione ai propri bisogni, il
beneficio economico e il supporto necessario nei percorsi di inclusione sociale e lavorativa.
I chiarimenti sopra riportati, sono finalizzati a fornire primo orientamento all’utenza, nello
spirito di servizio, di vicinanza e trasparenza che l’Istituto si impegna quotidianamente a
garantire, in attesa dell’adozione dei decreti attuativi delle due nuove misure e delle iniziative
informative e di comunicazione che sono già state avviate e che aggiungeranno più puntuali
indicazioni sulle modalità di accesso e sul successivo percorso di inclusione sociale e
attivazione al lavoro.
Con circolari, messaggi, FAQ e note informative successivi, si proseguirà, pertanto nel percorso
di accompagnamento alle nuove misure.
Si ricorda, infine, che coloro che cessano la percezione del reddito di cittadinanza e siano
anche fruitori della quota integrativa di Assegno Unico Universale, come già indicato nel
messaggio n.2632 del 12 luglio scorso, dovranno presentare domanda di AUU per continuare a
percepire tale misura.
[1] Ai nuclei familiari al cui interno siano presenti persone disabili (come definite ai sensi del
Regolamento in materia di ISEE, di cui al D.P.C.M. 159/2013), minorenni o persone con
almeno sessanta anni di età il decreto-legge Il decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito
con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85, conferma le previsioni dell’articolo 1, comma
313 della legge 29 dicembre 2022, n.197 di fruizione senza il limite delle sette mensilità e,
comunque non oltre il 31/12/2023.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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