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Messaggio INPS 2835/2023

La disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al 31.12.2023 e accenni alla nuova misura del Supporto per la Formazione e il lavoro. Primi chiarimenti.

Pubblicato: 30/07/2023 In vigore dal: 30/07/2023 Documento ufficiale

Quali sono le regole transitorie per la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 e come funziona il passaggio alle nuove misure di Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legge 48/2023 ha stabilito un regime transitorio per chi percepisce il Reddito di Cittadinanza, confermando il limite massimo di sette mensilità entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, per i nuclei familiari non attivabili al lavoro (persone con disabilità, minorenni, over 60), se i servizi sociali comunicano la presa in carico entro il 31 ottobre 2023, la fruizione può proseguire fino a fine anno senza il limite delle sette mensilità. Per gli altri percettori, dopo le sette mensilità, il beneficio viene sospeso (non cessato) in attesa della comunicazione di presa in carico dai servizi sociali attraverso la piattaforma GE.PI del Ministero del Lavoro.

A partire dal 1° gennaio 2024, il Reddito di Cittadinanza viene sostituito da due nuove misure: l'Assegno di Inclusione (ADI) destinato a nuclei fragili con disabili, minorenni o ultrasessantenni, e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) per gli altri, attivo dal 1° settembre 2023. Per accedere al SFL è necessario sottoscrivere il patto di attivazione digitale, contattare le Agenzie per il lavoro e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, ricevendo un beneficio di 350 euro mensili per massimo 12 mensilità durante la frequenza di percorsi formativi o iniziative di attivazione.

Chi cessa il Reddito di Cittadinanza e percepisce anche la quota integrativa di Assegno Unico Universale deve presentare domanda di AUU per continuare a ricevere tale prestazione. L'INPS, in collaborazione con Ministero del Lavoro, Regioni e servizi sociali, sta accompagnando i percettori verso le nuove misure attraverso comunicazioni, circolari e FAQ, con l'obiettivo di garantire a ciascuno il supporto necessario per l'inclusione sociale e l'attivazione lavorativa.

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Riferimento normativo

La disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al 31.12.2023 e accenni alla nuova misura del Supporto per la Formazione e il lavoro. Primi chiarimenti.

Testo normativo

Direzione Generale Roma, 31-07-2023 Messaggio n. 2835 OGGETTO: La disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al 31.12.2023 e accenni alla nuova misura del Supporto per la Formazione e il lavoro. Primi chiarimenti. Il decreto - legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85 che ha introdotto le due nuove misure sostitutive del Reddito di cittadinanza, l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro, ha definito anche il regime transitorio per la fruizione del Reddito di cittadinanza modificando parzialmente le previsioni dell’art. 1 comma 313 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Infatti, pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento della misura nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, salvi i casi di non applicazione di tali limiti[1], l’art.13, comma 5 del citato decreto, dispone che i percettori di reddito di cittadinanza, non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023, potranno continuare a fruirne fino al 31 dicembre 2023. In ragione di quanto previsto, il citato articolo dispone pertanto, che decorso il termine delle sette mensilità di fruizione della misura, in assenza della suddetta comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali, da effettuare attraverso la piattaforma GE.PI del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro termine del 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione verrà sospesa, quindi non risulterà terminata, e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione. In base a tale previsione l’Istituto ha provveduto a darne notizia, da ultimo, al momento del completamento della fruizione delle sette mensilità di un primo gruppo di percettori del Reddito di cittadinanza, con un SMS che informava della sospensione, e non della cessazione, del beneficio ai sensi del decreto- legge 48/2023, convertito in Legge 85/2023 in attesa dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali. Al riguardo, è necessario chiarire che la previsione normativa non ha come destinatari tutti coloro che cessano di percepire il reddito di cittadinanza alla settima mensilità,ma contempla solo l’ipotesi che, per i nuclei familiari non attivabili al lavoro, non oltre il 31 ottobre, possa pervenire una comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali. Non riguarda pertanto i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali. Per i nuclei presi in carico dai servizi sociali, la fruizione della misura potrà proseguire, senza il limite delle sette mensilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023. È quanto accaduto con le 88.000 comunicazioniche sono pervenute ad INPS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei primi giorni di luglio. Come sopra specificato, la presa in carico da parte dei servizi sociali non riguarda tutti coloro che hanno già fruito delle sette mensilità del reddito di cittadinanza, ma solo chi si trova in una situazione di particolare disagio sociale e che sia difficilmente inseribile in un percorso di attivazione lavorativa. Per loro è possibile iniziare o proseguire un percorso già avviato con i servizi sociali e, se presi in carico dai servizi sociali attraverso l’avvio con l’analisi preliminare della definizione del percorso di inclusione sociale, potranno continuare a ricevere il beneficio fino a dicembre 2023. A loro, come anche ai nuclei di percettori di Rdc, al cui interno vi siano persone disabili, minorenni, ultrasessantenni, è potenzialmente destinata la nuova misura dell’assegno di inclusione (ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale. Per gli altri, dal 1° settembre 2023, è stata istituita la nuova misura del Supporto per la Formazione e per il Lavoro (SFL). Questa misura si propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e prevede anche la messa a disposizione di un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione. È questo il vero obiettivo della misura che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter: - sottoscrivere il patto di attivazione digitale; - contattare le Agenzie per il lavoro; - sottoscrivere il patto di servizio personalizzato. All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di dodici mensilità. In una video guida, che sarà messa a disposizione dall’Istituto, verranno illustrati questi passaggi. Coloro che sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività oppure in altre iniziative di attivazione potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al riconoscimento del beneficio connesso alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro. In fase sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, infatti, potranno essere convalidate iniziative di avviamento al lavoro già attivate ai fini del riconoscimento del beneficio SFL. I percettori del reddito di cittadinanza che sono cessati o cesseranno dalla misura nei prossimi mesi, potrebbero ricevere dai Centri per l’impiego indicazioni per orientarsi tra percorsi di formazione e agenzie per il lavoro e arrivare preparati alla data di avvio della nuova misura del SFL. All’attuazione delle due misure (ADI e SFL) Ministero, Regioni, Servizi sociali, Centri per l’impiego e INPS stanno collaborando per garantire a ciascuno, in relazione ai propri bisogni, il beneficio economico e il supporto necessario nei percorsi di inclusione sociale e lavorativa. I chiarimenti sopra riportati, sono finalizzati a fornire primo orientamento all’utenza, nello spirito di servizio, di vicinanza e trasparenza che l’Istituto si impegna quotidianamente a garantire, in attesa dell’adozione dei decreti attuativi delle due nuove misure e delle iniziative informative e di comunicazione che sono già state avviate e che aggiungeranno più puntuali indicazioni sulle modalità di accesso e sul successivo percorso di inclusione sociale e attivazione al lavoro. Con circolari, messaggi, FAQ e note informative successivi, si proseguirà, pertanto nel percorso di accompagnamento alle nuove misure. Si ricorda, infine, che coloro che cessano la percezione del reddito di cittadinanza e siano anche fruitori della quota integrativa di Assegno Unico Universale, come già indicato nel messaggio n.2632 del 12 luglio scorso, dovranno presentare domanda di AUU per continuare a percepire tale misura. [1] Ai nuclei familiari al cui interno siano presenti persone disabili (come definite ai sensi del Regolamento in materia di ISEE, di cui al D.P.C.M. 159/2013), minorenni o persone con almeno sessanta anni di età il decreto-legge Il decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85, conferma le previsioni dell’articolo 1, comma 313 della legge 29 dicembre 2022, n.197 di fruizione senza il limite delle sette mensilità e, comunque non oltre il 31/12/2023. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 2835/2023 disciplina il regime transitorio del Reddito di Cittadinanza, l'Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), con particolare attenzione alla presa in carico da parte dei servizi sociali, ai patti di attivazione digitale e ai percorsi di inclusione sociale. Consulenti del lavoro e operatori sociali devono conoscere le scadenze (31 ottobre 2023 per la comunicazione di presa in carico, 31 dicembre 2023 per la cessazione del RdC) e le modalità di accesso alle nuove misure attraverso la piattaforma GE.PI e le Agenzie per il lavoro.

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