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Messaggio INPS 316/2023

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Precisazioni in ordine ai profili di natura contributiva

Pubblicato: 18/01/2023 In vigore dal: 18/01/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Precisazioni in ordine ai profili di natura contributiva

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 19-01-2023 Messaggio n. 316 OGGETTO: Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Precisazioni in ordine ai profili di natura contributiva 1. Premessa Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, i Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs 15 settembre 2015, n. 148, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, avevano l’obbligo di adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022, alle disposizioni che hanno introdotto l’estensione dell’obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. Ciò premesso, con il presente messaggio si rende noto che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, alle previsioni di cui ai citati articoli 26, 27 e 40, il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà in argomento è stato prorogato al 30 giugno 2023. Conseguentemente, in caso di mancato adeguamento entro il nuovo termine da parte dei Fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. Si rammenta che fino al menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali istitutivi dei Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano nell’ambito di applicazione del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo (cfr. la circolare n. 76/2022, paragrafi 5 e 6). 2. Misura delle aliquote contributive a decorrere dal 1° gennaio 2023 Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti. Si sottolinea, infatti, che la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevista dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 234/2021, era limitata all’anno 2022 (cfr. la circolare n. 76/2022, paragrafo 6.2). Conseguentemente, sul piano operativo, dal periodo di competenza gennaio 2023, sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”[1] ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS” (cfr. il messaggio n. 2637/2022). Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “9N”. Per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione (cfr. la circolare n. 76/2022, paragrafi 4 e 11.1) sono tenuti, dal 1° gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore). Al riguardo, si precisa infatti che la riduzione della predetta aliquota, disposta dall’articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022. A decorrere dal periodo di competenza gennaio 2023 la procedura di calcolo dell’Istituto è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo secondo quanto sopra esposto. Per quanto attiene all’esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso Uniemens, si confermano le modalità attualmente in uso. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi [1] L’utilizzo dei codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”, si era reso necessario in quanto, limitatamente all’anno 2022, le aliquote contributive erano differenziate, in base alla fattispecie di riferimento.

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