Quali sono le aliquote contributive per il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) a partire dal 1° gennaio 2023 e come si applicano in base alla dimensione aziendale?
Spiegato da FiscoAI
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato con aliquote contributive differenziate in base al numero medio di dipendenti occupati nel semestre di riferimento. Le aziende che occupano fino a 5 dipendenti versano un contributo ordinario dello 0,50%, mentre quelle con più di 5 dipendenti versano lo 0,80%. Questa modifica rappresenta un ritorno alle aliquote ordinarie, poiché la riduzione prevista per il 2022 ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022.
Sul piano operativo, l'INPS ha eliminato i codici di autorizzazione "0G", "0W" e "9E" (utilizzati nel 2022 quando le aliquote erano differenziate) e attribuisce il codice "9N" alle aziende che operano su più posizioni con forza aziendale superiore a 5 dipendenti. Le imprese costituite dopo gennaio 2023 che operano con più matricole contributive devono comunicare alle Strutture territoriali INPS il requisito occupazionale per ottenere l'attribuzione corretta del codice.
Per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), l'aliquota di finanziamento torna allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (0,60% a carico dell'impresa e 0,30% a carico del lavoratore), con cessazione della riduzione precedentemente applicata. I dati retributivi e contributivi continuano a essere esposti secondo le modalità attuali nel flusso Uniemens.
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Riferimento normativo
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Precisazioni in ordine ai profili di natura contributiva
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 19-01-2023
Messaggio n. 316
OGGETTO: Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al
D.lgs n. 148/2015. Precisazioni in ordine ai profili di natura
contributiva
1. Premessa
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, i Fondi di
solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs 15 settembre 2015, n. 148, già
costituiti alla data del 1° gennaio 2022, avevano l’obbligo di adeguarsi, entro il 31 dicembre
2022, alle disposizioni che hanno introdotto l’estensione dell’obbligo contributivo di
finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un
dipendente.
Ciò premesso, con il presente messaggio si rende noto che, a seguito delle modifiche apportate
dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, alle previsioni di cui ai
citati articoli 26, 27 e 40, il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà in argomento è
stato prorogato al 30 giugno 2023.
Conseguentemente, in caso di mancato adeguamento entro il nuovo termine da parte dei
Fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da
quella prescritta dalla legge, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° luglio
2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno
trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.
Si rammenta che fino al menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali istitutivi
dei Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di
dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano nell’ambito di applicazione
del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo (cfr. la
circolare n. 76/2022, paragrafi 5 e 6).
2. Misura delle aliquote contributive a decorrere dal 1° gennaio 2023
Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo
ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano
mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che,
nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Si sottolinea, infatti, che la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento
del FIS, prevista dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 234/2021, era limitata all’anno
2022 (cfr. la circolare n. 76/2022, paragrafo 6.2).
Conseguentemente, sul piano operativo, dal periodo di competenza gennaio 2023, sono
eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”[1] ed è
attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023
assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5
dipendenti tenuta al contributo FIS” (cfr. il messaggio n. 2637/2022).
Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più
posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale
computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle
Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del codice di
autorizzazione “9N”.
Per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie
(CIGS), i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione (cfr. la circolare n.
76/2022, paragrafi 4 e 11.1) sono tenuti, dal 1° gennaio 2023, al versamento nella misura pari
allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico
dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).
Al riguardo, si precisa infatti che la riduzione della predetta aliquota, disposta dall’articolo 1,
comma 220, della legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022.
A decorrere dal periodo di competenza gennaio 2023 la procedura di calcolo dell’Istituto è
adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo secondo quanto sopra esposto.
Per quanto attiene all’esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel
flusso Uniemens, si confermano le modalità attualmente in uso.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] L’utilizzo dei codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”, si era reso necessario in quanto,
limitatamente all’anno 2022, le aliquote contributive erano differenziate, in base alla
fattispecie di riferimento.
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Il Messaggio INPS 316/2023 disciplina gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro secondo il D.lgs 148/2015, affrontando aliquote contributive FIS, CIGS, Fondi di solidarietà bilaterali e territoriali intersettoriali. Commercialisti e responsabili paghe devono applicare correttamente le aliquote differenziate per dimensione aziendale, gestire i codici di autorizzazione INPS e monitorare gli adeguamenti dei Fondi di solidarietà con scadenza 30 giugno 2023.
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