Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 19-01-2023
Messaggio n. 317
Allegati n.1
OGGETTO: Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei
professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei
professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Gestione
delle istruttorie relative agli eventuali riesami
1. Premessa
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 19 agosto 2022, attuativo dell’articolo 33 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (di seguito, anche decreto Aiuti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a
200 euro a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali
dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32 del
medesimo decreto Aiuti e abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito
complessivo non superiore a 35.000 euro.
Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, all’articolo 20, prevede che l’indennità una tantum prevista
dall’articolo 33 del decreto Aiuti sia incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo
d’imposta 2021, gli aventi diritto abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a
20.000 euro.
Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni
previdenziali dell’INPS, si indicano di seguito le categorie di lavoratori che, in presenza dei
requisiti previsti dalla normativa, possono accedere all’indennità una tantum in oggetto:
lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attività commerciali, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22
luglio 1966, n. 613;
lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri,
istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli
imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore
dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra
l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva
o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e
rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, senza
essere associate in cooperative o compagnie;
liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quali soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1
dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi
associati o società semplici.
Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e
coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei
coltivatori diretti.
Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i
coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali,
in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.
Con la circolare n. 103 del 26 settembre 2022 sono state fornite le istruzioni amministrative in
materia di indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, prevista
dall’articolo 33 del citato decreto-legge n. 50/2022, alla quale si rinvia per l’individuazione dei
requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire
una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle
incompatibilità e incumulabilità normativamente previsti.
Con il presente messaggio, a seguito del completamento della prima fase di gestione
centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di
eventuali riesami da parte dei richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non avere
superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande
respinte
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di
istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle
motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori, riportate
in premessa, e la documentazione richiesta al soggetto interessato qualora intenda chiedere il
riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da ritenersi non perentorio, per
proporre istanza di riesame è di 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire
l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato
della documentazione utile.
L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui
è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.
Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto
“Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la
funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.
3. Indirizzi amministrativi sui riesami
Considerati i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum in oggetto
l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le
risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna
categoria, così come delineati nella circolare n. 103/2022.
Per le categorie di lavoratori sopra riportate in premessa l’articolo 2, commi da 1 a 3, del
decreto interministeriale 19 agosto 2022, prevede che, ai fini dell’accesso all’indennità una
tantum, i lavoratori interessati devono fare valere congiuntamente i requisiti di seguito
illustrati.
a) Avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo
d’imposta 2021
Per i lavoratori autonomi e i professionisti che nel periodo d’imposta 2021 hanno percepito un
reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, si rinvia alla circolare n. 127 del 16
novembre 2022, ferme restando le precisazioni di seguito riportate in ordine alla verifica e alla
determinazione del reddito complessivo, nonché in ordine ai requisiti di cui ai successivi punti
b), c), d), e) e f).
Ai fini della verifica del requisito reddituale, l’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale
19 agosto 2022, stabilisce che dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al
netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto
comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte
a tassazione separata.
Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è
quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato
dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1, colonna 1, al netto dei
contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN2).
Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non
devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, l’assicurato, in sede di presentazione della
domanda, è tenuto a dichiarare - pena l’inammissibilità dell’istanza - di non avere percepito
nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro come
sopra delimitato.
b) Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18
maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti
I beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, alla data del 18
maggio 2022. Ai fini dell’accesso all’indennità l’assicurato, in sede di presentazione della
domanda, è tenuto a dichiarare - pena l’inammissibilità dell’istanza - di essere iscritto, alla
data del 18 maggio 2022, alla gestione autonoma per cui è richiesta l’indennità. In ogni caso,
sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva
iscrizione alla gestione previdenziale di afferenza.
Si precisa che in sede di istanza di riesame, qualora la domanda sia stata respinta per assenza
del requisito di cui alla presente lettera b), è sufficiente presentare un’autocertificazione, nei
termini dettagliatamente specificati nell’Allegato n. 1 del presente messaggio.
c) Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio
2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti
Il citato decreto interministeriale prevede che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva e
che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del
decreto Aiuti.
Si evidenzia che il requisito della titolarità della partita IVA non trova applicazione e non deve
essere soddisfatto dagli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di
coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli). Pertanto, i richiedenti il beneficio in
qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere allo stesso solo laddove il titolare
dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva e con
attività avviata alla data del 18 maggio 2022.
Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita
IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo
studio associato.
Ne consegue che non sono destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti alle gestioni
autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i quali per lo svolgimento
dell’attività non è prevista l’apertura di partita IVA.
Si precisa che in sede di istanza di riesame, qualora la domanda sia stata respinta per assenza
del requisito di cui alla presente lettera c), è sufficiente presentare un’autocertificazione, nei
termini dettagliatamente specificati nell’Allegato n. 1 del presente messaggio.
d) Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1°
gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un
versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è
richiesta l’indennità
Per accedere all’indennità in oggetto è necessario avere effettuato, entro il 18 maggio 2022,
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, almeno un versamento per la
contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità una tantum,
con competenza a decorrere dall’anno 2020.
Si precisa che il predetto requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i
quali:
non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i
liberi professionisti) entro la data del 18 maggio 2022 (cfr. l’articolo 2, comma 3, del
decreto interministeriale 19 agosto 2022);
l’iscrizione alla gestione, se avvenuta dopo il 18 maggio 2022, è stata effettuata
tempestivamente, ossia entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività o 90 giorni per i
lavoratori agricoli.
Si evidenzia, inoltre, che il medesimo articolo 2, comma 3, del menzionato decreto
interministeriale, prevede che, per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e
coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli), il requisito contributivo viene verificato sulla
posizione del titolare della posizione aziendale. Pertanto, gli assicurati che richiedono
l’indennità una tantum in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere al beneficio solo
laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.
e) Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio
2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti
L’indennità una tantum – in ragione della previsione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a),
del decreto interministeriale 19 agosto 2022 – è incompatibile con le pensioni dirette a carico,
anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive,
sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con
l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli
enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996,
nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in oggetto l’assicurato, in sede di presentazione
della domanda, è tenuto a dichiarare - pena l’inammissibilità dell’istanza - di non essere
titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del
decreto Aiuti.
f) Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’indennità
una tantum è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
LEGENDA ESITI DI REIEZIONE
Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli artigiani
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE RIESAME
(DA ALLEGARE)
Autocertificazione della comunicazione della
iscrizione presso la Camera di Commercio Industria
Essere lavoratori iscritti alla Artigianato e Agricoltura della posizione con
gestione speciale per indicazione di data e n. protocollo.
l'assicurazione obbligatoria Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione
invalidità, vecchiaia e superstiti sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR
degli artigiani istituita presso n.445/2000 della comunicazione di iscrizione della
l'Istituto Nazionale della posizione del coadiuvante o coadiutore inviata dal
Previdenza Sociale ai sensi titolare della posizione aziendale alla Camera di
dell’articolo 3 della legge 4 luglio Non risulta essere iscritto alla gestione speciale Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
1959, n. 463 e con posizione attiva per l'assicurazione obbligatoria invalidità, Copia del versamento effettuato, totale o parziale,
1.1 alla data di entrata in vigore del DL vecchiaia e superstiti degli artigiani istituita con riferimento alla contribuzione di competenza a
Aiuti. presso l’INPS e con posizione attiva alla data di decorrere dall’anno 2020 entro la data di entrata in
Avere effettuato, con riferimento entrata in vigore del DL Aiuti. vigore del DL 50/2022, alla Gestione di iscrizione per
alla contribuzione di competenza la quale è richiesta l’indennità.
a decorrere dall’anno 2020 entro Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione
la data di entrata in vigore del DL sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.
50/2022, almeno un versamento 445/2000 del versamento, totale o parziale,
contributivo, totale o parziale, alla effettuato dal titolare della posizione aziendale, con
Gestione di iscrizione per la quale riferimento alla contribuzione di competenza a
è richiesta l’indennità. decorrere dall’anno 2020 entro la data di entrata in
vigore del DL 50/2022, alla Gestione di iscrizione per
la quale è richiesta l’indennità.
1
Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli artigiani
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE RIESAME
(DA ALLEGARE)
Non essere titolari dei seguenti
trattamenti alla data prevista dalla
normativa di riferimento:
• pensione diretta a carico
dell’AGO (anche pro quota);
Risulta titolare di un trattamento pensionistico
• forme esclusive, sostitutive ed
diretto a carico dell’AGO o delle forme esclusive,
esonerative della pensione
sostitutive ed esonerative della pensione degli
degli enti di previdenza di cui
enti di previdenza di cui al D.lgs. 509/1994 e D.lgs.
2.1 al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. -
103/1996 o delle pensioni a carico della Gestione
103/1996;
Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n.
• pensioni a carico della
335/1995 alla data prevista dalla normativa di
Gestione Separata di cui all’art.
riferimento.
2, comma 26 della legge n.
335/1995;
• indennità “Ape Sociale” a
carico dello Stato erogata
dall’INPS.
Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità prevista dal
N/A -
prevista dal DL Aiuti. DL Aiuti.
2
Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE RIESAME
(DA ALLEGARE))
Autocertificazione della comunicazione della
iscrizione presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura della posizione di
Commerciante con indicazione di data e n. protocollo.
Essere lavoratori iscritti alla Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione
gestione speciale per Commerciante non tenuto all'iscrizione alla Camera
l'assicurazione obbligatoria per di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura:
l'invalidità, la vecchiaia ed i Dichiarazione di presentazione della domanda di
superstiti degli esercenti attività iscrizione della posizione Commerciante presentata
commerciali, istituita presso all'INPS con indicazione della data di iscrizione e
l'Istituto Nazionale della numero di protocollo.
Previdenza Sociale ai sensi Non risulta iscritto alla gestione speciale per Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione
dell’articolo 5 della legge 22 luglio l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.
1966, n. 613 e con posizione attiva vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività 445/2000 della comunicazione inviata dal titolare
1.1
alla data di entrata in vigore del DL commerciali, istituita presso l’INPS e con della posizione assicurativa alla Camera di
Aiuti; posizione attiva alla data di entrata in vigore del Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per
Avere effettuato, con riferimento DL Aiuti. l’iscrizione della posizione del coadiuvante o
alla contribuzione di competenza coadiutore, o presso l’Inps in caso di soggetto non
a decorrere dall’anno 2020 entro iscritto in CCIAA, con indicazione della data e numero
la data di entrata in vigore del DL di protocollo della comunicazione.
50/2022, almeno un versamento Copia del versamento effettuato, totale o parziale,
contributivo, totale o parziale, alla con riferimento alla contribuzione di competenza a
Gestione di iscrizione per la quale decorrere dall’anno 2020 entro la data di entrata in
è richiesta l’indennità. vigore del DL 50/2022, alla Gestione di iscrizione per
la quale è richiesta l’indennità.
Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione
sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.
445/2000 del versamento, totale o parziale,
3
Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE RIESAME
(DA ALLEGARE))
effettuato dal titolare della posizione aziendale, con
riferimento alla contribuzione di competenza a
decorrere dall’anno 2020 entro la data di entrata in
vigore del DL 50/2022, alla Gestione di iscrizione per
la quale è richiesta l’indennità.
Non essere titolari dei seguenti
trattamenti alla data prevista dalla
normativa di riferimento:
• pensione diretta a carico
dell’AGO (anche pro quota);
• forme esclusive, sostitutive ed Risulta titolare di un trattamento pensionistico
esonerative della pensione diretto a carico dell’AGO o delle forme esclusive,
degli enti di previdenza di cui sostitutive ed esonerative della pensione degli
al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. enti di previdenza di cui al D.lgs. 509/1994 e D.lgs.
2.1 -
103/1996; 103/1996 o delle pensioni a carico della Gestione
Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n.
• pensioni a carico della
335/1995 alla data prevista dalla normativa di
Gestione Separata di cui all’art.
riferimento.
2, comma 26 della legge n.
335/1995;
• indennità “Ape Sociale” a
carico dello Stato erogata
dall’INPS.
4
Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE RIESAME
(DA ALLEGARE))
Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità prevista dal
N/A -
prevista dal DL Aiuti. DL Aiuti.
5
Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri dell’INPS, imprenditori agricoli professionali
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE RIESAME
(DA ALLEGARE)
Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli
imprenditori agricoli professionali (IAP): Per i titolari
di impresa individuale, autocertificazione della
comunicazione di iscrizione presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con
indicazione della data e del numero di protocollo
Essere lavoratori autonomi iscritti
della comunicazione.
alla Gestione speciale per i
Se il soggetto non è tenuto all'iscrizione alla Camera
coltivatori diretti e per i coloni e
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura:
mezzadri istituita presso l’Istituto
dichiarazione di presentazione della domanda di
nazionale della previdenza sociale
iscrizione come lavoratore autonomo agricolo
ai sensi dell’articolo 6 della legge
all’INPS con indicazione della data di iscrizione, data
26 ottobre 1957, con posizione Non risulta lavoratore autonomo iscritto alla
e numero di protocollo della richiesta di iscrizione alla
attiva alla data di entrata in vigore Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i
gestione agricola autonoma.
1.1 del DL Aiuti. coloni e mezzadri istituita presso l’INPS, con
Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD):
Avere effettuato, con riferimento posizione attiva alla data di entrata in vigore del
Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi
alla contribuzione di competenza DL Aiuti.
dell’articolo 47 del DPR n.445/2000 della richiesta di
a decorrere dall’anno 2020 entro
iscrizione della posizione del coadiuvante inviata dal
la data di entrata in vigore del DL
coltivatore diretto titolare della posizione aziendale
50/2022, almeno un versamento
alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
contributivo, totale o parziale, alla
Agricoltura.
Gestione di iscrizione per la quale
Copia del versamento effettuato, totale o parziale,
è richiesta l’indennità.
con riferimento alla contribuzione di competenza a
decorrere dall’anno 2020 entro il 18 maggio 2022
(data di entrata in vigore del DL 50/2022) alla
Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura).
Per coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di
notorietà ai sensi ai sensi dell’articolo 47del DPR
6
Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri dell’INPS, imprenditori agricoli professionali
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE RIESAME
(DA ALLEGARE)
n.445/2000 del versamento, totale o parziale,
effettuato dal titolare della posizione aziendale, con
riferimento alla contribuzione di competenza a
decorrere dall’anno 2020 entro il 18 maggio 2022
(data di entrata in vigore del DL 50/2022), alla
Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura.
Non essere titolari dei seguenti
trattamenti alla data prevista dalla
normativa di riferimento:
• pensione diretta a carico
dell’AGO (anche pro quota);
• forme esclusive, sostitutive ed Risulta titolare di un trattamento pensionistico
esonerative della pensione diretto a carico dell’AGO o delle forme esclusive,
degli enti di previdenza di cui sostitutive ed esonerative della pensione degli
al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. enti di previdenza di cui al D.lgs. 509/1994 e D.lgs.
2.1 -
103/1996; 103/1996 o delle pensioni a carico della Gestione
Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n.
• pensioni a carico della
335/1995 alla data prevista dalla normativa di
Gestione Separata di cui all’art.
riferimento.
2, comma 26 della legge n.
335/1995;
• indennità “Ape Sociale” a
carico dello Stato erogata
dall’INPS.
7
Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri dell’INPS, imprenditori agricoli professionali
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE RIESAME
(DA ALLEGARE)
Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità prevista dal
N/A -
prevista dal DL Aiuti. DL Aiuti.
8
Pescatori autonomi
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE RIESAME
(DA ALLEGARE)
Autocertificazione della richiesta di iscrizione presso
Essere pescatori autonomi di cui l’Inps alla gestione pescatori autonomi ai sensi della
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, legge n. 250/1958, con indicazione della data e del
recante “Previdenze a favore dei numero di protocollo della comunicazione.
pescatori della piccola pesca Se associato in cooperativa o compagnia,
marittima e delle acque interne” autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
che istituisce, tra l’altro, tutele 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed
previdenziali a favore delle inequivocabile:
persone che esercitano la pesca - lo status di pescatore “autonomo”;
quale esclusiva o prevalente - la natura del reddito derivante dall’attività di pesca.
attività lavorativa, quando siano Inoltre, il richiedente deve presentare l’eventuale
Non risulta essere un pescatore autonomo,
associate in cooperative o documentazione rilasciata dalla cooperativa
anche socio di cooperative, che esercita
compagnie e rapporto di lavoro attestante il pagamento della contribuzione
professionalmente la pesca in acque marittime,
1.1 autonomo, oppure esercitino tale previdenziale sul proprio reddito.
interne e lagunari di cui alla legge 13 marzo 1958,
attività per proprio conto, senza Copia del versamento effettuato, totale o parziale,
n. 250 con posizione attiva alla data di entrata in
essere associate in cooperative o con riferimento alla contribuzione di competenza a
vigore del DL Aiuti.
compagnie. decorrere dall’anno 2020 entro la data di entrata in
Avere effettuato, con riferimento vigore del DL 50/2022, alla Gestione di iscrizione per
alla contribuzione di competenza la quale è richiesta l’indennità.
a decorrere dall’anno 2020 entro Se associato in cooperativa o compagnia:
la data di entrata in vigore del DL dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi
50/2022, almeno un versamento del DPR n.445/2000 del versamento, totale o parziale,
contributivo, totale o parziale, alla effettuato dal titolare della posizione aziendale, con
Gestione di iscrizione per la quale riferimento alla contribuzione di competenza a
è richiesta l’indennità. decorrere dall’anno 2020 entro la data di entrata in
vigore del DL 50/2022, alla Gestione di iscrizione per
la quale è richiesta l’indennità.
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Pescatori autonomi
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE RIESAME
(DA ALLEGARE)
Non essere titolari dei seguenti
trattamenti alla data prevista dalla
normativa di riferimento:
• pensione diretta a carico
dell’AGO (anche pro quota);
• forme esclusive, sostitutive ed Risulta titolare di un trattamento pensionistico
esonerative della pensione diretto a carico dell’AGO o delle forme esclusive,
degli enti di previdenza di cui sostitutive ed esonerative della pensione degli
al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. enti di previdenza di cui al D.lgs. 509/1994 e D.lgs.
2.1 -
103/1996; 103/1996 o delle pensioni a carico della Gestione
Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n.
• pensioni a carico della
335/1995 alla data prevista dalla normativa di
Gestione Separata di cui all’art.
riferimento.
2, comma 26 della legge n.
335/1995;
• indennità “Ape Sociale” a
carico dello Stato erogata
dall’INPS.
Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità prevista dal
N/A -
prevista dal DL Aiuti. DL Aiuti.
10
Liberi professionisti
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE RIESAME
(DA ALLEGARE)
Essere liberi professionisti iscritti
alla Gestione Separata dell’INPS,
istituita con legge 8 agosto 1995,
n. 335, articolo 2, comma 26, quali
soggetti che esercitano per
Non risulta essere libero professionista iscritto
professione abituale, ancorché
alla Gestione Separata dell’INPS, istituita con
non esclusiva, attività di lavoro Autocertificazione della presentazione di richiesta di
legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma
autonomo, di cui al comma 1 iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della
26, quale soggetto che esercita per professione
dell’articolo 53 del DPR 22 data e del n. protocollo.
abituale, ancorché non esclusiva, attività di
dicembre 1986, n. 917, ivi Copia del versamento effettuato, totale o parziale,
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo
compresi i partecipanti agli studi con riferimento alla contribuzione di competenza a
53 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi
1.1 associati o società semplici, con decorrere dall’anno 2020 entro la data di entrata in
i partecipanti agli studi associati o società
posizione attiva alla data di vigore del DL 50/2022, alla Gestione Separata
semplici, con posizione attiva alla data prevista
entrata in vigore del DL Aiuti. (oppure, autocertificazione in caso di reddito assente
dalla normativa di riferimento e/o avere
Avere effettuato, con riferimento o negativo, con indicazione del protocollo e data di
effettuato, con riferimento alla contribuzione di
alla contribuzione di competenza trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini
competenza a decorrere dall’anno 2020 entro la
a decorrere dall’anno 2020 entro fiscali per gli anni di imposta 2020 e 2021).
data di entrata in vigore del DL 50/2022, almeno
la data di entrata in vigore del DL
un versamento contributivo, totale o parziale,
50/2022, almeno un versamento
alla Gestione Separata.
contributivo, totale o parziale, alla
Gestione di iscrizione per la quale
è richiesta l’indennità.
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Liberi professionisti
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE RIESAME
(DA ALLEGARE)
Autocertificazione della presentazione di richiesta di
Essere in possesso di partita IVA apertura della partita IVA con indicazione della data e
Non risulta in possesso di partita IVA attiva alla
2.1 attiva alla data di entrata in vigore del n. protocollo. Autocertificazione della titolarità
data di entrata in vigore del DL Aiuti.
del DL Aiuti. dello studio associato e/o società semplice e della
relativa partita iva.
Non essere titolari dei seguenti
trattamenti alla data prevista dalla
normativa di riferimento:
• pensione diretta a carico
dell’AGO (anche pro quota);
• forme esclusive, sostitutive ed Risulta titolare di un trattamento pensionistico
esonerative della pensione diretto a carico dell’AGO o delle forme esclusive,
degli enti di previdenza di cui sostitutive ed esonerative della pensione degli
al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. enti di previdenza di cui al D.lgs. 509/1994 e D.lgs.
2.1 -
103/1996; 103/1996 o delle pensioni a carico della Gestione
Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n.
• pensioni a carico della
335/1995 alla data prevista dalla normativa di
Gestione Separata di cui all’art.
riferimento.
2, comma 26 della legge n.
335/1995;
• indennità “Ape Sociale” a
carico dello Stato erogata
dall’INPS.
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Liberi professionisti
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE RIESAME
(DA ALLEGARE)
Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità prevista dal
N/A -
prevista dal DL Aiuti. DL Aiuti.
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