Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 389/2023
Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”. Disposizioni introdotte all’articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Riferimento normativo
Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”. Disposizioni introdotte all’articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 25-01-2023
Messaggio n. 389
OGGETTO: Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca
Urbana Sisma Centro Italia”. Disposizioni introdotte all’articolo 1,
comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
L’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della zona
franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.
I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente circoscritti
agli anni 2017 e 2018, ai sensi del comma 4 del citato articolo 46, sono stati prolungati –
sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti
di Stato – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022 (cfr. la circolare n. 48/2019 e
il messaggio n. 3674/2020)[1].
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che l’articolo 1, comma 746, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato ulteriormente il dettato dell’articolo 46 del
decreto-legge n. 50/2017, prevedendo un’estensione dei periodi di imposta per i quali è
concessa l’esenzione de qua.
In particolare, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in presenza
dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo
dell’agevolazione complessivamente concessa, è riconosciuto, per effetto della novella
normativa, anche per il periodo di imposta 2023.
Per completezza, si rammenta che il Ministero delle Imprese e del made in Italy – che per
espressa previsione normativa (cfr., da ultimo, l’articolo 1, comma 748, della legge n.
197/2022), nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate a tale scopo, può prevedere
clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di
pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione
complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti – è l’Autorità competente in ordine alle
modalità di concessione delle agevolazioni contributive in oggetto.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del citato
Dicastero possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori
dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2023). In ordine alla modalità
di fruizione delle agevolazioni in trattazione, restano confermate le indicazioni operative fornite
nella citata circolare n. 48/2019.
Si rammenta, infine, che le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la
riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
(ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo
modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate
ha istituito, a oggi, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164” e “Z165”[2].
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Cfr. l’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e l’articolo 57, comma
6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126.
[2] Cfr. le risoluzioni AdE n. 160/E del 21 dicembre 2017, n. 45/E del 19 giugno 2018, n. 78/E
del 30 agosto 2019, n. 47/E del 13 luglio 2021 e n. 32/E del 24 giugno 2022.
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