Quali sono le conseguenze procedurali e economiche per un beneficiario di invalidità civile che risulti assente alla visita medica di verifica straordinaria ITML?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4029/2022 disciplina il nuovo sistema automatizzato di gestione delle assenze alle visite mediche di verifica straordinaria per l'invalidità civile. Quando un soggetto regolarmente convocato non si presenta, l'operatore sanitario può registrare manualmente l'assenza, oppure questa viene registrata automaticamente al terzo giorno dalla convocazione se non risulta verbale di visita a sistema. La registrazione dell'assenza determina l'immediata e automatica sospensione temporanea della prestazione economica nel Data Base Pensioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 37 della legge 448/1998 e articolo 20 del D.L. 78/2009). Il beneficiario riceve una comunicazione ufficiale che lo informa della sospensione e lo invita a presentare, entro 90 giorni, una giustificazione idonea dell'assenza. Se la giustificazione è accettata, riprende l'iter di verifica con una nuova data di visita; se non viene prodotta alcuna giustificazione o se quella presentata non è ritenuta idonea, allo scadere dei termini si procede alla revoca definitiva del beneficio dalla data della sospensione, formalizzata con una seconda comunicazione al cittadino.
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Riferimento normativo
Invalidità civile. Gestione automatizzata “Assenti a visita” nella procedura “Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale”
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 08-11-2022
Messaggio n. 4029
OGGETTO: Invalidità civile. Gestione automatizzata “Assenti a visita” nella
procedura “Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale”
Con il presente messaggio si comunica il rilascio, nella procedura “Accertamenti Ispettorato
Tecnico Medico Legale”, della funzionalità per la gestione automatizzata dei soggetti convocati
a visita che risultino assenti.
Con tale funzionalità, qualora il soggetto regolarmente convocato a visita di verifica
straordinaria ITML non si presenti, è prevista la possibilità di inserire manualmente, a cura
dell’operatore sanitario o del medico, la sospensione per assenza a visita.
Nei casi in cui non venga inserita l’assenza a visita e non sia presente a sistema il verbale di
visita, l’assenza sarà comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo
giorno dalla data di convocazione.
La registrazione dell’assenza a visita in procedura determina, ai sensi dell’articolo 37 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 20, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all'articolo 5,
comma 5, del regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, l’immediata e
automatica temporanea sospensione della prestazione sul “Data Base Pensioni”.
Successivamente l’interessato riceverà una comunicazione, generata in procedura ITML, con
l’avviso dell’avvenuta sospensione e con l’invito a presentare, entro 90 giorni, idonea
giustificazione dell’assenza.
Nel caso in cui le argomentazioni prodotte siano ritenute idonee a giustificare l’assenza,
riprenderà l’iter di verifica con la comunicazione di una nuova data di visita medica.
Nel caso in cui, invece, il soggetto non produca nessuna giustificazione ovvero la stessa non
sia valutata idonea, allo scadere dei termini previsti si provvederà alla revoca definitiva del
beneficio economico dalla data di sospensione.
Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 4029/2022 è il riferimento normativo per la gestione automatizzata delle assenze nelle procedure di accertamento dell'invalidità civile presso l'Ispettorato Tecnico Medico Legale, con effetti diretti sulla sospensione e revoca delle prestazioni economiche. Operatori INPS, medici legali e beneficiari devono conoscere i termini di 90 giorni per la giustificazione, le modalità di registrazione dell'assenza e i rinvii normativi al D.P.R. 698/1994 e alla legge 102/2009 che disciplinano le conseguenze sulla continuità del beneficio.
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