Aggiornamento degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni occasionali di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni
Quali sono gli oneri di pagamento aggiornati per il bonifico bancario domiciliato nelle prestazioni occasionali secondo il Messaggio INPS 410/2023?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 410/2023 aggiorna i costi che i prestatori di lavoro occasionale devono sostenere quando scelgono di ricevere il compenso tramite bonifico bancario domiciliato presso Poste Italiane. L'importo trattenuto sul compenso spettante è stato portato a 3,84 euro, calcolato sommando il costo del pagamento in contante (1,75 euro), il costo di spedizione della lettera (1,71 euro) e l'IVA al 22%. Questa modalità di pagamento si applica quando il prestatore non ha fornito coordinate bancarie (IBAN) oppure quando richiede espressamente il ritiro presso uno sportello postale. Il provvedimento riguarda tutti i soggetti che svolgono prestazioni occasionali secondo l'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, gestiti attraverso la piattaforma informatica INPS. Rimane invariato invece l'onere di 1,75 euro per chi sceglie il pagamento tramite mandato postale da ritirare presso qualsiasi sportello postale entro 15 giorni dalla validazione della prestazione.
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Riferimento normativo
Aggiornamento degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni occasionali di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 27-01-2023
Messaggio n. 410
OGGETTO: Aggiornamento degli oneri di pagamento del bonifico bancario
domiciliato per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni
occasionali di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, e successive modificazioni
L’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto, in sede di conversione,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, fornisce una compiuta disciplina
delle prestazioni di lavoro occasionale, disciplinando due distinte modalità di utilizzo: il Libretto
Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
L’intera gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori di tale
tipologia di lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro in
oggetto e i pagamenti dei compensi, sono gestite dall’INPS tramite apposita procedura
informatica.
Come descritto nelle circolari n. 107/2017 e n. 103/2018, il compenso al prestatore di lavoro
viene erogato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della
prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore può scegliere la modalità con
la quale riscuotere il compenso e acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati
identificativi dell’utilizzatore o degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione
relativa all’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e all’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di ogni altra informazione utile per
l’attestazione delle prestazioni svolte.
L’erogazione del compenso spettante per la prestazione di lavoro occasionale svolta avviene
secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma - al
momento della registrazione o successivamente modificato - entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di svolgimento della prestazione;
b) tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane
S.p.A. entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Tale
modalità è utilizzata nei casi di mancata indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) da parte
del prestatore e nell’ipotesi di cui al successivo punto c);
c) per il tramite di qualsiasi sportello postale, a fronte della richiesta del prestatore espressa
all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS e della successiva generazione e
presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla citata
piattaforma, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal
momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è validata dall’utilizzatore. Si
evidenzia che, in assenza di specifica validazione della prestazione da parte dell’utilizzatore
entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa, il relativo compenso verrà
posto in pagamento tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo (cfr.
la modalità di cui al punto b). Tale modalità di pagamento è dettagliatamente descritta nella
circolare n. 103/2018.
Con il presente messaggio si rende noto che gli oneri di pagamento del bonifico bancario
domiciliato a carico del prestatore, trattenuti sul compenso spettante allo stesso, sono
aggiornati all’importo di 3,84 euro, in seguito alla sottoscrizione del rinnovo del contratto tra
INPS e Poste Italiane S.p.A. Tale importo deriva dal costo relativo al pagamento in contante di
1,75 euro, più il costo della spedizione della lettera di 1,71 euro, maggiorato dell’imposta sul
valore aggiunto (IVA) pari al 22%.
Rimangono invariati gli oneri di pagamento della modalità descritta al precedente punto c),
attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, sempre a carico del prestatore, trattenuti sul
compenso spettante allo stesso, per ogni singolo mandato di pagamento.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 410/2023 è essenziale per chi gestisce prestazioni occasionali, libretto famiglia e contratti di prestazione occasionale secondo l'articolo 54-bis del decreto-legge 50/2017. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le modalità di erogazione dei compensi, gli oneri di pagamento trattenuti dal prestatore, e le procedure di validazione della prestazione sulla piattaforma INPS, poiché incidono sulla retribuzione netta del lavoratore occasionale e sulla corretta comunicazione dei dati contributivi.
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