Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 572/2023

Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Rilascio degli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande di indennità anticipata di maternità per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

Pubblicato: 06/02/2023 In vigore dal: 06/02/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Rilascio degli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande di indennità anticipata di maternità per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07-02-2023 Messaggio n. 572 OGGETTO: Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Rilascio degli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande di indennità anticipata di maternità per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome. Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto, tra le altre, intervenendo a modifica del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale. Con la circolare n. 122/2022 sono state fornite le indicazioni in materia, tra cui la possibilità, in attesa degli aggiornamenti procedurali, di fruire dell’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio per le lavoratrici autonome, regolarizzando successivamente la fruizione mediante la presentazione della domanda telematica all’INPS. Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica l’aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, prevista dal decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2022. A tale proposito si rappresenta che le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome possono riguardare anche periodi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022). La domanda telematica di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali: - sito web dell’Istituto, www.inps.it, mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS; - Contact Center Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); - Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi. Per acquisire le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, è necessario accedere al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, selezionare la voce di menu “Acquisizione domanda” > “Congedo di maternità/paternità” > “Autonomi” e spuntare, nella pagina “Dichiaro”, l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”. Diversamente, per acquisire le domande di indennità di maternità ordinaria sarà necessario spuntare l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità ordinaria”. Per trasmettere le domande è richiesto l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. A tale proposito si ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 151/2001, che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Pertanto, nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico certificatore all’INPS, la procedura consentirà di importare i dati contenuti nel certificato stesso; in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico. La procedura consentirà di acquisire tali tipologie di domande per periodi a partire dal 13 agosto 2022. A seguito di conferma, a cura dell’interessato, dei dati inseriti e proposti in nota riepilogativa, il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti. Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome potranno essere consultate e annullate, insieme a tutte le altre tipologie di domande del servizio “Congedo parentale, maternità e paternità - Domanda”, accedendo rispettivamente alle voci di menu “Consultazione domande” e “Annullamento domande”. Si ricorda che per avere diritto all’indennità in commento è necessario produrre all’Istituto, come specificato nella circolare n. 122/2022, “l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, di cui all’articolo 17, comma 3, del D.lgs n. 151/2001”. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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