Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 730/2023

Precisazioni in merito alla concorrenza della contribuzione Enasarco in ordine alla determinazione dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Pubblicato: 19/02/2023 In vigore dal: 19/02/2023 Documento ufficiale

Come viene considerata la contribuzione Enasarco versata prima del 1996 ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva e dell'applicazione del massimale contributivo?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 730/2023 chiarisce che la contribuzione versata all'Enasarco (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio) prima del 31 dicembre 1995 non concorre alla determinazione dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici. Questo perché l'Enasarco ha natura integrativa rispetto alla previdenza di base gestita dall'INPS e non può essere ricongiunzione, cumulo o totalizzazione con altre gestioni. Di conseguenza, un lavoratore che abbia versato solo contributi Enasarco prima del 1996 è considerato privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con l'effetto che gli si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (fissato in lire 132 milioni per il sistema contributivo). L'unica eccezione riguarda i periodi contributivi antecedenti al 1966 (quando l'Enasarco era l'unica tutela previdenziale per agenti e rappresentanti di commercio), che potrebbero concorrere alla determinazione dell'anzianità assicurativa. La norma si applica esclusivamente ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 o a coloro che hanno optato per il sistema contributivo.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Precisazioni in merito alla concorrenza della contribuzione Enasarco in ordine alla determinazione dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Roma, 20-02-2023 Messaggio n. 730 OGGETTO: Precisazioni in merito alla concorrenza della contribuzione Enasarco in ordine alla determinazione dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 A seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Ciò è previsto in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici e, pertanto, anche ai fini del versamento della relativa contribuzione. Al riguardo, in linea con la citata norma, secondo la quale “per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione”, l’Istituto, nell’ambito delle indicazioni amministrative applicative della disposizione in esame ha chiarito, nella circolare n. 42/2009, come “la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo”, facendo dunque riferimento alle gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle Casse per i liberi professionisti (cfr., anche, la circolare n. 177/1996). Per anzianità contributiva si intende il complesso degli accrediti riferiti a periodi collocati temporalmente entro il 31 dicembre 1995 - pur se registrati in gestioni diverse – valutabili nel calcolo della prestazione, intendendosi come tali i contributi obbligatori versati per l’attività di lavoro svolta, in Italia o all’estero, riferita a lavoro dipendente privato o pubblico, lavoro autonomo (con versamenti di contributi, in tale caso, presso le rispettive Casse di previdenza), i periodi di contribuzione figurativa, da riscatto, da trasferimenti gratuiti e onerosi, nonché la contribuzione volontaria. In ordine all’applicazione della norma in esame alle forme pensionistiche obbligatorie da valutare ai fini della determinazione del sistema pensionistico applicabile, retributivo o contributivo, legato all’anzianità assicurativa acquisita dall’interessato alla data del 1° gennaio 1996 presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO) o presso qualsiasi forma sostitutiva o esclusiva della stessa (cfr. l’art. 1, commi 6 e 12, della legge n. 335/1995) - e della conseguente applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile – si è posta la questione relativa alla valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco). In proposito, si ricorda che l’Enasarco, costituito come ente di diritto pubblico con il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, ha assolto inizialmente la funzione di gestore del Fondo per l’accantonamento dell’indennità di fine rapporto e, successivamente, anche quella di gestore del Fondo di previdenza e del Fondo di assistenza in favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio. In seguito, la legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’Inps, funzione confermata con la successiva legge 2 febbraio 1973, n. 12. La Fondazione Enasarco, a seguito della trasformazione in ente di diritto privato (avvenuta in forza del D.lgs 30 giugno 1994, n. 509), continua a provvedere ai trattamenti previdenziali integrativi per gli agenti e i rappresentanti di commercio che vi sono obbligatoriamente iscritti ai fini pensionistici integrativi. La natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco - che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione - fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996. Pertanto, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta che ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge n. 335/1995, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all’entrata in vigore della legge n. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo. Per completezza si precisa che solo laddove sussistano periodi contributivi antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all’Enasarco, gli stessi potrebbero concorrere per la determinazione dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 730/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La questione della contribuzione Enasarco è rilevante per commercialisti e consulenti del lavoro che gestiscono posizioni di agenti e rappresentanti di commercio, in quanto incide sulla scelta tra sistema retributivo e contributivo e sull'applicazione del massimale contributivo. Il messaggio INPS chiarisce la natura integrativa della previdenza Enasarco, distinguendola dalle gestioni obbligatorie (AGO, forme esclusive e sostitutive), e precisa i criteri di anzianità assicurativa, ricongiunzione e cumulo contributivo secondo la legge 335/1995.

Normative correlate

Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…

Altre normative del 2023

Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di … Interpello AdE 209 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 1… Provvedimento AdE 428485 Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno–… Interpello AdE 124 Il soggetto, iscritto all'AIRE, e trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel risp… Interpello AdE 69 Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nell… Provvedimento AdE 124 Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 212 Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos… Risoluzione AdE 209 Contratto di concessione stipulato nell'ambito del partenariato pubblico privato– Rilevan… Interpello AdE 36

Altri Messaggio INPS

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →