Precisazioni in merito alla concorrenza della contribuzione Enasarco in ordine alla determinazione dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Precisazioni in merito alla concorrenza della contribuzione Enasarco in ordine alla determinazione dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 20-02-2023
Messaggio n. 730
OGGETTO: Precisazioni in merito alla concorrenza della contribuzione Enasarco
in ordine alla determinazione dell’anzianità contributiva al 31
dicembre 1995 di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo
periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335
A seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del massimale della base
contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge
8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la
retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione
previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Ciò è previsto in
quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile ai fini
dell’erogazione dei trattamenti pensionistici e, pertanto, anche ai fini del versamento della
relativa contribuzione.
Al riguardo, in linea con la citata norma, secondo la quale “per i lavoratori, privi di anzianità
contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del
comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile
di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla
data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione”, l’Istituto,
nell’ambito delle indicazioni amministrative applicative della disposizione in esame ha chiarito,
nella circolare n. 42/2009, come “la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in
qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96,
comporta la non applicazione del massimale contributivo”, facendo dunque riferimento alle
gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle
Casse per i liberi professionisti (cfr., anche, la circolare n. 177/1996).
Per anzianità contributiva si intende il complesso degli accrediti riferiti a periodi collocati
temporalmente entro il 31 dicembre 1995 - pur se registrati in gestioni diverse – valutabili nel
calcolo della prestazione, intendendosi come tali i contributi obbligatori versati per l’attività di
lavoro svolta, in Italia o all’estero, riferita a lavoro dipendente privato o pubblico, lavoro
autonomo (con versamenti di contributi, in tale caso, presso le rispettive Casse di previdenza),
i periodi di contribuzione figurativa, da riscatto, da trasferimenti gratuiti e onerosi, nonché la
contribuzione volontaria.
In ordine all’applicazione della norma in esame alle forme pensionistiche obbligatorie da
valutare ai fini della determinazione del sistema pensionistico applicabile, retributivo o
contributivo, legato all’anzianità assicurativa acquisita dall’interessato alla data del 1° gennaio
1996 presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO) o presso qualsiasi forma sostitutiva o
esclusiva della stessa (cfr. l’art. 1, commi 6 e 12, della legge n. 335/1995) - e della
conseguente applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile – si è posta la
questione relativa alla valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all’Ente
nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco).
In proposito, si ricorda che l’Enasarco, costituito come ente di diritto pubblico con il regio
decreto 6 giugno 1939, n. 1305, ha assolto inizialmente la funzione di gestore del Fondo per
l’accantonamento dell’indennità di fine rapporto e, successivamente, anche quella di gestore
del Fondo di previdenza e del Fondo di assistenza in favore degli agenti e dei rappresentanti di
commercio. In seguito, la legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva dell’assicurazione generale
obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la
funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’Inps, funzione
confermata con la successiva legge 2 febbraio 1973, n. 12. La Fondazione Enasarco, a seguito
della trasformazione in ente di diritto privato (avvenuta in forza del D.lgs 30 giugno 1994, n.
509), continua a provvedere ai trattamenti previdenziali integrativi per gli agenti e i
rappresentanti di commercio che vi sono obbligatoriamente iscritti ai fini pensionistici
integrativi.
La natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco - che, peraltro, non può essere
oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né
può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione - fa sì che la stessa non rilevi ai
fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.
Pertanto, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta
che ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui
all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge n. 335/1995, previsto
esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro
che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco,
versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all’entrata in vigore della legge
n. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente
applicazione del massimale contributivo.
Per completezza si precisa che solo laddove sussistano periodi contributivi antecedenti
all’entrata in vigore della legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti
e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all’Enasarco, gli stessi
potrebbero concorrere per la determinazione dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995,
ai fini della non applicazione del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n.
335/1995.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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