Valutabilità ai fini del Trattamento di fine servizio (TFS) dell’indennità perequativa di cui all’articolo 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Indicazioni operative
Come deve essere calcolata e valorizzata l'indennità perequativa ai fini del Trattamento di fine servizio (TFS) per il personale universitario?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 793/2023 fornisce indicazioni operative sulla corretta liquidazione del TFS per il personale universitario di categoria D e Elevate Professionalità (area non medica) che percepisce l'indennità perequativa prevista dall'articolo 31 del D.P.R. 761/1979. Questa indemnità è riconosciuta al personale che lavora presso policlinici, cliniche e istituti universitari convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di equiparare il loro trattamento economico a quello del personale delle unità sanitarie locali con pari funzioni e anzianità.
L'indemnità perequativa deve essere inclusa nel trattamento economico fondamentale e valorizzata nel TFS utilizzando la tabella di corrispondenza tra le posizioni economiche universitarie e quelle equivalenti nel Servizio Sanitario Nazionale. Per il personale che non rientra nelle fasce standard (in particolare Elevate Professionalità non medica e categoria D equiparata a dirigenti ospedalieri), l'importo dell'indemnità deve essere calcolato come differenza tra le voci retributive della qualifica universitaria e il trattamento tabellare della posizione equivalente nel SSN.
Un aspetto cruciale è l'esclusione dal calcolo dell'indemnità di ulteriori emolumenti strettamente collegati all'effettivo conferimento di incarichi dirigenziali. Le amministrazioni interessate (Università e Aziende ospedaliere universitarie) devono trasmettere telematicamente, allegati alla comunicazione di cessazione del TFS, il prospetto di calcolo dell'indemnità e una dichiarazione che attesti l'eventuale conferimento di incarichi dirigenziali, garantendo così uniformità e correttezza nella liquidazione.
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Riferimento normativo
Valutabilità ai fini del Trattamento di fine servizio (TFS) dell’indennità perequativa di cui all’articolo 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Indicazioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 23-02-2023
Messaggio n. 793
OGGETTO: Valutabilità ai fini del Trattamento di fine servizio (TFS)
dell’indennità perequativa di cui all’articolo 31 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761. Indicazioni operative
Per una corretta e uniforme modalità di liquidazione del Trattamento di fine servizio (TFS),
comunque denominato, spettante al personale universitario, appartenente alla categoria D e
alle Elevate Professionalità (EP) di area non medica, destinatario dell’indennità perequativa di
cui all’articolo 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in osservanza delle disposizioni
normative in materia, con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni.
Il citato articolo 31 prevede in favore del personale universitario – che presta servizio nei
policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le
Regioni e con le Unità Sanitarie Locali, anche se gestiti direttamente dalle Università - il diritto
a percepire un’indennità "nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento
economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni,
mansioni e anzianità", in base alle tabelle di equiparazione allegate al decreto interministeriale
9 novembre 1982.
Tale indennità è inclusa nel trattamento economico fondamentale e deve essere valorizzata ai
fini del TFS sulla scorta della nuova tabella di corrispondenza tra il personale dipendente dalle
Aziende ospedaliere universitarie e le equivalenti posizioni economiche nel Servizio Sanitario
Nazionale (cfr. l’art. 28 CCNL comparto Università quadriennio normativo 2002-2005 - biennio
economico 2002-2003).
Per il personale del comparto Università che non trova collocazione nelle citate fasce e
precisamente:
1) il personale di categoria Elevata Professionalità, non appartenente all’area medica
2) il personale di categoria D economicamente equiparato, in base alla tabella D del D.I. 9
novembre 1982, al personale ospedaliero di qualifica dirigenziale
l’importo dell’indennità perequativa utile ai fini TFS deve scaturire dalla differenza tre le voci
retributive connesse alla qualifica di appartenenza utili ai fini del TFS e il trattamento tabellare
della equivalente posizione economica nel Servizio Sanitario Nazionale, senza includere nel
calcolo dell’indennità stessa ulteriori emolumenti che risultino strettamente collegati
all’effettivo conferimento di un incarico dirigenziale.
A tale fine si invitano le Amministrazioni interessate (UniversitàeAziende
ospedaliereuniversitarie) a trasmettere esclusivamente per via telematica, tra gli allegati alla
comunicazione di cessazione del TFS, il prospetto di calcolo utilizzato per la quantificazione
dell’indennità perequativa e la dichiarazione che attesti l’eventuale conferimento di un incarico
dirigenziale.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 793/2023 è il riferimento normativo per la valutazione dell'indennità perequativa ai fini del TFS nel comparto universitario, disciplinando il trattamento economico fondamentale, la tabella di equiparazione SSN e l'esclusione degli emolumenti dirigenziali. Amministrazioni universitarie, aziende ospedaliere universitarie e consulenti del lavoro lo consultano per la corretta liquidazione del TFS, la valorizzazione retributiva e la conformità alle disposizioni del D.P.R. 761/1979 e del CCNL Università.
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