Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia e ai redditi di lavoro autonomo di professionisti con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repu
Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia e ai redditi di lavoro autonomo di professionisti con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repu
Testo normativo
Prot. n. 54460/2026
Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi
da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune
di Campione d’Italia e ai redditi di lavoro autonomo di professionisti con studi nel
Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso
comune e/o in Svizzera, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese
individuali, dalle società di persone e dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73
del Testo unico delle imposte sui redditi, iscritti alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa o
un’unità locale nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel
Comune di Campione d’Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 188-bis
del Testo unico delle imposte sui redditi
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento, su conforme parere della Banca d’Italia,
Dispone
Per il periodo di imposta 2025, la riduzione forfetaria del cambio da applicare,
ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di
seguito, “TUIR”) e in base al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n.147, ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri
anagrafici del Comune di Campione d’Italia e ai redditi di lavoro autonomo di
professionisti con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri
nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera, nonché ai redditi d’impresa
realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società e dagli enti
di cui all’articolo 73 del TUIR, iscritti alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa o un’unità locale
nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di
Campione d’Italia, è pari al 31,64 per cento.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in base al comma 632 dell’articolo 1 della
legge n. 147 del 2013, il quale prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui
all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR sia stabilita con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca
d’Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno.
In particolare, il citato comma 632 dispone che la riduzione forfetaria, definita
nella misura del trenta per cento dai commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del TUIR, sia
maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale
registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione forfetaria non può,
comunque, essere inferiore al trenta per cento.
Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca
d’Italia, sono pari per il 2024 a 0,9526 e per il 2025 a 0,937. La media annuale del
cambio del franco svizzero in euro per il 2025 ha registrato una riduzione di 0,0156
rispetto alla media annuale del 2024, che corrisponde a uno scostamento percentuale
medio annuale registrato tra le valute pari a -1,64 per cento. La riduzione del numero
medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando un
aumento del reddito in euro derivante dalla rivalutazione del franco svizzero,
comporta una maggiorazione percentuale della riduzione forfetaria.
Con il presente provvedimento, su parere conforme della Banca d’Italia
pervenuto con nota n. 201280 del 30 gennaio 2026, viene determinata nel 31,64 per
2
cento la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del
TUIR.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo
57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato
con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4;
articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”,
come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025
(articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente”;
Legge 7 aprile 2003, n. 80, recante “Delega al Governo per la riforma del
sistema fiscale statale” (articolo 1);
Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante “Riforma
dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile
2003, n. 80”;
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
3
legge 24 novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria”;
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” (articolo 1,
commi 631, 632 e 633);
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria”;
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (Legge
di bilancio 2020);
Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 13 febbraio 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
4
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