Provvedimento AdE In vigore Redditi Persone

Provvedimento AdE 917/2014

Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia e ai redditi di lavoro autonomo di professionisti con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repu

Pubblicato: 13/02/2026 In vigore dal: 13/02/2026 Documento ufficiale

Qual è la riduzione forfetaria del cambio applicabile per il 2025 ai redditi in franchi svizzeri prodotti a Campione d'Italia?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 917/2014 determina annualmente la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia. Per il periodo di imposta 2025, questa riduzione è fissata al 31,64%, applicabile sia ai redditi non d'impresa delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici di Campione d'Italia, sia ai redditi di lavoro autonomo di professionisti con studio nel comune, sia ai redditi d'impresa realizzati da imprese individuali, società di persone e società iscritte alla Camera di commercio di Como con sede operativa o unità locale a Campione d'Italia.

La riduzione forfetaria parte da una base del 30% prevista dall'articolo 188-bis del TUIR, ma viene maggiorata o ridotta in base allo scostamento percentuale medio annuale tra franco svizzero ed euro. Per il 2025, il franco svizzero si è rivalutato rispetto all'euro (scostamento di -1,64%), determinando una maggiorazione della riduzione forfetaria dal 30% al 31,64%. Questa misura consente ai contribuenti di Campione d'Italia di beneficiare di una riduzione forfetaria del cambio che riflette l'andamento effettivo delle valute, senza dover calcolare il cambio effettivo per ogni transazione.

Il provvedimento è emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate su conforme parere della Banca d'Italia entro il 15 febbraio di ciascun anno, garantendo certezza e prevedibilità nella tassazione dei redditi in valuta estera per i residenti e i professionisti di Campione d'Italia.

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Riferimento normativo

Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia e ai redditi di lavoro autonomo di professionisti con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repu

Testo normativo

Prot. n. 54460/2026 Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia e ai redditi di lavoro autonomo di professionisti con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa o un’unità locale nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, su conforme parere della Banca d’Italia, Dispone Per il periodo di imposta 2025, la riduzione forfetaria del cambio da applicare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”) e in base al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia e ai redditi di lavoro autonomo di professionisti con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera, nonché ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73 del TUIR, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa o un’unità locale nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, è pari al 31,64 per cento. Motivazioni Il presente provvedimento è emanato in base al comma 632 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR sia stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno. In particolare, il citato comma 632 dispone che la riduzione forfetaria, definita nella misura del trenta per cento dai commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del TUIR, sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione forfetaria non può, comunque, essere inferiore al trenta per cento. Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d’Italia, sono pari per il 2024 a 0,9526 e per il 2025 a 0,937. La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2025 ha registrato una riduzione di 0,0156 rispetto alla media annuale del 2024, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a -1,64 per cento. La riduzione del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando un aumento del reddito in euro derivante dalla rivalutazione del franco svizzero, comporta una maggiorazione percentuale della riduzione forfetaria. Con il presente provvedimento, su parere conforme della Banca d’Italia pervenuto con nota n. 201280 del 30 gennaio 2026, viene determinata nel 31,64 per 2 cento la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1). Disciplina normativa di riferimento Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; Legge 7 aprile 2003, n. 80, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale” (articolo 1); Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante “Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”; Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla 3 legge 24 novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”; Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” (articolo 1, commi 631, 632 e 633); Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”; Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (Legge di bilancio 2020); Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 13 febbraio 2026 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente 4

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La riduzione forfetaria del cambio è disciplinata dall'articolo 188-bis del TUIR (DPR 917/1986) e dalla legge di stabilità 2014, ed è rilevante per chi produce redditi in franchi svizzeri a Campione d'Italia. Commercialisti e consulenti fiscali devono applicare questa riduzione nella dichiarazione dei redditi (IRPEF e IRES) per i loro clienti residenti o operanti nel comune, considerando anche le variazioni annuali del cambio medio comunicato dalla Banca d'Italia.

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