Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1701 della Commissione del 6 settembre 2023 recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 settembre 2023
Qual è il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio nell'Unione europea a partire dal 7 settembre 2023?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1701 della Commissione europea fissa il dazio all'importazione per il riso semigreggio (codice NC 1006 20) a 42,50 EUR per tonnellata, a decorrere dal 7 settembre 2023. Questa norma si applica a tutti gli importatori di riso semigreggio nei paesi dell'Unione europea, ad eccezione delle varietà Basmati, che rimangono disciplinate da regolamentazioni specifiche. Il dazio è stato calcolato sulla base di un accordo con gli Stati Uniti e tiene conto dei titoli d'importazione rilasciati nel periodo precedente (476.971 tonnellate dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023). Per le aziende importatrici e i commercianti di riso, questo significa che il costo all'importazione aumenta rispetto alla precedente aliquota, influenzando direttamente i prezzi di acquisto e la competitività del prodotto nel mercato europeo.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1701 della Commissione del 6 settembre 2023 recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 settembre 2023
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1701 of 6 September 2023 fixing the import duties applicable to certain types of husked rice from 7 September 2023
Testo normativo
7.9.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 220/20
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1701 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2023
recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 settembre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio
(
2
)
, istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio.
(2)
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 476 971 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023. Occorre pertanto modificare il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/507 della Commissione
(
3
)
.
(3)
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/507.
(4)
Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione
(
4
)
è di 42,50 EUR/t.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/507 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (
GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/507 della Commissione, del 7 marzo 2023, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2023 (
GU L 70 dell'8.3.2023, pag. 47
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (
GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53
).
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Il Regolamento 2023/1701 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio internazionale di riso semigreggio e deve calcolare i dazi doganali applicabili alle importazioni nell'UE. Importatori, spedizionieri doganali e consulenti commerciali lo consultano per determinare i costi di importazione, le tariffe doganali e la classificazione merceologica secondo la nomenclatura combinata (NC 1006 20), nonché per comprendere gli accordi commerciali UE-USA e le eccezioni per il riso Basmati.
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