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Regolamento UE 1806/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1806 della Commissione del 20 settembre 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 20/09/2023 In vigore dal: 20/09/2023 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2023/1806 riguardo alla modifica del nome della società Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd. e quali sono le conseguenze sulla riscossione dei dazi antidumping?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1806 modifica il precedente regolamento antidumping del 2019 relativo alle biciclette elettriche importate dalla Cina, riconoscendo il cambio di denominazione della società Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd., ora denominata Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. La società mantiene il medesimo codice addizionale TARIC C419 e continua a beneficiare dell'aliquota del dazio antidumping del 24,2% precedentemente applicata. Il cambio di nome non pregiudica le risultanze dell'inchiesta antidumping originaria, poiché la Commissione ha verificato che la modifica è stata regolarmente registrata e non ha comportato nuovi rapporti con gruppi di società non sottoposti a inchiesta. Il regolamento prevede inoltre che il cambio di denominazione abbia effetto retroattivo dal 22 settembre 2022, data in cui la società ha effettivamente modificato il proprio nome. Di conseguenza, qualsiasi dazio definitivo pagato in eccesso rispetto all'aliquota applicabile deve essere rimborsato o sgravato secondo la normativa doganale vigente.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1806 della Commissione del 20 settembre 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1806 of 20 September 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2019/73 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of electric bicycles originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

22.9.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 234/101 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1806 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Le importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione ( 2 ) . (2) In data 21 novembre 2022 Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd., codice addizionale TARIC ( 3 ) C419, società soggetta a un’aliquota del dazio antidumping del 24,2 % prevista per le «Altre società che hanno collaborato nell’inchiesta antidumping [ad eccezione delle società soggette all’aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72]», ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. (3) La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio antidumping ad essa applicata sotto il nome precedente. (4) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta della Commissione. (5) Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione. (6) La modifica del nome dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data in cui la società ha cambiato nome, ossia dal 22 settembre 2022. La Commissione ha chiesto al richiedente di confermare se tale data fosse corretta. (7) Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui era stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C419. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione è così modificato: «Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd. Zhejiang C419» è sostituito da «Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. Zhejiang C419». 2.   Il codice addizionale TARIC C419 precedentemente attribuito a JJinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd. si applica a Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. a decorrere dal 22 settembre 2022. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione per quanto riguarda Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 16 del 18.1.2019, pag. 108 ). ( 3 ) Tariffa integrata dell’Unione europea.

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Il Regolamento UE 2023/1806 riguarda i dazi antidumping, la difesa commerciale dell'Unione europea e la corretta identificazione dei soggetti importatori secondo il codice TARIC. Gli operatori doganali e gli importatori di biciclette elettriche dalla Cina devono consultare questa normativa per comprendere l'applicazione delle aliquote daziali, i rimborsi retroattivi e le modifiche nella classificazione tariffaria delle società produttrici.

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