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Regolamento UE 1807/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1807 della Commissione del 21 settembre 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 21/09/2023 In vigore dal: 21/09/2023 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2023/1807 riguardo alla modifica del nome della società cinese e quali sono le conseguenze doganali?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1807 modifica il precedente Regolamento (UE) 2019/72, che istituisce dazi compensativi sulle biciclette elettriche importate dalla Cina. La norma riguarda specificamente la società Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd., che ha cambiato nome in Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. il 22 settembre 2022. La Commissione europea ha verificato che il cambio di nome è stato regolarmente registrato presso le autorità competenti e non ha comportato nuovi rapporti con gruppi di società non sottoposti a inchiesta, pertanto la modifica non pregiudica i diritti della società. In pratica, la società mantiene il codice addizionale TARIC C419 e continua a beneficiare dell'aliquota del dazio compensativo del 9,2% precedentemente applicata. Aspetto rilevante per gli importatori: il regolamento prevede il rimborso o lo sgravio di qualsiasi dazio definitivo pagato in eccesso rispetto all'aliquota stabilita per le importazioni effettuate dal 22 settembre 2022 in poi, secondo la normativa doganale applicabile.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1807 della Commissione del 21 settembre 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1807 of 21 September 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2019/72 imposing a definitive countervailing duty on imports of electric bicycles originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

22.9.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 234/103 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1807 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 24, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Le importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione ( 2 ) . (2) In data 21 novembre 2022 Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd., codice addizionale TARIC ( 3 ) C419, società soggetta a un’aliquota del dazio compensativo del 9,2 %, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. (3) La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio prevista per le «Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I» e ad essa applicata sotto il nome precedente. (4) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta della Commissione. (5) Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72, in particolare l’aliquota del dazio compensativo applicabile alla società in questione. (6) La modifica del nome dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data in cui la società ha cambiato nome, ossia dal 22 settembre 2022. La Commissione ha chiesto al richiedente di confermare se tale data fosse corretta. (7) Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui era stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C419. (8) A norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/1037, le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 è così modificato: «Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd. Zhejiang C419» è sostituito da «Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. Zhejiang C419». 2.   Il codice addizionale TARIC C419 precedentemente attribuito a JJinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd. si applica a Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. a decorrere dal 22 settembre 2022. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. in eccesso rispetto al dazio compensativo stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 per quanto riguarda Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5 ). ( 3 ) Tariffa integrata dell’Unione europea. ( 4 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (codificazione) ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 ).

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Il Regolamento UE 2023/1807 è lo strumento di modifica amministrativa dei dazi compensativi su biciclette elettriche cinesi, rilevante per importatori e operatori doganali che gestiscono codici TARIC, aliquote di dazio definitivo e rimborsi doganali. Gli agenti doganali e i consulenti commerciali lo consultano per questioni di identificazione del soggetto importatore, continuità dei benefici tariffari e procedure di rimborso secondo la normativa doganale dell'Unione europea.

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