Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 106/2022
Documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità del congedo di maternità e per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto. Indicazioni operative
Riferimento normativo
Documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità del congedo di maternità e per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto. Indicazioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 29/09/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 106
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità del
congedo di maternità e per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo
l’evento del parto. Indicazioni operative
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono nuove indicazioni per la fruizione della
flessibilità del congedo di maternità, di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e per l’esercizio della facoltà di astenersi
dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, di cui all’articolo 16,
comma 1.1, del citato decreto legislativo. Nello specifico, si comunica che
viene meno l’obbligo di produrre all’INPS la documentazione sanitaria che
attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro,
prevista nei menzionati articoli, per continuare l’attività lavorativa nel corso
dell’ottavo e del nono mese di gravidanza. Permane, invece, l’obbligo di
produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.
INDICE
1. Nuove indicazioni operative in materia di attestazioni sanitarie per la flessibilità e per
l’opzione di fruizione della maternità esclusivamente dopo la data del parto
2. Flessibilità del congedo di maternità
3. Astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi
allo stesso
1. Nuove indicazioni operative in materia di attestazioni sanitarie per la flessibilità e
per l’opzione di fruizione della maternità esclusivamente dopo la data del parto
L'articolo 12, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, introducendo il comma 4-bis
all’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ha previsto la facoltà, per le lavoratrici
dipendenti, di utilizzare il congedo di maternità in forma flessibile, posticipando un mese
dell'astensione prima del parto (l’ottavo mese di gravidanza) al periodo successivo al parto.
Con la circolare n. 43 del 7 luglio 2000, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha
fornito indicazioni sulle modalità di esercizio della facoltà di fruizione del congedo di maternità
in forma flessibile, disponendo, tra le altre, che: “La lavoratrice che intende avvalersi
dell'opzione in discorso deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente
erogatore dell'indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie di cui
sopra, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza”.
Con la circolare n. 152 del 4 settembre 2000, l’Istituto ha fornito indicazioni operative in
conformità con le disposizioni contenute nella citata circolare n. 43/2000 del Ministero del
Lavoro e della previdenza sociale precisando che: “La lavoratrice che intende usufruire della
flessibilità dell’astensione obbligatoria dovrà presentare domanda […], corredata della
certificazione dello specialista ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato, redatta secondo
le indicazioni riportate nella circolare ministeriale, nonché della certificazione del competente
medico dell’azienda, qualora obbligatoriamente presente ai sensi del D.Lgs. n. 626/94”.
Successivamente, il 27 aprile 2001 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, il cui
articolo 20, rubricato “Flessibilità del congedo di maternità (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
art. 4-bis; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)”, contiene le stesse disposizioni
normative del menzionato articolo 12 della legge n. 53/2000.
L’Istituto, pertanto, ha dato attuazione a quanto contenuto nella menzionata circolare
ministeriale n. 43/2000, prevedendo, nelle domande di congedo di maternità, la possibilità di
esercitare la flessibilità (con indicazione dei giorni di flessibilità di cui la lavoratrice vuole
fruire) e verificando, in fase istruttoria, che la documentazione sanitaria fosse conforme alle
disposizioni presenti nella stessa circolare ministeriale, ossia redatta da un medico del Servizio
sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e nel corso del settimo mese di gravidanza.
L’Istituto, inoltre, con il messaggio n. 13279 del 25 maggio 2007, ha precisato che le
attestazioni sanitarie di cui al menzionato articolo 20, che non siano state redatte nel corso del
settimo mese di gravidanza, non consentono di continuare l’attività lavorativa per i giorni
dell’ottavo mese successivi alla data di rilascio delle attestazioni, comportando l’integrale
respinta dell’opzione di flessibilità , con conseguente calcolo del periodo di maternità secondo
le “ordinarie” modalità, ossia due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la
data effettiva.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro, con la sentenza n.
10180/2013 che, nell’interpretare le disposizioni del decreto legislativo n. 151/2001, ha
chiarito che: “Se accade […] che il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la
lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità
di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l’INPS non corrisponderà la
indennità di maternità per l’ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more
acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell’ottavo mese usufruirà
dell’astensione fino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall’INPS la relativa
indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile. La mancata presentazione
preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto
di legge con le conseguenze previste nel testo unico, ma non comporta conseguenze sulla
misura della indennità di maternità”.
Tale pronuncia chiarisce che gli aspetti connessi alla verifica della documentazione sanitaria
non devono incidere sugli aspetti indennitari della maternità, di competenza dell’Istituto, ma
solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro, con le conseguenze previste nel
menzionato decreto legislativo n. 151/2001.
Invero, l’articolo 20 del citato decreto legislativo, nel disporre che: “Ferma restando la durata
complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a
partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto,
a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato
e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”,
non prevede l’esplicito obbligo di produrre le certificazioni all’Istituto erogatore dell’indennità
(come, ad esempio, nel successivo articolo 21) lasciando, quindi, la relativa verifica alle
Regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale, come previsto nell’articolo 77 dello stesso
testo normativo.
L’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha inserito il comma 1.1
all’articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001, riconoscendo alle lavoratrici, in alternativa a
quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo 16, la facoltà di astenersi dal lavoro
esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione
che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Considerato che il suddetto comma 1.1 ricalca le medesime condizioni richieste dall’articolo 20
per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità, l’Istituto, con la circolare n. 148 del
12 dicembre 2019, relativamente alla documentazione medica da produrre ha fornito
indicazioni operative analoghe a quelle contenute nelle menzionate circolari n. 43/2000 del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e n. 152/2000.
Tutto ciò premesso, al fine di contrastare il crescente aumento dei ricorsi amministrativi e in
alcuni casi anche giurisdizionali, nei quali è richiamata sempre più spesso la menzionata
pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, e al fine di garantire un’applicazione delle norme
maggiormente aderente all’attuale contesto lavorativo sempre più orientato verso forme di
flessibilità, nonché a favorire la maggiore tutela delle lavoratrici madri, con la presente
circolare si precisa che l’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle
certificazioni sanitarie di cui trattasi, non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità di
maternità. Pertanto, la documentazione sanitaria di cui agli articoli 16, comma 1.1, e 20 del
decreto legislativo n. 151/2001, non deve più essere prodotta all’Istituto, ma solamente
ai propri datori di lavoro/committenti.
Le indicazioni contenute nella presente circolare si applicano a tutte le lavoratrici dipendenti da
datori di lavoro del settore privato, nonché alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che vogliano astenersi dall’attività
lavorativa avvalendosi della flessibilità del congedo di maternità oppure interamente dopo il
parto.
Su conforme parere ministeriale, il nuovo orientamento deve essere adottato anche con
riferimento alle domande già presentate e in fase istruttoria, oltre a interessare, su richiesta
da parte della lavoratrice interessata, in via di autotutela, salvo intervenuta prescrizione, le
domande eventualmente definite in maniera difforme al medesimo predetto orientamento. Con
riferimento ai ricorsi amministrativi e ai giudizi in corso, le Strutture territoriali porranno in
essere, in autotutela, le attività necessarie per la cessazione della materia del contendere.
2. Flessibilità del congedo di maternità
Per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo n. 151/2001, le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese
di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti
che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Il menzionato articolo 20 prevede che tali
certificazioni siano rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un
medico con esso convenzionato, nonché, ove previsto, dal medico aziendale.
Acquisite, quindi, le predette certificazioni, le lavoratrici devono presentarle al proprio datore di
lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente
consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’ottavo mese, in deroga al generale
divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto,
disposto dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001.
Le menzionate certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all’INPS, essendo
sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere
della flessibilità, indicando il numero dei giorni di flessibilità. Non è altresì più necessario
produrre all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della
figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.
Si rammenta che il certificato telematico di gravidanza, di cui all’articolo 21 del decreto
legislativo n. 151/2001, deve essere, comunque, trasmesso all’INPS da un medico del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico (cfr. la
circolare n. 82 del 4 maggio 2017).
Restano valide, pertanto, le disposizioni contenute nella citata circolare n. 43/2000 del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, che continuano a disciplinare le modalità con
cui esercitare la flessibilità secondo le indicazioni di legge, con la sola precisazione di non
dovere più consegnare all’INPS le suddette certificazioni sanitarie per potere ottenere
l’indennità di maternità.
Sono, invece, superate le indicazioni contenute nel messaggio n. 13279/2007.
L’Istituto continua a effettuare i consueti controlli sul diritto delle lavoratrici a percepire
l’indennità di maternità e, in caso di flessibilità, verifica:
1) che la data di inizio del congedo di maternità, comunicata dalla lavoratrice nella domanda
telematica di congedo di maternità, sia all’interno dell’arco temporale dell’ottavo mese di
gravidanza[1];
2) l’assenza di un periodo di malattia durante il periodo di flessibilità del congedo di
maternità[2];
3) l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio (articolo
17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 151/2001) o, in caso di sussistenza del
provvedimento, la cessazione dell’interdizione in data antecedente l’inizio dell’ottavo mese di
gravidanza[3];
4) l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di
lavoro e ambientali pregiudizievoli (articolo 17, comma 2, lettere b) e c), del decreto
legislativo n. 151/2001);
5) l’effettiva astensione dal lavoro durante i cinque mesi di maternità con flessibilità al fine
del riconoscimento dell’indennità. Infatti, posto che l’opzione della flessibilità non deve
comportare conseguenze sulla misura dell’indennità, che deve, comunque, essere di cinque
mesi (un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo lo stesso, anziché due
mesi prima e tre mesi dopo), ciò non altera il principio generale che durante i cinque mesi,
comunque articolati, la lavoratrice dipendente non possa essere adibita al lavoro.
Si ricorda, infatti, che l’indennità di maternità ha la funzione di sostituire il reddito non
percepito dalla lavoratrice durante il congedo di maternità. Pertanto, lo svolgimento di periodi
di lavoro, nell’ultimo mese di gravidanza o nei quattro mesi successivi al parto, comporta
un’indebita permanenza al lavoro durante il periodo di maternità e l'Istituto non può
corrispondere la relativa indennità per le giornate di permanenza al lavoro vietato (cfr. l’art. 22
del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026).
Le presenti indicazioni, a eccezione della verifica di cui al punto 5), valgono anche per le
lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995, con le seguenti precisazioni:
la malattia insorta durante l’ottavo mese di gravidanza determina l’inizio del periodo di
maternità in quanto, come per le lavoratrici dipendenti, anche per le lavoratrici iscritte
alla Gestione separata che vogliano astenersi dall’attività lavorativa, si presume superato
il giudizio medico precedentemente espresso nell’attestazione che la lavoratrice gestante
ha prodotto al proprio committente, e i giorni lavorati si aggiungono al periodo di
congedo di maternità dopo il parto. Ne consegue che il certificato di malattia non
produrrà alcun effetto ai fini della tutela previdenziale della malattia, mentre rimangono
confermati gli effetti giuridici e medico-legali dello stesso;
considerato che l’obbligo di astensione sussiste durante i periodi di interdizione anticipata
o prorogata disposti dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) o dall’Ispettorato Territoriale del
Lavoro ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 151/2001, l’Istituto, in presenza
delle condizioni di legge per l’accesso alla tutela della maternità/paternità, provvede a
erogare la relativa indennità sia per i periodi oggetto di interdizione, per i quali è
necessaria l’effettiva astensione lavorativa, sia per i periodi di maternità comunicati dalla
lavoratrice (purché rientranti nell’arco temporale previsto per legge), per i quali, invece,
non è necessaria l’effettiva astensione lavorativa.
3. Astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi
successivi allo stesso
L’articolo 16, comma 1.1, del decreto legislativo n. 151/2001, introdotto dall’articolo 1, comma
485, della legge n. 145/2018, dispone che, in alternativa alla modalità “ordinaria” di fruizione
del congedo di maternità, è riconosciuta alle lavoratrici “la facoltà di astenersi dal lavoro
esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione
che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Con la circolare n. 148/2019, l’Istituto ha fornito indicazioni operative su come esercitare tale
facoltà. Nello specifico, al paragrafo 1.1 della circolare, sono presenti le indicazioni relative alla
documentazione sanitaria da acquisire a opera della lavoratrice per potere legittimamente
proseguire l’attività lavorativa fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto.
A tale proposito, per le ragioni sopra esposte e diversamente da quanto rappresentato
nell’ultimo capoverso del paragrafo 1.1 della circolare n. 148/2019, si precisa che le predette
attestazioni mediche non devono più essere prodotte all’INPS,ma solamente al proprio
datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.
Restano, pertanto, valide le indicazioni contenute nel menzionato paragrafo 1.1 della circolare
n. 148/2019 relative:
all’individuazione dei medici competenti al rilascio delle attestazioni previste per legge,
ossia il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (se
previsto);
alla tempistica di acquisizione da parte della lavoratrice delle attestazioni mediche, ossia
nel corso del settimo mese di gravidanza. In caso di precedente fruizione della flessibilità
del congedo di maternità, l’acquisizione delle attestazioni mediche può avvenire anche
entro la fine dell’ottavo mese di gestazione;
alla chiara individuazione, nell’attestazione, del termine fino a cui è possibile prestare
attività lavorativa senza pregiudizio per la salute della lavoratrice e del nascituro (ossia
fino alla data presunta del parto oppure fino alla data effettiva del parto).
Resta fermo, per le gestanti, l’obbligo di trasmissione all’INPS del certificato telematico di
gravidanza, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 151/2001, da parte di un medico del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico
(cfr. la circolare n. 82/2017).
Ne consegue che le lavoratrici continuano a dover presentare domanda telematica di congedo
di maternità all’INPS, secondo le consuete modalità, dichiarando in domanda di volere fruire
della maternità esclusivamente dopo il parto e indicando se il termine contenuto
nell’attestazione medica è fino alla data presunta del parto, o fino alla data del parto, ma
senza allegare le relative attestazioni mediche.
L’Istituto continua a effettuare i consueti controlli sul diritto delle lavoratrici a percepire
l’indennità di maternità e, in caso di fruizione esclusiva dopo il parto verifica:
1) che la data di inizio del congedo di maternità comunicata dalla lavoratrice coincida con la
data presunta del parto o con la data effettiva del parto, oppure, qualora non coincida con
nessuno dei predetti eventi, che la data ricada all’interno del periodo di ante partum,da cui
decorrono i cinque mesi di congedo di maternità;
2) l’assenza di un periodo di malattia nel periodo tra l’inizio dell’ottavo mese di gestazione e
la data di inizio del congedo di maternità fruito esclusivamente dopo il parto;
3) l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio (articolo
17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 151/2001) o, in caso di sussistenza del
provvedimento, la cessazione dell’interdizione in data antecedente l’inizio dell’ottavo mese di
gravidanza;
4) l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di
lavoro e ambientali pregiudizievoli (articolo 17, comma 2, lettere b) e c), del decreto
legislativo n. 151/2001);
5) l’effettiva astensione dal lavoro durante i cinque mesi di maternità fruiti esclusivamente
dopo l’evento del parto al fine del riconoscimento dell’indennità. Infatti, posto che l’opzione dei
cinque mesi dopo il parto non deve comportare conseguenze sulla misura dell’indennità, che
deve comunque essere di cinque mesi,ciò non altera il principio generale che durante i cinque
mesi, comunque articolati, la lavoratrice dipendente non possa essere adibita al lavoro.Si
ricorda, infatti, che l’indennità di maternità ha la funzione di sostituire il reddito non percepito
dalla lavoratrice durante il congedo di maternità. Pertanto, lo svolgimento di periodo di lavoro,
durante i cinque mesi di congedo fruiti esclusivamente dopo l’evento del parto, comporta
un’indebita permanenza al lavoro durante il periodo di maternità e l'Istituto non può
corrispondere la relativa indennità per le giornate di permanenza al lavoro vietato (cfr.
l’articolo 22 del D.P.R. n. 1026/1976).
Si specifica che, nel caso di intervenuta malattia prima dell’evento del parto (o della data
presunta dello stesso), l’inizio del congedo di maternità coincide con l’inizio della malattia e i
giorni di ante partum lavorati si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
In caso di rinuncia volontaria della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento
del parto, la comunicazione deve essere tempestivamente effettuata all’Istituto per consentire
dalla data della rinuncia la decorrenza del congedo di maternità e i periodi ante partum
lavorati si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Pertanto, alla luce delle
considerazioni espresse dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza n.
10180/2013, secondo cui “il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile”, le
indicazioni contenute nel paragrafo 1.8 della circolare n. 148/2019 devono ritenersi superate.
Restano, invece, valide le indicazioni contenute nella medesima circolare n. 148/2019 relative
al parto “fortemente” prematuro (paragrafo 1.2), al rinvio e alla sospensione del congedo di
maternità (paragrafo 1.3), alla flessibilità nell’ambito della fruizione del congedo
esclusivamente dopo il parto (paragrafo 1.4, ad eccezione delle indicazioni sull’obbligo di
produrre all’INPS le attestazioni sanitarie), all’interdizione anticipata e prorogata (paragrafo
1.5), al prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità (paragrafo
1.6), alla malattia (paragrafo 1.7), al lavoro a tempo parziale (paragrafo 1.9, ad eccezione
delle indicazioni sull’obbligo di produrre all’INPS le attestazioni sanitarie) e al congedo di
paternità di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 151/2001 (paragrafo 1.10).
L’INPS provvede, quindi, a erogare l’indennità di maternità secondo le consuete modalità a
conguaglio o a pagamento diretto previste nell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Per quanto riguarda, invece, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, che vogliano astenersi dall’attività lavorativa, si rinvia alle
indicazioni contenute nel paragrafo 2 della circolare n. 148/2019, che già prevedono le
modalità di fruizione del congedo esclusivamente dopo la data del parto, senza produzione
delle attestazioni mediche all’INPS ma al solo committente.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Cfr. esempi A e B riportati nell’Allegato n. 1 della presente circolare.
[2] Cfr. esempio C riportato nell’Allegato n. 1 della presente circolare.
[3] Cfr. esempi D ed E riportati nell’Allegato n. 1 della presente circolare.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Per maggiore chiarezza, si forniscono di seguito alcuni esempi.
In caso di fruizione della flessibilità del congedo di maternità, di cui all’art.20 del
d.lgs. n.151/2001, la data di inizio del congedo di maternità comunicata dalla
lavoratrice nella domanda di maternità deve ricadere all’interno dell’arco temporale
dell’ottavo mese di gravidanza;
ESEMPIO A
• Data presunta parto: 5 giugno 2022
• Arco temporale dell’ottavo mese in cui poter fruire della flessibilità: 5 aprile
2022 – 4 maggio 2022
• Giorni di flessibilità comunicati dalla lavoratrice: 16gg (dal 5 aprile 2022 al 20
aprile 2022)
• Data effettiva parto: 5 giugno 2022
Periodo di congedo di maternità: 21 aprile 2022 - 21 settembre 2022.
La fruizione della flessibilità risulta nei termini di legge in quanto la lavoratrice
continua a prestare attività lavorativa per un numero di giorni all’interno
dell’ottavo mese di gestazione (5 aprile 2022 – 4 maggio 2022)
ESEMPIO B
• Data presunta parto: 5 giugno 2022
• Arco temporale dell’ottavo mese in cui poter fruire della flessibilità: 5
aprile 2022 – 4 maggio 2022
• Giorni di flessibilità comunicati dalla lavoratrice: 31gg (dal 5 aprile 2022 al
5 maggio 2022)
• Data effettiva parto: 5 giugno 2022
Periodo di congedo di maternità: 5 maggio 2022 – 5 ottobre 2022
La fruizione della flessibilità non risulta rientrante nei termini di legge, in quanto
la lavoratrice ha dichiarato di continuare a prestare attività lavorativa fino al 5
maggio 2022, ossia compreso il primo giorno del nono mese di gravidanza. Il
periodo di flessibilità viene ricondotto nei termini massimi di legge (fino alla fine
dell’ottavo mese) ed il periodo di congedo di maternità decorre dal 5 maggio 2022.
In caso di evento malattia durante la fruizione della flessibilità del congedo di
maternità, di cui all’art.20 del d.lgs. n.151/2001, l’inizio del periodo di congedo di
maternità coincide con il primo giorno di malattia.
ESEMPIO C
• Data presunta parto: 5 giugno 2022
• Arco temporale dell’ottavo mese in cui poter fruire della flessibilità: 5 aprile
2022 – 4 maggio 2022
• Giorni di flessibilità comunicati: 30gg (dal 5 aprile 2022 al 4 maggio 2022)
• Data effettiva parto: 5 giugno 2022
• Certificato di malattia per n.4 giorni a partire dal 18 aprile 2022
Periodo di congedo di maternità: 18 aprile 2022 – 18 settembre 2022
La certificazione di malattia della lavoratrice determina un superamento del
giudizio medico precedentemente espresso per la fruizione della flessibilità, in
quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un rischio per la salute
della lavoratrice e/o del nascituro. Per tale ragione il periodo di congedo di
maternità coincide con il primo giorno di malattia (che non viene erogata in quanto
prevale la tutela della maternità) e cessa dopo i tre mesi di post-partum + i giorni
di flessibilità fruiti dal 5 aprile al 17 aprile 2022.
Nel caso in cui la lavoratrice sia stata interdetta dal lavoro dalla ASL per gravidanza
a rischio (art.17, lettera a), del d.lgs. n.151/2001), il provvedimento di interdizione
anticipata deve contenere una data di cessazione dell’interdizione antecedente
all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
ESEMPIO D
• Data presunta parto: 5 giugno 2022
• Arco temporale dell’ottavo mese in cui poter fruire della flessibilità: 5 aprile
2022 – 4 maggio 2022
• Giorni di flessibilità comunicati: 30gg (dal 5 aprile 2022 al 4 maggio 2022)
• Data effettiva parto: 5 giugno 2022
• Provvedimento di interdizione anticipata disposto dalla ASL fino all’inizio del
periodo di congedo di maternità (al 4 aprile 2022)
Periodo di congedo di maternità: 5 maggio 2022 – 5 ottobre 2022.
Il datore di lavoro verifica, secondo quanto disposto dalla circolare n.43/2000 del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il “venir meno delle cause che
abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle
prime fasi di gravidanza” e la lavoratrice gestante può fruire della flessibilità.
ESEMPIO E
• Data presunta parto: 5 giugno 2022
• Arco temporale dell’ottavo mese in cui poter fruire della flessibilità: 5 aprile
2022 – 4 maggio 2022
• Giorni di flessibilità comunicati: 30gg (dal 5 aprile 2022 al 4 maggio 2022)
• Data effettiva parto: 5 giugno 2022
• Provvedimento di interdizione anticipata disposto dalla ASL fino al 5 aprile 2022
Periodo di congedo di maternità: 5 maggio 2022 – 5 ottobre 2022.
Alla luce della sentenza della Cassazione richiamata in premessa, il periodo
complessivo dei cinque mesi di maternità non è disponibile e, pertanto, l’Istituto,
nel caso in cui il datore adibisca la gestante al lavoro dal 6 aprile 2022 al 4 maggio
2022, provvede a riconoscere l’indennità di maternità come richiesta in domanda,
ossia dal 5 maggio 2022 fino al 5 ottobre 2022, segnalando il caso specifico
all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
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