Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 14/2023

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività

Pubblicato: 03/02/2023 In vigore dal: 03/02/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2023?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 14/2023 aggiorna annualmente gli importi massimi di vari trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori, applicabili dal 1° gennaio 2023. Riguarda sia i lavoratori dipendenti (attraverso la cassa integrazione ordinaria e straordinaria) sia i lavoratori autonomi e disoccupati (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO). Gli importi vengono rivalutati ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 148/2015. Per il 2023, ad esempio, il massimale della cassa integrazione ordinaria e straordinaria è fissato a 1.321,53 euro lordi (1.244,36 netti), mentre la NASpI non può superare 1.470,99 euro mensili. Questi massimali sono fondamentali per le aziende e i consulenti del lavoro nel calcolo delle prestazioni dovute ai dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nonché per i lavoratori autonomi e disoccupati nel determinare l'importo effettivo dell'indennità spettante.

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Riferimento normativo

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2023

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile Coordinamento Generale Statistico Attuariale Roma, 03/02/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 14 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2023 SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. INDICE 1. Premessa 2. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS 3. Fondo Credito a) Assegno di integrazione salariale b) Assegno emergenziale 4. Fondo Credito cooperativo a) Assegno emergenziale 5. Indennità di disoccupazione NASpI 6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL 7. Indennità di disoccupazione agricola 8. Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) 9. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) 10. Assegno per attività socialmente utili 1. Premessa L’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l’importo di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cfr. i commi 5, 5-bis e 6 dell’articolo 3 del D.lgs n. 148/2015). Pertanto, in attuazione del citato disposto normativo, con la presente circolare viene indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS. Viene altresì indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, nonché dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. 2. Trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operari agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS Nella tabella che segue si riporta l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2023 indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%. Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 1.321,53 1.244,36 Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue. Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (intemperie stagionali) Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 1.585,84 1.493,23 La previsione dell’importo massimo delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma-5 bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 3. Fondo Credito a) Assegno di integrazione salariale Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 83486/2014, e successive modificazioni, per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. Massimali assegno di integrazione salariale Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro) Inferiore a 2.406,02 1.306,75 Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 1.506,19 Superiore a 3.803,33 1.902,81 b) Assegno emergenziale Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 83486/2014, e successive modificazioni, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lett. a), del citato decreto interministeriale, tale riduzione è, comunque, applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dal datore di lavoro nel flusso UniEmens. Massimali assegno emergenziale Retribuzione Importo al lordo della riduzione Importo al netto della riduzione tabellare annua 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) lorda (euro) (euro) (euro) Inferiore a 2.691,44 2.534,26 46.076,64 Compresa tra 3.031,89 46.076,64 e 60.626,25 Superiore a 4.243,50 60.626,25 4.Fondo Credito cooperativo a) Assegno emergenziale Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 82761/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è, comunque, applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso UniEmens. Massimali assegno emergenziale Fascia retributiva Importo al lordo della riduzione Importo al netto della riduzione (euro) 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) (euro) Inferiore 2.581,40 2.430,65 a 43.558,28 Compresa tra 3.472,04 43.558,28 e 60.752,34 Superiore 4.038,31 a 60.752,34 5. Indennità di disoccupazione NASpI Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro. 6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS- COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro. 7. Indennità di disoccupazione agricola In relazione all’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Al riguardo, si osserva che l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell’importo massimo dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 13 agosto 1980, n. 427. Tale ultima norma è stata abrogata e sostituita dal decreto legislativo n. 148/2015 che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, al comma 5-bis dell’articolo 3 dispone il superamento dei massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale – quello più alto – rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori beneficiari dei trattamenti. Premesso quanto sopra, l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022, è quello indicato nella circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, al paragrafo 2 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, vale a dire 1.222,51 euro. 8. Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ALAS è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro. 9. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 388, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2023 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 8.972,04 euro. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 392 e 393, della legge n. 178/2020, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro. 10. Assegno per attività socialmente utili L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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