Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 18/2023
Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2023
Riferimento normativo
Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2023
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 10/02/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 18
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a
tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2023
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate,
per l’anno 2023, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che
impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.
INDICE
1. Premessa
2. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
3. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
4. Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo
NASpI
5. Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
6. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2023 per gli operai agricoli dipendenti
7. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2023
1. Premessa
Le aliquote contributive previste per le aziende che operano nel settore dell’agricoltura sono
assoggettate alle disposizioni in materia contributiva stabilite dal decreto legislativo 16 aprile
1997, n. 146.
2. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
Il calcolo delle aliquote contributive previste per le aziende che svolgono la propria attività nel
settore dell’agricoltura deve tenere conto di quanto disposto in materia contributiva dal
decreto legislativo n. 146/1997, che all’articolo 3, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)
dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo
determinato e assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 puntipercentuali a
carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si
deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in
quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2023, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura
complessiva del 29,90%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e
massimali di legge.
3. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo
industriale
L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o
manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi
produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di
cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali
previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Conseguentemente, anche per l’anno 2023, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata
nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
4. Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240/1984.
Contributo NASpI
La lettera a) del comma 221 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234(legge di
Bilancio 2022), modificando e integrando l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tutela della prestazione NASpI
anche agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori
assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e
commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci
di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.
Dal 1° gennaio 2022 le predette imprese cooperative e i loro consorzi - inquadrate nel settore
agricoltura – sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i
lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo,
sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data (cfr. la circolare n. 2 del 4
gennaio 2022), e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la
disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.
5. Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini
contributivi, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La retribuzione così determinata deve,
peraltro, essere adeguata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell’articolo 9
dell’abrogato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un
apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a
tempo parziale.
Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2023 è il
seguente:
€ 53,95 x 6/39 = € 8,30.
6. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2023 per gli operai agricoli dipendenti
Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo
28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2001
i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:
Contribuzione Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%
7. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2023
Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2023, non hanno
subito variazioni. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge 13
dicembre 2010, n. 220 (legge di Stabilità 2011), sono infatti applicate a regime le misure già
in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:
Territori Misura agevolazione Aliquota applicata
Non svantaggiati - 100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani) 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%
Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25,
comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Tabella 1
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Generalità delle aziende agricole
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 29,7900 20,9500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250
Addizionale assistenza infortuni 3,1185 3,1185
sul lavoro
Disoccupazione 2,7500 2,7500
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,4300 0,4300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300
Fondo garanzia trattamento di 0,2000 0,2000
fine rapporto
Totale 46,9365 38,0965 8,84
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 29,7900 20,9500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250
Addizionale assistenza infortuni 3,1185 3,1185
sul lavoro
Disoccupazione 2,7500 2,7500
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,4300 0,4300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300
Totale 46,7365 37,8965 8,84
Tabella 2
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Aziende coltivatrici dirette
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 29,7900 20,9500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250
Addizionale assistenza infortuni 3,1185 3,1185
sul lavoro
Disoccupazione 2,7500 2,7500
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,0100 0,0100
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0100 -0,0100
Fondo garanzia trattamento di 0,2000 0,2000
fine rapporto
Totale 45,4065 36,5665 8,84
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 29,7900 20,9500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250
Addizionale assistenza infortuni 3,1185 3,1185
sul lavoro
Disoccupazione 2,7500 2,7500
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,0100 0,0100
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0100 -0,0100
Totale 45,2065 36,3665 8,84
Tabella 3
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Cooperative agricole e Colono/Mezzadri
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 29,7900 20,9500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250
Addizionale assistenza infortuni 3,1185 3,1185
sul lavoro
Disoccupazione 2,7500 2,7500
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,0100 0,0100
Esonero art.120 Legge 388/2000 - 0,0100 -0,0100
Fondo garanzia trattamento di 0,2000 0,2000
fine rapporto
Totale 46,9065 38,0665 8,84
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 29,7900 20,9500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250
Addizionale assistenza infortuni 3,1185 3,1185
sul lavoro
Disoccupazione 2,7500 2,7500
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,0100 0,0100
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0100 -0,0100
Totale 46,7065 37,8665 8,84
Tabella 4
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Cooperative agricole Legge 240/84
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 29,7900 20,9500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro*
Addizionale assistenza infortuni
sul lavoro*
NASpI *
Esonero art.120 Legge 388/2000*
Esonero art.1 Legge 266/2005*
CIS operai agricoli*
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari*
Fondo garanzia trattamento di 0,2000 0,2000
fine rapporto
Totale 30,7830 21,9430 8,84
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 29,7900 20,9500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro*
Addizionale assistenza infortuni
sul lavoro*
Disoccupazione 2,7500 2,7500
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,0100 0,0100
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0, 0100 -0,0100
Totale 33,4630 24,6230 8,84
*Contributi da versare secondo le misure e i criteri previsti per i dipendenti da imprese
industriali tramite flusso Uniemens.
Per l’esonero degli assegni familiari ex art. 120 della legge n. 388/2000 ed ex art. 1 della legge
n. 266/2005, si rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (circolare n. 52 del 2001 e circolare
n. 73 del 2006).
Tabella 5
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Generalità delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 32,1900 23,3500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250
Addizionale assistenza infortuni 3,1185 3,1185
sul lavoro
Disoccupazione 2,7500 2,7500
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,4300 0,4300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300
Fondo garanzia trattamento di 0,2000 0,2000
fine rapporto
Totale 49,3365 40,4965 8,84
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 32,1900 23,3500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250
Addizionale assistenza infortuni 3,1185 3,1185
sul lavoro
Disoccupazione 2,7500 2,7500
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,4300 0,4300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300
Totale 49,1365 40,2965 8,84
Nota: l’aliquota contributiva F.P.L.D. a carico delle aziende ha raggiunto il limite dell’aliquota complessiva del 32%
(Legge n.335/1995) più l’incremento di 0,30 punti percentuali così come all’art.1, comma769, della Legge n.296/2006.
Tabella 6
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 32,1900 23,3500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250
Addizionale assistenza infortuni 3,1185 3,1185
sul lavoro
Disoccupazione 2,7500 2,7500
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,0100 0,0100
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0100 -0,0100
Fondo garanzia trattamento di 0,2000 0,2000
fine rapporto
Totale 49,3065 40,4665 8,84
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 32,1900 23,3500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250
Addizionale assistenza infortuni 3,1185 3,1185
sul lavoro
Disoccupazione 2,7500 2,7500
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,0100 0,0100
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0100 -0,0100
Totale 49,1065 40,2665 8,84
Nota: l’aliquota contributiva F.P.L.D. a carico delle aziende ha raggiunto il limite dell’aliquota complessiva del 32%
(Legge n.335/1995) più l’incremento di 0,30 punti percentuali così come all’art.1, comma 769, della Legge n.296/2006
Tabella 7
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Cooperative agricole Legge 240/84 di tipo industriale
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 32,1900 23,3500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro*
Addizionale assistenza infortuni
sul lavoro*
NASpI *
Esonero art.120 Legge 388/2000*
Esonero art.1 Legge 266/2005 *
CIS operai agricoli*
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari*
Fondo garanzia trattamento di 0,2000 0,2000
fine rapporto
Totale 33,1830 24,3430 8,84
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 32,1900 23,3500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro*
Addizionale assistenza infortuni
sul lavoro*
Disoccupazione 2,7500 2,7500
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,0100 0,0100
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0, 0100 -0,0100
Totale 35,8630 27,0230 8,84
*Contributi da versare secondo le misure e i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali tramite flusso
Uniemens.
Per l’esonero degli assegni familiari ex art. 120 della Legge n. 388/2000 ed ex art. 1 della Legge n. 266/2005, si
rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (circolare n. 52 del 2001 e circolare n. 73 del 2006).
Nota: l’aliquota contributiva F.P.L.D. a carico delle aziende ha raggiunto il limite dell’aliquota complessiva del 32%
(Legge n. 335/1995) più l’incremento di 0,30 punti percentuali così come all’art. 1, comma 769, della Legge n.
296/2006.
Tabella 8
AGEVOLAZIONI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO
DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023
Descrizione del territorio Agevolazione Dovuto
Territorio non svantaggiato 0 100%
Territorio svantaggiato 68% 32%
Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona 75% 25%
montana)
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