Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 22/2023

Contributi volontari anno 2023: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata

Pubblicato: 19/02/2023 In vigore dal: 19/02/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli importi e le aliquote dei contributi volontari per l'anno 2023 per i lavoratori dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti alla Gestione separata?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 22/2023 comunica gli importi aggiornati dei contributi volontari per il 2023, determinati sulla base della variazione ISTAT dell'8,1% dell'indice dei prezzi al consumo. Per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995, l'aliquota contributiva rimane al 33%, mentre la retribuzione minima settimanale sale a €227,18 e il massimale annuale raggiunge €113.520,00. Per chi è stato autorizzato entro il 31 dicembre 1995, l'aliquota IVS si conferma al 27,87%. Per gli artigiani e commercianti, i contributi si calcolano applicando aliquote rispettivamente del 24% e 24,48% ai redditi medi delle otto classi di contribuzione previste, con importi mensili che variano da €350,08 a €1.043,80 per gli artigiani. Nella Gestione separata, l'aliquota IVS è del 25% per i professionisti e del 33% per collaboratori e figure assimilate, con un importo minimo annuale di €4.376,04 per i professionisti e €5.776,32 per gli altri iscritti. La circolare fornisce anche tabelle dettagliate di ripartizione dei contributi per categoria e coefficienti specifici per il Fondo Volo e altre gestioni speciali.

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Riferimento normativo

Contributi volontari anno 2023: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 20/02/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 22 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Contributi volontari anno 2023: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2023 dai prosecutori volontari – compresi i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti - a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. INDICE 1. 1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli 2. 2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. 3. 3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo specialeIstitutoPostelegrafonici (ex IPOST) 4. 4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti 5. 5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD 6. 6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti 7. 7. Versamenti volontari nella Gestione separata 1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +8,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022 - dicembre 2022. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2023: la retribuzione minima settimanale è pari a € 227,18; la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) è pari a € 52.190,00; il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a € 113.520,00. Per l’anno 2023, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%. L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87% (Allegato n. 1). Nella tabella che segue si riportano - per gli anni dal 2023 al 1997 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995. Anno Retr. minima Prima fascia Massimale art. 2, Aliquota settimanale retribuzione annua co.18, L. 335/95 IVS 2023 € 227,18 € 52.190,00 € 113.520,00 33% 2022 € 210,15 € 48.279,00 € 105.014,00 33% 2021 € 206,23 € 47.379,00 € 103.055,00 33% 2020 € 206,23 € 47.379,00 € 103.055,00 33% 2019 € 205,20 € 47.143,00 € 102.543,00 33% 2018 € 202,97 € 46.630,00 € 101.427,00 33% 2017 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 33% 2016 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 32,87% 2015 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 32,87% 2014 € 200,35 € 46.031,00 € 100.123,00 32,37% 2013 € 198,17 € 45.530,00 € 99.034,00 32,37% 2012 € 192,40 € 44.204,00 € 96.149,00 31,87% 2011 € 187,34 € 43.042,00 € 93.622,00 31,87% 2010 € 184,39 € 42.364,00 € 92.147,00 31,37% 2009 € 183,10 € 42.069,00 € 91.507,00 31,37% 2008 € 177,42 € 40.765,00 € 88.669,00 30,87% 2007 € 174,46 € 40.083,00 € 87.187,00 30,87% 2006 € 171,03 € 39.297,00 € 85.478,00 30,07% 2005 € 168,17 € 38.641,00 € 84.049,00 30,07% 2004 € 164,87 € 37.883,00 € 82.401,00 29,57% 2003 € 160,85 € 36.959,00 € 80.391,00 29,57% 2002 € 157,08 € 36.093,00 € 78.507,00 29,07% 2001 £ 296.140 £ 68.048.000 £ 148.014.000 29,07% 2000 £ 288.640 £ 66.324.000 £ 144.263.000 28,57% 1999 £ 284.100 £ 65.280.000 £ 141.991.000 28,57% 1998 £ 279.080 £ 64.126.000 £ 139.480.000 28,17% 1997 £ 274.420 £ 63.054.000 £ 137.148.000 28,37% 2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%. Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari. Pertanto, ai medesimi si applicano le seguenti aliquote: per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva che non hanno aderito ai Fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%; per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164); per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con il messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’articolo 1, comma 7, del D.lgs n. 164/1997 (5%), ed è pari al 38%. Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “Tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili: X3 = aliquota IVS del 40,82%; Y3 = aliquota IVS del 37,70%; Z3 = aliquota IVS del 38%. 3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST) Per l’anno 2023 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%. 4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti Con la circolare n. 80 dell’11 luglio 2022, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stata illustrata la disciplina applicabile in materia di prosecuzione volontaria ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato. Nel rinviare alla suddetta circolare si precisa che i predetti soggetti, in quanto iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ovvero all’evidenza contabile separata dello stesso FPLD, versano la stessa aliquota contributiva IVS vigente nell’assicurazione generale obbligatoria, pari al 33%. 5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2023, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data. CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995) Decorrenza 1° gennaio 2023 CATEGORIE ALIQUOTE % BASE QUOTA PENSIONE TOTALE COEF. RIPARTO IVS LAVORATORI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 27,76% 27,87% non agricoli (esclusi domestici) Coefficienti 0,003947 0,996053 1 AGRICOLI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 29,79% 29,90% Coefficienti 0,003679 0,996321 1 PESCATORI soggetti Aliquota 0,11% 10,36% 10,47% alla legge n. 250/1958 Coefficienti 0,010506 0,989494 1 LAVORATORI occupati in Aliquota 0,11% 10,83% 10,94% cantieri di lavoro Coefficienti 0,010055 0,989945 1 DOMESTICI Aliquota 0,1375% 12,86% 12,9975% Coefficienti 0,010579 0,989421 1 CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995) Decorrenza 1° gennaio 2023 CATEGORIE ALIQUOTE % BASE QUOTA PENSIONE TOTALE COEF. RIPARTO IVS LAVORATORI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 32,89% 33% non agricoli (esclusi domestici) Coefficienti 0,003333 0,996667 1 AGRICOLI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 29,79% 29,90% Coefficienti 0,003679 0,996321 1 PESCATORI soggetti Aliquota 0,11% 14,79% 14,90% alla legge n. 250/1958 Coefficienti 0,007383 0,992617 1 LAVORATORI occupati in Aliquota 0,11% 14,46% 14,57% cantieri di lavoro Coefficienti 0,007550 0,992450 1 DOMESTICI Aliquota 0,1375% 17,29% 17,4275% Coefficienti 0,007890 0,992110 1 6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni (cfr. la circolare n. 96 del 3 giugno 2003). La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività. L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote: Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni 24% 24,48% Collaboratori di età non superiore ai 21 anni 23,25% 23,73% Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2023. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili e al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi. ARTIGIANI Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (Decorrenza 1° gennaio 2023) Reddito medio imponibile Contribuzione mensile Classi di reddito 24% 23,25% 1 Fino a € 17.504 € 17.504 € 350,08 € 339,14 2 da € 17.505 a € 23.285 € 20.395 € 407,90 € 395,16 3 da € 23.286 a € 29.066 € 26.176 € 523,52 € 507,16 4 da € 29.067 a € 34.847 € 31.957 € 639,14 € 619,17 5 da € 34.848 a € 40.628 € 37.738 € 754,76 € 731,18 6 da € 40.629 a € 46.409 € 43.519 € 870,38 € 843,19 7 da € 46.410 a € 52.189 € 49.300 € 986,00 € 955,19 8 da € 52.190 € 52.190 € 1.043,80 € 1.011,19 COMMERCIANTI Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (Decorrenza 1° gennaio 2023) Reddito medio imponibile Contribuzione mensile Classi di reddito 24,48% 23,73% 1 Fino a € 17.504 € 17.504 € 357,09 € 346,15 2 da € 17.505 a € 23.285 € 20.395 € 416,06 € 403,32 3 da € 23.286 a € 29.066 € 26.176 € 534,00 € 517,64 4 da € 29.067 a € 34.847 € 31.957 € 651,93 € 631,95 5 da € 34.848 a € 40.628 € 37.738 € 769,86 € 746,27 6 da € 40.629 a € 46.409 € 43.519 € 887,79 € 860,59 7 da € 46.410 a € 52.189 € 49.300 € 1.005,72 € 974,91 8 da € 52.190 € 52.190 € 1.064.68 € 1.032,06 Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va, quindi, rapportata ai soli importi indicati con riferimento al "reddito medio imponibile". 7. Versamenti volontari nella Gestione separata L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 184/1997, ossia applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione. Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2023, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate. Poiché nel 2023 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 17.504,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.376,04 su base annua e a € 364,67 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.776,32 su base annua e a € 481,36 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 Classi di contribuzione e retribuzione media settimanale imponibile, valida ai fini della contribuzione volontaria Decorrenza 01.01.2023 Retribuzione Classi di media RETRIBUZIONE SETTIMANALE contribuzione settimanale imponibile 18 fino a € 227,24 227,18 19 oltre € 227,24 " " 242,31 234,89 20 " " 242,31 " " 258,54 250,54 21 " " 258,54 " " 276,50 267,63 22 " " 276,50 " " 296,91 286,55 23 " " 296,91 " " 318,93 307,73 24 " " 318,93 " " 340,89 329,95 25 " " 340,89 " " 366,24 353,55 26 " " 366,24 " " 395,61 381,15 27 " " 395,61 " " 425,12 410,56 28 " " 425,12 " " 454,17 439,88 29 " " 454,17 " " 483,86 469,26 30 " " 483,86 " " 512,53 498,45 31 " " 512,53 " " 545,44 529,39 32 " " 545,44 " " 578,14 562,00 33 " " 578,14 " " 610,74 594,41 34 " " 610,74 " " 643,56 627,11 35 " " 643,56 " " 676,05 659,62 36 " " 676,05 " " 708,51 692,36 37 " " 708,51 " " 740,96 724,81 38 " " 740,96 " " 773,84 757,52 39 " " 773,84 " " 806,72 790,04 40 " " 806,72 " " 838,89 822,80 41 " " 838,89 " " 871,64 855,30 42 " " 871,64 " " 904,61 888,21 43 " " 904,61 " " 937,44 920,87 44 " " 937,44 " " 970,35 953,79 45 " " 970,35 " " 1.003,11 986,65 46 ed oltre € 1.003,11 1.003,65

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