Quali sono i limiti di reddito familiare per la cessazione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione nel 2023?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 28/2023 aggiorna annualmente i limiti di reddito familiare utilizzati per determinare quando cessano gli assegni familiari e le quote di maggiorazione di pensione. Questi limiti si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ovvero coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. A partire dal 1° gennaio 2023, i limiti sono stati rivalutati con un tasso d'inflazione programmato dell'1,5%, con arrotondamento ai centesimi di euro.
La circolare fornisce quattro tabelle distinte in base alla composizione del nucleo familiare e alle condizioni personali del beneficiario. La tabella generale si applica alla generalità dei soggetti, mentre le altre prevedono incrementi percentuali (+10%, +50%, +60%) per situazioni specifiche: vedovi/e, divorziati/e, separati/e legalmente, celibi o nubili; nuclei con persone totalmente inabili; o combinazioni di entrambe le condizioni. Ad esempio, per un nucleo di 2 persone in condizioni ordinarie, il reddito familiare annuale oltre il quale cessano tutti gli assegni è di 16.985,57 euro.
È importante sottolineare che la cessazione del diritto agli assegni familiari per superamento dei limiti di reddito non comporta la perdita di altri diritti e benefici collegati alla condizione di carico familiare. Inoltre, dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico ha sostituito le prestazioni familiari tradizionali per i nuclei con figli, limitando l'applicazione di questa normativa ai soli soggetti autonomi e pensionati delle gestioni speciali.
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Riferimento normativo
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 14/03/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 28
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno
2023
SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2023 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini
della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e
delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per
l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.
INDICE
1. Premessa
2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno
2023
3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni
familiari per l'anno 2023
1. Premessa
Le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti
esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori
diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa
sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui
continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente
l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di
famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Si ricorda che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, ha istituito, a fare
data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, prevedendo altresì
all’articolo 10, comma 3, che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere
dal 1° marzo 2022, non sono più riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 4 del Testo Unico
delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (cfr. la circolare n. 34/2022, paragrafo 5).
Tanto premesso, si precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti:
8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e
nipoti;
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi
e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti;
1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o
riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione
di pensione per l'anno 2023
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di
maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare
sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai
centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione
programmato per il 2022 è stata pari all’1,5%.
Con riferimento a quanto precede, quindi, sono state aggiornate le tabelle (Allegato n. 1) da
applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa
relativa all'assegno per il nucleo familiare, elencati in premessa.
Le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli
assegni familiari per l'anno 2023
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio
2023 e per l'intero anno nell'importo mensile di 563,74 euro (cfr. la circolare n. 135/2022).
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini
dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del
diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l'anno 2023:
793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;
1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2023
Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati
nelle successive tabelle 2, 3 e 4
Reddito familiare annuale oltre il
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione di
quale cessa la corresponsione
Nucleo familiare tutti gli assegni familiari o quote
del trattamento di famiglia
di maggiorazione di pensione
Euro Euro
2 persone 16.985,57 20.342,04
3 persone 21.840,22 26.151,67
4 persone 26.082,68 31.235,52
5 persone 30.328,70 36.319,44
6 persone 34.372,10 41.162,64
7 o più persone 38.414,77 46.005,06
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2023
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di
maggiorazione di pensione che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a,
separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.
Reddito familiare annuale oltre il
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione di
quale cessa la corresponsione
tutti gli assegni familiari o quote
Nucleo familiare del trattamento di famiglia
di maggiorazione di pensione
(+ 10 per cento)
(+ 10 per cento)
Euro Euro
2 persone 18.684,13 22.376,24
3 persone 24.024,24 28.766,84
4 persone 28.690,95 34.359,07
5 persone 33.361,57 39.951,38
6 persone 37.809,31 45.278,90
7 o più persone 42.256,25 50.605,57
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2023
Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali
possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Reddito familiare annuale oltre il
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione di
quale cessa la corresponsione
tutti gli assegni familiari o quote
Nucleo familiare del trattamento di famiglia
di maggiorazione di pensione
(+ 50 per cento)
(+ 50 per cento)
Euro Euro
2 persone 25.478,36 30.513,06
3 persone 32.760,33 39.227,51
4 persone 39.124,02 46.853,28
5 persone 45.493,05 54.479,16
6 persone 51.558,15 61.743,96
7 o più persone 57.622,16 69.007,59
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2023
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di
maggiorazione che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a
legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano
comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate
totalmente inabili.
Reddito familiare annuale oltre il
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione di
quale cessa la corresponsione
tutti gli assegni familiari o quote
Nucleo familiare del trattamento di famiglia
di maggiorazione di pensione
(+60 per cento)
(+ 60 per cento)
Euro Euro
2 persone 27.176,91 32.547,26
3 persone 34.944,35 41.842,67
4 persone 41.732,29 49.976,83
5 persone 48.525,92 58.111,10
6 persone 54.995,36 65.860,22
7 o più persone 61.463,63 73.608,10
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 28/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Circolare INPS 28/2023 è il riferimento normativo per commercialisti e consulenti del lavoro che gestiscono assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per lavoratori autonomi, coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali. I professionisti consultano questa circolare per verificare i limiti di reddito familiare annuale, la rivalutazione per inflazione programmata, e le maggiorazioni percentuali applicabili in caso di vedovanza, divorzio, separazione legale o presenza di familiari totalmente inabili nel nucleo.
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