Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05/04/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 40
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi
dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c),
del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse
stanziate per l’anno 2021. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per la fruizione
delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle
aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei
contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo
all’anno 2021.
INDICE
Premessa
1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio
2. Iter istruttorio
3. Calcolo della riduzione contributiva
4. Cumulabilità della riduzione contributiva di cui al D.L. n. 510/1996, e successive
modificazioni, con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud
5. Adempimenti delle Strutture territoriali
6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso.
Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata
con le risorse stanziate per l’anno 2021
7. Istruzioni contabili
Premessa
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78,
tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull’impianto a sostegno degli
incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione
guadagni straordinaria (CIGS), apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina
dettata dall’articolo 6 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608.
In particolare, il citato articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, prevede, in favore dei datori
di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni
lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la
durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti
delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
Il successivo comma 4-bis, come modificato dall’articolo 1, comma 240, lett. c), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, dispone che tale limite, a decorrere dall'anno 2017, è pari a 30 milioni
di euro annui.
Con i decreti interministeriali 7 luglio 2014, n. 83312, e 14 settembre 2015, n. 17981, sono
stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva di cui all’articolo 6 del D.L. n.
510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese interessate, a valere sulle risorse
[1]
stanziate per gli anni 2014, 2015 e 2016 .
Con il D.I. 27 settembre 2017, n. 2, sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso
alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino ovvero abbiano in corso contratti di
solidarietà ai sensi del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs 14 settembre
[2]
2015, n. 148 .
Con la circolare n. 18/2017 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le
istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive disciplinate dal citato D.I. n. 2/2017. Il
successivo D.I. n. 278/2019 ha previsto la presentazione delle domande di decontribuzione
attraverso un nuovo applicativo web denominato “sgravicdsonline”. Con la circolare n. 17/2019
il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha dato indicazioni alle imprese interessate sulle
modalità di presentazione delle domande in argomento.
Con la presente circolare si illustrano le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a
valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021.
1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio
Tenuto conto delle abrogazioni disposte dall’articolo 46 del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del
quale, laddove le disposizioni di legge o regolamentari dispongono un rinvio alle disposizioni ivi
abrogate, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del medesimo decreto, per
l’anno 2021 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2021
abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese
che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno
precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un
periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del
datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione
dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di
lavoro.
2. Iter istruttorio
Completata l’istruttoria delle istanze, la Direzione generale degli Ammortizzatori sociali del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla
riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.
L’Istituto, tenuto alla quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva
richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere compiutamente i relativi controlli
solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens,
recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e
sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario
di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.
Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni di CIGS conguagliate, si
richiama l’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, secondo cui il conguaglio delle
integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di
durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Tanto premesso, si forniscono le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione
contributiva di cui al D.L. n. 510/1996 alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di
autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30
giugno 2022 (Allegato n. 1).
Le predette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di
conguaglio descritte al successivo paragrafo 5.
Le altre aziende, non indicate nell’elenco di cui al citato allegato alla presente circolare,
ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno
autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.
Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli
importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la
misura massima dell’agevolazione fruibile.
Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente
spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.
3. Calcolo della riduzione contributiva
[3]
Come già illustrato nelle precedenti circolari pubblicate dall’Istituto in materia , la riduzione
contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato
all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga
ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni
contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione
all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla
parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto
in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione
dovute dai datori di lavoro interessati:
il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai
fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1 giugno 1991, n. 166;
il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 1, commi 8 e
14, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182;
il contributo, ove dovuto, al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” per effetto di
quanto disposto dall’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015;
il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui
all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto
dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma
756, ultimo periodo, della medesima legge.
L’applicazione del beneficio in esame rimane subordinata all’osservanza delle condizioni
previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità
contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
4. Cumulabilità della riduzione contributiva di cui al D.L. n. 510/1996, e successive
modificazioni, con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud
Secondo l’orientamento affermato nella circolare n. 192/1994 e ribadito nelle successive
circolari in materia, il beneficio contributivo di cui al D.L. n. 510/1996, e successive
modificazioni, è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio
contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali
l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni
contributive.
Tuttavia, come illustrato nel paragrafo 4 della circolare n. 55/2022, il beneficio contributivo in
argomento è cumulabile con l’esonero contributivo, denominato Decontribuzione Sud,
introdotto dall’articolo 27, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni.
Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-
19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela
dei livelli occupazionali, il citato articolo 27 del D.L. n. 104/2020, ha riconosciuto ai datori di
lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), un esonero dal versamento dei
contributi (c.d. Decontribuzione Sud), pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali
dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo
1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020; tale esonero è stato successivamente esteso dall’articolo
1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), fino al 31
dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della misura,
escludendo dal beneficio i soggetti individuati all’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio
2021.
L’Istituto ha chiarito che il beneficio contributivo Decontribuzione Sud è cumulabile con altri
esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della
[4]
contribuzione previdenziale dovuta e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo
previsto da altre disposizioni.
Tenuto conto delle pesanti conseguenze economiche scaturenti dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19 che hanno colpito, in misura particolare, le imprese operanti nei territori indicati
dall’articolo 27 del D.L. n. 104/2020, nonché della mancanza di espressa previsione normativa
ostativa al cumulo degli esoneri contributivi in argomento - anche alla luce del parere
favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - si è, pertanto, chiarito che le
imprese ubicate nei predetti territori possono fruire dell’esonero contributivo di cui all’articolo
6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, anche nel caso in cui le stesse abbiano già fruito
dell’esonero contributivo denominato Decontribuzione Sud.
Quindi, anche le imprese indicate nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, che debbono
usufruire dell’esonero contributivo di cui al D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, per i
medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud, sono tenute a
calcolare e applicare il predetto beneficio contributivo sulla contribuzione datoriale residua, che
non sia oggetto di esonero ad altro titolo.
5. Adempimenti delle Strutture territoriali
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa
del datore di lavoro.
La Struttura territorialmente competente, accertata la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta
dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), provvederà ad attribuire alla
posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha
stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni
contributive ex lege 608/1996”.
6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione
del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione
contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2021
Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (Allegato n. 1), per esporre nel
flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno
all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L990”,
avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi
dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett.
c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;
• nell’elemento <SommeACredito>, indicheranno il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26
marzo 1993, approvata con il D.M. del 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio
dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
pubblicazione della presente circolare.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della
fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (Uniemens/vig).
7. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri per sgravi contributivi in argomento riferiti ai contratti di
solidarietà, a valere sulle risorse statali stanziate per l’anno 2021 e contraddistinti in Uniemens
con il codice causale “L990”, secondo le istruzioni riportate nel precedente paragrafo, si
istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre
agevolazioni contributive), il seguente conto:
GAW37351- Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di
solidarietà stipulati ai sensi del D.L. n. 726/1984 convertito, con modificazioni, dalla L. n.
863/1984 o del D.lgs n. 148/2015, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e
del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2021.
Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei
relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.
Si riporta nell’Allegato n. 2 la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Cfr. le circolari n. 153/2014, n. 77/2016, n. 65/2017 e n. 165/2017 (la circolare n.
98/2018 si riferisce allo stanziamento relativo all’anno 2017).
[2] Per l’illustrazione della disciplina introdotta dal D.I. n. 2/2017 si rinvia alle circolari n.
98/2018, n. 133/2019 e n. 55/2022.
[3] Cfr. le circolari n. 192/1994, n. 178/1999, n. 153/2014, n. 98/2018, n. 133/2019, n.
100/2020 e, da ultimo, n. 55/2022.
[4] Cfr. le circolari n. 122/2020 e n. 33/2021.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n.1
Matricola Codice Fiscale Denominazione Periodi autorizzati Numero e data del decreto
6706252008 03520650486 1 C.I.S. COOP. ARL Dal 01-08-21 al 31-10-21 N. 179 del 16-12-21
9107723292 13017310155 A.F.V. BELTRAME ACCIAIERIE S.P.A Dal 02-06-20 al 01-06-21 N. 42 del 17-02-22
9107723292 13017310155 A.F.V. BELTRAME ACCIAIERIE S.P.A Dal 01-12-20 al 30-11-21 N. 43 del 17-02-22
4984147108 09426250966 A2A ENERGIEFUTURE S.P.A Dal 01-04-21 al 31-03-22 N. 27 del 09-02-22
Dal 01-02-20 al 22-03-20
2416387139 08311940962 ADELCHI FERRARI S.p.A N. 100 del 01-08-22
Dal 01-07-21 al 25-04-22
8144944453 09487630015 ALFA ROMEO S.P.A Dal 01-07-21 al 31-10-21 N. 36 del 17-02-22
Dal 01-12-19 al 31-03-20
4913065807 09965410153 ALTAECO S.p.A. N. 111 del 01-08-22
Dal 28-06-21 al 16-02-22
Dal 17-02-21 al 30-06-21
2111719295 07880310631 ARTEMIDE GLOBAL SERVICE srl Dal 17-02-21 al 31-08-21 N. 110 del 01-08-22
Dal 17-02-21 al 16-02-22
9501063921 00029780954 ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA SOCIETA' COOP. AGR. P.A Dal 01-07-21 al 31-12-21 N. 17 del 25-01-22
9501037766 00029780954 ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA SOCIETA' COOP. AGR. P.A Dal 09-07-21 al 31-12-21 N. 24 del 25-01-22
7900463944 08060100156 BETAFENCE ITALIA S.p.A. Dal 01-07-21 al 30-06-22 N. 96 del 01-08-22
8141707264 02113890012 BONI SpA Dal 01-01-21 al 31-08-21 N. 22 del 25-01-22
0919086278 06448400728 BRIO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE a r.l Dal 01-02-21 al 31-01-22 N. 109 del 01-08-22
7067070933 13843891006 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED Dal 01-05-20 al 30-09-20 N. 90 del 01-08-22
7067070933 13843891006 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED Dal 01-10-20 al 30-04-21 N. 91 del 01-08-22
7072350774 14340271007 CONSORZIO STABILE TEDESCHI SOC. CONSORTILE R.L Dal 01-04-21 al 30-06-21 N. 21 del 25-01-22
7072350774 14340271007 CONSORZIOSTABILE TEDESCHI SOC.CONSORTILE R.L. Dal 01-01-21 al 31-03-21 N. 20 del 25-01-22
7208686290 00310180351 COOPSERVICE SCPA Dal 07-10-21 al 28-02-22 N. 11 del 19-01-22
7208686290 00310180351 COOPSERVICE SCPA Dal 01-08-21 al 30-09-21 N. 12 del 19-01-22
7208686290 00310180351 COOPSERVICE SCPA Dal 01-10-21 al 31-12-21 N. 13 del 19-01-22
7208686290 00310180351 COOPSERVICE SCPA Dal 01-03-21 al 30-09-21 N. 9 del 19-01-22
8305411837 01654330222 DALDOSS ELEVETRONIC S.P.A Dal 22-09-21 al 24-12-21 N. 55 del 02-03-22
0919185379 13055211000 DIEM S.r.l Dal 23-11-21 al 30-11-21 N. 82 del 01-08-22
Dal 19-11-19 al 15-03-20
Dal 18-05-20 al 31-05-20
8121050401 07973780013 FCA ITALY S.p.A N. 72 del 26-05-22
Dal 13-08-20 al 30-08-20
Dal 01-07-21 al 27-10-21
8121050401 07973780013 FCA ITALY S.p.A Dal 01-07-21 al 23-09-21 N. 74 del 26-05-22
8121050401 07973780013 FCA ITALY S.p.A Dal 01-08-21 al 31-08-21 N. 76 del 26-05-22
8121050401 07973780013 FCA ITALY S.p.A Dal 01-07-21 al 30-04-22 N. 89 del 01-08-22
8126095652 05325740016 FCA SECURITY S.C.P.A Dal 01-09-21 al 31-10-21 N. 15 del 19-01-22
8126095652 05325740016 FCA SECURITY S.C.P.A Dal 28-08-21 al 31-10-21 N. 2 del 19-01-22
8126095652 05325740016 FCA SECURITY S.C.P.A Dal 27-08-21 al 31-10-21 N. 6 del 19-01-22
7072128337 10294081004 FCF MULTISERVICE SCARL Dal 01-05-21 al 31-07-21 N. 1 del 19-01-22
7072128337 10294081004 FCF MULTISERVICE SCARL Dal 01-08-21 al 31-12-21 N. 14 del 19-01-22
7072128337 10294081004 FCF MULTISERVICE SCARL Dal 04-02-21 al 30-04-21 N. 3 del 19-01-22
7072128337 10294081004 FCF MULTISERVICE SCARL Dal 01-07-21 al 30-09-21 N. 4 del 19-01-22
7072128337 10294081004 FCF MULTISERVICE SCARL Dal 01-02-21 al 30-06-21 N. 40 del 17-02-22
7072128337 10294081004 FCF MULTISERVICE Scarl Dal 01-02-21 al 30-04-21 N. 5 del 19-01-22
7072128337 10294081004 FCF MULTISERVICE SCARL Dal 01-07-21 al 30-06-22 N. 65 del 04-05-22
7072128337 10294081004 FCF MULTISERVICE SCARL Dal 01-08-21 al 31-12-21 N. 8 del 19-01-22
7072128337 10294081004 FCF MULTISERVICEScarl Dal 01-05-21 al 31-07-21 N. 10 del 19-01-22
7072128337 10294081004 FCF MULTISERVICESCARL Dal 01-10-21 al 31-01-22 N. 28 del 09-02-22
1706487021 02155540921 FULGENS S.R.L Dal 20-10-20 al 19-10-21 N. 32 del 09-02-22
Dal 02-08-19 al 15-03-20
1706487021 02155540921 FULGENS S.R.L N. 33 del 09-02-22
Dal 20-07-20 al 05-12-20
Dal 04-05-19 al 15-03-20
1706487021 02155540921 FULGENS S.R.L N. 45 del 17-02-22
Dal 20-07-20 al 06-09-20
Dal 01-12-20 al 30-04-21
7037821998 04856841004 G.R.C. IMPIANTI S.R.L N. 46 del 02-03-22
Dal 01-07-21 al 28-01-22
5136818947 04754201210 G.S.N S.R.L Dal 16-12-20 al 15-12-21 N. 47 del 02-03-22
Dal 01-02-21 al 30-06-21
7064620197 13358381005 Gestione Logistica Depositi S.r.l N. 19 del 25-01-22
Dal 01-09-21 al 30-11-21
Dal 30-12-19 al 22-03-20
5501811542 00113130827 GIUSEPPE DI MARIA SpA N. 80 del 26-05-22
Dal 24-05-20 al 04-07-20
Dal 01-01-20 al 30-03-20
2600028604 00110870193 I.M.L. S.R.L Dal 05-07-20 al 01-11-21 N. 79 del 26-05-22
Dal 01-07-21 al 20-11-21
7047403289 00051570893 ITALIANA PETROLI S.p.A Dal 03-08-20 al 04-12-21 N. 81 del 01-08-22
1205497228 01481210167 ITALPRESSE s.p.a Dal 01-07-20 al 28-02-21 N. 75 del 26-05-22
5007999935 02929550362 ITALTRACTOR ITM S.P.A Dal 01-01-20 al 13-03-20 N. 62 del 04-05-22
Matricola Codice Fiscale Denominazione Periodi autorizzati Numero e data del decreto
Dal 03-02-20 al 22-03-20
5007999935 02929550362 ITALTRACTOR ITM S.P.A N. 78 del 26-05-22
Dal 27-06-21 al 10-03-22
8141300456 09709770011 IVECO SpA Dal 11-01-21 al 31-12-21 N. 85 del 01-08-22
Dal 15-03-20 al 24-03-20
Dal 01-06-20 al 21-06-20
Dal 29-06-20 al 12-07-20
Dal 07-09-20 al 20-09-20
1313713724 91229420376 KEMET ELECTRONICS ITALIA SRL N. 63 del 04-05-22
Dal 05-10-20 al 11-10-20
Dal 19-10-20 al 08-11-20
Dal 21-12-20 al 07-02-21
Dal 01-07-21 al 25-12-21
4951147579 01156870584 KLM REALI LINEE AEREE OLANDESI Dal 01-04-21 al 31-12-21 N. 104 del 01-08-22
Dal 02-08-20 al 27-09-20
8124831896 01053770507 LEAR CORPORATION ITALIA a socio unico s.r.l. N. 97 del 01-08-22
Dal 28-06-21 al 25-02-22
3307732023 01053770507 LEAR CORPORATION ITALIA S.r.l Dal 16-08-21 al 15-04-22 N. 98 del 01-08-22
Dal 01-02-19 al 31-03-20
4946250000 09406110156 M.F. SERVIZI EDITORIALI S.R.L N. 67 del 04-05-22
Dal 14-09-20 al 14-12-20
4205001158 07929290018 MAGNA CLOSURES S.P.A Dal 03-03-21 al 12-02-22 N. 18 del 25-01-22
5138314757 07681460635 MAST S.p.A Dal 21-08-19 al 15-07-20 N. 92 del 01-08-22
5138314757 07681460635 MAST S.p.A Dal 16-07-20 al 15-12-20 N. 93 del 01-08-22
5138314757 07681460635 MAST S.p.A Dal 16-12-20 al 12-07-21 N. 94 del 01-08-22
Dal 01-02-19 al 31-03-20
9501037766 08931350154 MF SERVICE S.R.L N. 26 del 09-02-22
Dal 14-09-20 al 19-12-20
7059264186 10332821007 MICRO CENTER S.R.L Dal 01-07-21 al 30-06-22 N. 56 del 02-03-22
Dal 11-03-20 al 22-03-20
Dal 25-07-20 al 30-08-20
8111052310 00482950011 MOGAR S.R.L N. 77 del 26-05-22
Dal 21-12-20 al 10-01-21
Dal 01-07-21 al 20-04-22
8130959995 05002211000 NUOVA EDITORIALE SPORTIVA RSr.l.- siglabile NES Dal 01-07-21 al 31-10-21 N. 87 del 01-08-22
8130959995 05002211000 NUOVA EDITORIALE SPORTIVA S.r.l.- siglabile NES Dal 01-11-21 al 31-12-21 N. 108 del 01-08-22
8137006876 00491030011 OFFICINE METALLURGICHE G. CORNAGLIAS.p.A Dal 20-07-20 al 19-07-21 N. 99 del 01-08-22
1200240137 00794050161 OROBICA PESCA S.r.l Dal 16-11-20 al 30-04-21 N. 103 del 01-08-22
1318865552 03722971201 REKEEP RAIL S.R.L Dal 01-03-21 al 04-04-21 N. 35 del 17-02-22
1318865552 03722971201 REKEEP RAIL S.R.L Dal 01-03-21 al 04-04-21 N. 37 del 17-02-22
8307847337 02431730221 ROSENBAUER ROVERETO S.R.L Dal 04-10-21 al 26-02-22 N. 58 del 02-03-22
4988582095 10527400963 SALVATTI TRASPORTI S.r.l Dal 30-11-21 al 29-11-21 N. 86 del 01-08-22
6706007134 04766620282 SERVICE KEY SPA Dal 01-11-21 al 28-02-22 N. 53 del 02-03-22
8117602876 01047730013 SIRENA S.P.A Dal 06-09-21 al 05-02-22 N. 54 del 02-03-22
6706253513 06106180489 SISTEMI INTEGRATI S.R.L Dal 01-02-21 al 30-06-21 N. 38 del 17-02-22
6706253513 06106180489 SISTEMI INTEGRATI S.R.L Dal 01-08-21 al 31-10-21 N. 39 del 17-02-22
6706253513 06106180489 SISTEMI INTEGRATI S.R.L Dal 01-07-21 al 30-06-22 N. 41 del 17-02-22
6706253513 06106180489 SISTEMI INTEGRATI S.R.L Dal 01-11-21 al 28-02-22 N. 66 del 04-05-22
7003087445 02418530586 SocietéAir France s.a Dal 01-04-21 al 31-12-21 N. 105 del 01-08-22
Dal 01-12-20 al 30-11-21
0920587744 05636330721 T.D.S. GROUP S.C.A.R.L. N. 182 del 16-12-21
Dal 01-12-20 al 30-11-21
7064520389 10339361007 TEDESCHI S.r.l Dal 01-04-21 al 30-06-21 N. 107 del 01-08-22
7064520389 10339361007 TEDESCHI s.r.l Dal 01-01-21 al 31-03-21 N. 88 del 01-08-22
7063551593 13031431003 TIRRENO LOGISTICA S.C.A.R.L Dal 01-02-20 al 13-10-20 N. 30 del 09-02-22
7063551593 13031431003 TIRRENO LOGISTICA S.C.A.R.L. Dal 14-10-20 al 30-04-21 N. 31 del 09-02-22
3015149140 01502660507 UNILABEL S.r.l Dal 13-09-21 al 06-03-22 N. 113 del 02-08-22
0301900599 00693740425 WHIRLPOOL EMEA S.p.A. Dal 01-07-20 al 09-07-20 N. 71 del 26-05-22
2208717465 10902830966 ZENITH SERVICES GROUP S.P.A Dal 01-11-21 al 28-02-22 N. 64 del 04-05-22
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37351
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro,
per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1,
del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 863/1984 – art. 21, c.1, lett. c) del D. Lgs. n.
148/2015. Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle
Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2021
Denominazione abbreviata SGRAVI CTR.CONTR.SOLID.ART.1.L.863/84-ANNO 2021.
Validità e Movimentabilità 02/2023 - P10
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 40/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.