Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI) per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici erogati ai giornalisti. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI) per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici erogati ai giornalisti. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 19/04/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 42
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA
STAMPA ITALIANA (FNSI) per la riscossione delle quote associative
sui trattamenti pensionistici erogati ai giornalisti. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per
l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione
sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI), per la
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione e decorrenza della delega
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
6. Misura del contributo sindacale
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Controlli a campione e applicazione di penali
11. Codice INPS
12. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 28 febbraio 2023, l’Istituto ha sottoscritto una convenzione con l’Organizzazione
sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI), adottata con la
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 233 del 23 novembre 2022, per la
riscossione dei contributi sindacali dovuti dai giornalisti titolari di prestazioni pensionistiche
(Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2025 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio
su richiesta della Federazione sindacale da far pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica
certificata (PEC), almeno entro il mese di giugno 2025. Alla data di scadenza, in mancanza di
tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà
l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori
comunicazioni.
L’INPS si riserva la facoltà di disdettare la convenzione, con preavviso da comunicare tramite
posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31
dicembre 2025, qualora ritenga necessaria l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
Di seguito si illustrano le principali disposizioni della convenzione in oggetto.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’articolo 1, comma 103, ha disposto, con effetto dal 1°
luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva dell’AGO, il trasferimento della funzione
previdenziale svolta dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni
Amendola” (INPGI) all’INPS, che pertanto succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
A seguito del subentro dell’INPS nella gestione delle competenze previdenziali dei giornalisti
titolari di rapporto di lavoro subordinato, la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA
ITALIANA (FNSI) ha chiesto all’Istituto la prosecuzione del servizio di esazione delle trattenute
sulle prestazioni pensionistiche, precedentemente svolto dall’INPGI.
Pertanto, l’Istituto ha proceduto al convenzionamento per la riscossione delle quote associative
sulle prestazioni pensionistiche dei giornalisti, effettuando un servizio di riscossione analogo a
quello svolto ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.
In base all’articolo 1 della convenzione possono avvalersi del servizio, mediante rilascio di
delega volontaria, i giornalisti titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nonché di pensioni in cumulo
e totalizzazione con una quota attribuita in qualità di giornalisti. In tale caso la trattenuta è
applicata, comunque, sull’intero importo della pensione complessivamente spettante al
giornalista e nella misura indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa.
3. Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione a effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di
apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni
necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dal giornalista titolare della pensione e
riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione e decorrenza della delega
L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa,
presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di
decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le
stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, la FNSI
invia all’Istituto, in modalità telematica e secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS, i dati
della delega, allegando, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento
d’identità del pensionato in corso di validità.
La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dal
primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
La FNSI, sia che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di
prestazione sia su prestazione già erogata dall’Istituto, per consentire le eventuali verifiche da
parte dell’INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione
sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega
sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità. La
conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento,
la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme
di sicurezza.
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e la
FNSI.
Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto
deve essere inoltrata alla Federazione stessa.
La FNSI, per conto e nell’interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta dello stesso,
dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno
in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato, che la comunica all’Istituto
attraverso la Federazione, secondo le modalità concordate con l’INPS.
L’associato può, comunque, comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la
delega per la riscossione della quota associativa, indicando la FNSI e gli estremi di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più breve tempo
possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione alla Federazione stessa.
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione.
Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale sia già attiva una
delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta
dalla revoca di quella già esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale
revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del pensionato revocante in corso di
validità.
La FNSI, qualora acquisisca una revoca contestualmente a una nuova delega, deve trasmettere
in formato digitale sia la nuova delega che la revoca della precedente e conservare entrambi
gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel
precedente paragrafo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha
inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
6. Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale da trattenere in misura uguale per tutti gli iscritti,
riportato nel testo di delega, è attualmente stabilito in misura pari allo 0,3 per cento
dell’importo lordo delle singole rate di pensione, esclusa la tredicesima.
La comunicazione da parte dell’Organizzazione sindacale della variazione della misura del
contributo associativo deve essere comunicata all’Istituto entro e non oltre il 30 settembre di
ciascun anno. Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo, e non potrà essere
modificato nel corso dell'anno.
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e la FNSI.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame la FNSI
corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della
convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
c) euro 0,34 per la revoca della delega cartacea (residuale);
d) euro 0,16 per la gestione delega.
È a carico della FNSI, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione in commento non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l’associato e la FNSI e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, la FNSI esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti
rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della
delega, nelle quali la FNSI risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente
instauratosi, questa è obbligata a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi, comunque, derivante
dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della
convenzione da creditori della FNSI o di strutture ad essa associate, anche in relazione a
pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
La FNSI è tenuta inoltre al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese
sostenute dall’INPS laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di
controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai rapporti intercorrenti
tra gli associati e la FNSI stessa. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto
dalla vigente normativa sui compensi professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
All’articolo 12, la convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere
unilateralmente dalla medesima in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nella
convenzione stessa a carico della FNSI, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni
sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo della Federazione o sul legittimo esercizio
dei poteri statutari oppure qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per
le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che
rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo
convenzionale. L’istituto ha altresì la facoltà di recedere unilateralmente qualora il servizio di
riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e
imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale
e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica alla FNSI, motivandola,
la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la FNSI ha facoltà di
comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
• perdita da parte della FNSI dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della
convenzione;
• mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante
della stessa;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero
di altre Amministrazioni pubbliche da parte della FNSI;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti della FNSI e/o del suo legale
rappresentante o di altri titolari di cariche, da parte delle competenti Autorità giudiziarie o
amministrative;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella Convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della Convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali da parte delle Autorità competenti nei confronti delle
persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto della FNSI, per fatti compiuti
nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni, che possano pregiudicare il regolare
svolgimento delle attività convenzionate;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico della FNSI, indicati nell’articolo 13 della convenzione
in materia di protezione dei dati personali;
. perdita, in capo alla FNSI, della capacità generale a stipulare con la pubblica
Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la
pubblica Amministrazione;
• ove siano applicate alla Federazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale
delle quote sindacali alla stessa riversate, nell’anno di riferimento.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà alla FNSI,
mediante PEC, la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1456 del codice civile.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione
della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici
procedurali.
La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione
ove la FNSI sia sottoposta a indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie per
fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le suddette comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati alla FNSI, si riserva di
sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe alla riscossione del
contributo associativo trasmesse dalla Federazione stessa.
In aggiunta, l’Istituto sottopone a verifica le deleghe che all’atto dell’acquisizione telematica
determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati
inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto e attinenti al pensionato che ha rilasciato
la delega.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, la FNSI è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni
dalla richiesta, inoltrata via PEC dall’Istituto, la documentazione cartacea in originale (delega,
copia del documento d’identità e altra documentazione del pensionato) che la stessa ha
l’obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente
paragrafo 4).
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it, e solo nei casi ritenuti necessari dall’Istituto verrà
richiesto l’invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà
all’applicazione di penali commisurate alla gravità dell’inadempimento, così come graduate
nell’articolo 10 della convenzione.
Nell’eventualità in cui siano applicate alla FNSI penali per un ammontare superiore al 10% del
totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, alla Federazione medesima, la
convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate
nel precedente paragrafo.
11. Codice INPS
Il codice INPS assegnato è CZ.
12. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle
pensioni per conto dell’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA
ITALIANA (FNSI), si istituiscono i seguenti conti:
GPA25836 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno
in corso;
GPA27836 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni
precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici
di rendicontazione delle pensioni pagate.
È, inoltre, istituito il seguente nuovo conto:
GPA11836 - per la rilevazione del debito verso la Federazione per i contributi sindacali
trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore della medesima Federazione sono da imputare al conto già in uso
GPA35041.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni
sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Federazione saranno definiti, come di consueto,
direttamente dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE SUI
TRATTAMENTI PENSIONISTICI EROGATI AI GIORNALISTI
TRA
- Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via
Ciro il Grande n. 21 - codice fiscale 80078750587 legalmente rappresentato dal
Presidente Prof. Pasquale Tridico
;
E
- la Federazione Nazionale della Stampa italiana (FNSI) con sede in Roma,
Corso Vittorio Emanuele II n. 349 - codice fiscale 01407030582 legalmente
rappresentata dal Segretario generale Dott. Raffaele Lorusso
(di seguito denominato FNSI o Federazione ovvero, congiuntamente all Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, le Parti );
VISTI
- l art. 1, comma 103, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- l art. 38 dello Statuto della FNSI del 19 aprile 2017;
- i CCNL sottoscritti dalla FNSI;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale
sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il Regolamento UE ;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei
dati personali , come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito, per brevità, il Codice ;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015,
n. 393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali
tra PP.AA. ;
- la nota n. 13178 del 30 settembre 2022, con la quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha espresso parere favorevole circa la possibilità per l Istituto di
procedere alla stipula della Convenzione per la riscossione delle quote associative
sulle prestazioni pensionistiche dei giornalisti e, contemporaneamente, ha
sollecitato una verifica del regolare adempimento delle obbligazioni nascenti dalla
convenzione precedentemente in essere fra INPGI e FNSI;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 233 del 23 novembre
2022, con la quale è stata adottata la Convenzione per la disciplina delle attività di
riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici erogati ai giornalisti;
CONSIDERATO
- che l INPGI, con nota n. 202 del 17/10/2022, ha confermato il regolare svolgimento
nel tempo del servizio di riscossione con rispetto da ambo le parti delle obbligazioni
assunte;
- che il servizio di esazione sopra indicato non interferisce con le attività istituzionali
dell Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall Istituto ai sensi della presente
Convenzione, è necessario che la Federazione risulti tempo per tempo in regola
con l assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell Istituto;
- che il servizio erogato dall Istituto, stante la tipologia di attività richiesta, sarà
disciplinato in analogia con quanto previsto dall art. 23-octies del decreto-legge 30
giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n.
485;
- che, in particolare, per quanto attiene all Inps, sussiste una base giuridica
legittimante il trattamento dei dati personali, nei termini di cui all art. 6 del
Regolamento UE e all art. 2-ter del Codice, avuto specifico riferimento all articolo
23-octies sopra citato.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
La FNSI affida all INPS la riscossione dei contributi sindacali che i propri associati
possono versare, tramite l Istituto, in quanto titolari di pensione diretta, indiretta o
di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti.
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi associativi, di cui al precedente articolo 1, sarà
effettuata dall'INPS a favore della FNSI mediante trattenuta effettuata all atto di
pagamento delle singole rate di prestazione pensionistica.
A tal fine, l INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali
telematici al fine di consentire la consultazione dell importo della quota associativa
ad essi trattenuta e della denominazione della Federazione destinataria della
suddetta quota.
ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo
La misura del contributo, da trattenere in misura uguale per tutti gli iscritti, sarà
espressamente indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa.
Sarà cura della FNSI comunicare tale misura all INPS - Direzione centrale
Organizzazione - nonché ogni eventuale, successiva variazione.
Nel contempo, la stessa FNSI si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari
delle deleghe, idonea comunicazione riguardo alle suddette variazioni della quota
associativa.
La comunicazione della variazione della misura del contributo associativo deve
essere comunicata all Istituto entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo, e non potrà essere
modificato nel corso dell'anno.
ARTICOLO 4
Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa
L'autorizzazione ad effettuare la trattenuta, di cui all'articolo 2 del presente accordo,
avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all INPS.
La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso
Istituto, deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare
gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Per i pensionati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota
associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per
analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui all articolo 4 del D.P.R. 20 dicembre
2000, n. 445. I moduli per l autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti
dall articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000 sono disponibili nella procedura
informatica Gestione deleghe .
La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla
domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione
stessa. L invio dei dati della delega all INPS avviene nella stessa modalità d invio
della domanda di prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere,
la FNSI invia all INPS, con modalità telematica, i dati della delega ed allega in
formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d identità del
pensionato.
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produce i suoi effetti a
partire dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata
corrente.
L INPS dà comunicazione al pensionato, in modalità telematica, dell avvenuta
acquisizione in procedura della delega alla riscossione delle quote associative.
La FNSI, nell acquisire la delega alla riscossione, sia contestualmente alla richiesta
di prestazione sia su prestazione già erogata dall Istituto, deve custodire, in formato
cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in
materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di
prescrizione, l originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento
pensionistico e copia del documento d identità, al fine di consentire le eventuali
verifiche da parte dell INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà
assicurare l identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua
integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle
norme di sicurezza.
La FNSI, per conto e nell interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta dello
stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente
rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato.
È ammessa un unica delega su singola prestazione.
ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra
l'associato e la FNSI e, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione
dell associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata alla suindicata
Federazione.
La comunicazione all Istituto della revoca può essere effettuata dall associato
attraverso la Federazione secondo le modalità concordate con l Istituto.
L associato può comunicare direttamente all INPS la sua volontà di revocare la
delega per la riscossione della quota associativa, indicando la Federazione FNSI e
gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso
l Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla elaborazione della richiesta ed
alla comunicazione alla FNSI.
L Istituto dà comunicazione dell acquisizione in procedura della revoca per
riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca ed alla FNSI.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire
dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative
L'INPS versa alla FNSI acconti mensili per i contributi riscossi.
Tali acconti sono commisurati al 98% (novantotto%) dell'importo delle trattenute
disposte sulle pensioni in pagamento.
Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il
giorno 7 dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno
bancabile successivo.
L eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione
telematica alla FNSI.
I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la
somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza
gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di
riferimento, fatti salvi quelli conseguenti ad informazioni non pervenute in tempo
utile, che sono definiti successivamente.
L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto
dei costi di cui al successivo articolo 7.
Qualora l importo dell acconto periodico dovuto alla FNSI risulti inferiore ad Euro
50,00 (cinquanta/00), l Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al
raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
Le rimesse monetarie alla FNSI, conseguenti all'applicazione della presente
Convenzione, sono effettuate dall INPS su apposito conto corrente bancario indicato
dalla Federazione con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità
telematiche indicate dall Istituto.
L Istituto è esentato da ogni verifica riguardo alla correttezza di tale dato e,
conseguentemente, da ogni responsabilità riguardo all eventuale mancato accredito
di somme a favore della Federazione conseguente all erronea comunicazione da
parte di quest ultima del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte della Federazione,
della regolarità contributiva nei confronti dell Istituto, che verrà effettuata
attraverso la procedura Durc Online annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso
di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento Verifica regolarità
contributiva , ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le
modalità indicate, le rimesse monetarie alla Federazione sono sospese in attesa
della regolarizzazione della posizione contributiva. In tali casi, la regolarizzazione
avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, di cui al comma
precedente, dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà
operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione alla Federazione.
ARTICOLO 7
Costi e fatturazione
La FNSI prende espressamente atto e accetta che l espletamento del servizio
oggetto della presente Convenzione comporta per l Istituto la gestione e lo sviluppo
di procedure amministrative ed informatiche.
La FNSI si impegna a rimborsare all INPS gli oneri sostenuti per l espletamento del
servizio oggetto della presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate
ai commi seguenti.
Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle pensioni di cui alla presente
Convenzione, la FNSI corrisponde all Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi
all attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della
Convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
c) euro 0,34 Revoca delega cartacea (residuale);
d) euro 0,16 Gestione delega.
Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dalla FNSI mediante
bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di
Roma, conto corrente intestato all Istituto contraddistinto dall IBAN
IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: FNSI costo attivazione
convenzione riscossione contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche. . La
ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all Istituto prima della sottoscrizione
della presente Convenzione.
Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è trattenuto
sul versamento del mese di maggio dellanno successivo.
Qualora l importo di tale versamento non consenta di recuperare l intera somma, si
procederà ad effettuare l imputazione del costo annuale residuo sui versamenti
successivi, fino a copertura dell intero corrispettivo.
I corrispettivi di cui alla lettera c) e d) sono trattenuti di norma all atto della
definizione dei rapporti finanziari dell anno di riferimento.
L Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di cui alle precedenti
lettere b), c) e d), quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica
riferite all anno precedente.
L eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione alla FNSI, a seguito
della quale la Federazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua
ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.
È a carico della FNSI ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
L Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in
applicazione dell articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
ARTICOLO 8
Fornitura dati
L'INPS mette a disposizione della FNSI, nell area Servizi per i sindacati del sito
www.inps.it ovvero attraverso altro servizio che dovesse allo scopo essere
sviluppato, i dati di seguito indicati:
- elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali viene effettuata la
trattenuta a favore della Federazione;
- elenco delle movimentazioni mensili relative alla Federazione, con evidenza delle
diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione, deleghe revocate,
nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su altre
sedi INPS.
La FNSI può consultare inoltre i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell Istituto e
le fatture relative al costo del servizio.
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.
Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convezione, nei limiti di quanto
disposto dal precedente articolo 1, la FNSI viene abilitata ad accedere, tramite
autenticazione, nell area del sito www.inps.it Servizi per i sindacati .
La Federazione fornisce all Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di
identità, dei soggetti da autorizzare all utilizzo della suddetta applicazione.
L INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire la FNSI tra le
organizzazioni abilitate all utilizzo dell applicazione e ad abilitare gli operatori ad
accedere alla funzionalità.
È fatto obbligo alla FNSI di informare i propri associati circa il trattamento oggetto
della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell esercizio dei diritti loro
spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 13.
I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in
conformità all articolo 32 del Regolamento UE e all articolo 2-ter del Codice, nonché
al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante Misure di sicurezza
e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni ,
debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.
ARTICOLO 9
Verifiche
L INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l 1% (con
arrotondamento allunità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo
associativo trasmesse dalla FNSI. Dette verifiche sono effettuate secondo modalità
e tempi definiti dall Istituto e comunicati da quest ultimo alla Federazione.
In aggiunta alle verifiche previste dal comma precedente, l'INPS sottopone a verifica
le deleghe per le quali, all atto dell acquisizione telematica, è intervenuto il blocco
funzionale dell operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati
inseriti e quelli presenti nella banca dati dell Istituto, attinenti al pensionato che ha
rilasciato la delega. In tal caso la procedura emette un messaggio di alert , che
determina automaticamente l invio della richiesta di documentazione di cui alla
procedura di verifica esposta successivamente.
L'INPS pone in essere, inoltre, ogni opportuno controllo sulle deleghe segnalate dalle
Autorità competenti seguendo la medesima procedura di verifica.
Per consentire l espletamento delle verifiche, la FNSI è tenuta a trasmettere entro
30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall Istituto con PEC, la delega in
originale e la copia del documento d identità nonché di altra documentazione del
pensionato, conservata, ai sensi dell articolo 4, all atto dell acquisizione telematica
della delega medesima.
La documentazione richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC al
seguente indirizzo: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it e solo nei casi ritenuti
necessari dall Istituto verrà richiesto l invio tramite raccomandata alla Direzione
centrale Organizzazione dell INPS, via Ciro il Grande 21, 00144 ROMA. La scansione
di tale documentazione, inviata tramite PEC, dovrà essere necessariamente
leggibile.
Qualsiasi altra comunicazione o quesito dovrà essere inviato alla casella mail:
verificadeleghequoteassociative@inps.it.
La FNSI, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia della
documentazione trasmessa all Istituto unitamente alla nota di prelievo contenente
gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.
Eseguita la verifica riguardante la singola delega, l INPS ne trasmette l esito
motivato alla FNSI.
Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, la FNSI ha facoltà
di comunicare all INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di
ulteriore documentazione.
Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l INPS comunica alla FNSI la
conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali
osservazioni.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Penali
Nel caso in cui dalle verifiche di cui all articolo precedente emergano irregolarità
nella documentazione trasmessa dalla FNSI, l INPS applica il seguente sistema di
penali graduate e commisurate alla reiterazione dell irregolarità riscontrata:
1.Delega alla riscossione della quota associativa per la quale, all atto
dell acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell operatore
sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti
nella banca dati dell Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che
costituiscono una percentuale di irregolarità fino all 1% (con arrotondamento
all unità superiore) del volume totale delle deleghe acquisite dalla FNSI, la penale è
pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità
fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una
percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
2. Delega priva di firma.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione, che
costituiscono una percentuale di irregolarità fino all 1% (con arrotondamento
all unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad
euro 58,00;
per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale
è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di
irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
3. Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso
dal dichiarante, in assenza dell autenticazione della firma resa ai sensi
dell articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso
dal dichiarante e in assenza dell autenticazione della firma resa ai sensi dell articolo
21, comma 2, del D.P.R. 445/2000, che costituiscono una percentuale di irregolarità
fino all 1% (con arrotondamento all unità superiore) del volume totale delle deleghe
campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una
percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe
che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari
ad euro 174,00.
4. Deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del
cittadino, alle competenti autorità, compreso l INPS.
Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma apocrifa
oggetto di formale denuncia da parte del cittadino alle competenti autorità,
compreso l INPS, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all 1% (con
arrotondamento all unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la
penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di
irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che
costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad
euro 174,00.
5. Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte della FNSI, di
documentazione richiesta dall'INPS.
Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della
documentazione richiesta dall'INPS, che costituiscono una percentuale fino all 1%
(con arrotondamento all unità superiore) del volume totale delle deleghe
campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che costituiscono una
percentuale fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni che
costituiscono oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno
dell anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione
degli importi delle penali.
La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del versamento
del primo acconto utile, ai sensi dell articolo 1252 c.c., salvo procedere alla
compensazione con l acconto delle quote del mese successivo qualora non vi sia
copertura della sommatoria delle penali applicate.
L Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo articolo 12, alla risoluzione
della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di
riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10%
dell ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell anno di
riferimento, alla FNSI.
ARTICOLO 11
Clausola di salvaguardia
L INPS è esonerato e la FNSI lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi
responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente
Convenzione.
In specie, l Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di
pignoramento, eseguito da creditori della Federazione stipulante, sulle somme
oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o
già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.
L Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all articolo 1 e la
FNSI.
Pertanto, la FNSI esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai
suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni
sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota
associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare
all interessato la ritenuta operata.
La FNSI è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle
spese sostenute dall Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in
giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all articolo 1 e la FNSI. Le spese di cui
sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa
sui compensi professionali.
ARTICOLO 12
Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione
L Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione
in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico della FNSI e
in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:
a) uso della denominazione, dell acronimo, del logo della Federazione;
b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi associativi per il
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino
di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non
sia possibile applicare le disposizioni di cui all articolo 15 e che rendano opportuna
o necessaria, nell interesse dell INPS, l adozione di un nuovo testo
convenzionale.
La FNSI si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche
indicate dall Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche
rappresentative e ai relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente
Convenzione, nonché a produrre l eventuale documentazione a supporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l INPS
comunica alla FNSI la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la FNSI ha facoltà
di comunicare all INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di
relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l INPS comunica alla FNSI il recesso
unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e
dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la
volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di
recesso a favore della FNSI, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far
pervenire all INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Considerato che la FNSI è tenuta alla diligenza professionale di cui all art. 1176,
comma 2, c.c., l INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto
della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall art. 1456 c.c.,
nei seguenti casi:
a) perdita da parte della FNSI dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della presente Convenzione;
b) mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla
Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante
dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato (Allegato A) che
costituisce parte integrante della presente Convenzione;
c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno
dell Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili alla FNSI;
d) eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti della FNSI e/o del suo legale
rappresentante o di altri titolari di cariche della Federazione, da parte delle
competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
f) mancato rispetto della buona fede nell esecuzione della presente Convenzione,
con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa
conferiti;
g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità,
riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo
Statuto della Federazione, per fatti compiuti nella qualità e nell esercizio delle
proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività
convenzionate;
h) mancato rispetto degli obblighi, a carico della FNSI, indicati nel successivo
articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
i) perdita, in capo alla FNSI, della capacità generale a stipulare con la Pubblica
Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell articolo 80 del decreto
legislativo n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
j) ove siano applicate alla Federazione penali per un ammontare superiore al 10%
del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, alla Federazione
sindacale stessa.
All atto dell acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione
sopraelencate, l INPS comunicherà alla FNSI la propria volontà di avvalersi della
risoluzione, ai sensi e per gli effetti dellart. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica
Certificata (PEC).
La cessazione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, a seguito della
risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto
conto dei tempi tecnici procedurali.
L Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l efficacia della presente
Convenzione ove la Federazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle
competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera
patrimoniale.
Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l Istituto disponga la
sospensione dell efficacia della Convenzione, esso ne dà immediata comunicazione
alla FNSI.
La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte
della Federazione, della relativa comunicazione sino all esito degli accertamenti di
cui al comma 10, che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle
procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha
determinato la sospensione, l INPS procede ad informare la FNSI.
Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere
in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato (Allegato A) di cui al comma 7, lett. B.
La dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della
Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento
del sottoscrittore in corso di validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC).
ARTICOLO 13
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel
rispetto di quanto previsto dall articolo 4 del Regolamento UE.
I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE e al
Codice - esclusivamente nell ambito delle regole e per le specifiche finalità previste
nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed
è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza
e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del
citato Regolamento UE.
Le Parti hanno l obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o
comunque, a conoscenza nel corso dell esecuzione del presente accordo e di non
divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione - al di fuori dei casi
previsti dalla legge - se non per le esigenze strettamente connesse all esecuzione
delle attività e dei trattamenti convenuti.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza
e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla
protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle
informazioni, compresa la protezione, mediante l adozione di misure tecniche e
organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti,
la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell articolo 32 del
Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
I Titolari del trattamento garantiscono che l accesso alle informazioni è consentito
esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del
trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al
trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-
quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la
propria responsabilità e nell ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire
precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente
designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali
in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del
principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito
dall art. 5 del Regolamento UE.
Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli
interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della
presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli
articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare nell espletamento di eventuali attività di
controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo
preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad
offrire la propria collaborazione nell espletamento delle suddette attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all altra le violazioni di dati o
incidenti informatici eventualmente occorsi nell ambito dei trattamenti effettuati,
che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun
Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. data
breach al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente
all Interessato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.
ARTICOLO 14
Entrata in vigore e durata
La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale, ha durata fino al 31
dicembre 2025 e può essere rinnovata, per una sola volta, per un ulteriore triennio.
La FNSI, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio
successivo, deve inoltrare all Istituto apposita istanza, a mezzo posta elettronica
certificata (P.E.C.), entro il mese di giugno 2025.
In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento della
Federazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza
la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino
al 31 dicembre 2028.
L Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da
comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi prima della
data di scadenza del 31 dicembre 2025, qualora ritenga necessaria l adozione di un
nuovo testo convenzionale.
ARTICOLO 15
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata
esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della
sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in
materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno
al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 16
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa
comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di
Roma.
ARTICOLO 17
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la
normativa vigente.
ARTICOLO 18
Oneri fiscali
Il versamento per limposta di bollo a carico della FNSI dovrà essere effettuato
mediante il modello F24 sezione erario codice tributo 1552. Copia della quietanza
di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente
sottoscritta.
Il Presidente dell'Istituto Nazionale della Il Rappresentante legale
Previdenza Sociale (INPS) Federazione Nazionale della Stampa
italiana (FNSI)
Prof. Pasquale Tridico Dott. Raffaele Lorusso
Firmato digitalmente da:
RAFFAELE LORUSSO
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Federazione
dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni
contenute nei seguenti articoli della Convenzione: art. 1 (Oggetto), art. 2 (Modalità
di riscossione), art. 3 (Determinazione della quota del contributo associativo), art.
4 (Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa), art. 5 (Revoca della
delega alla riscossione della quota associativa), art. 6 (Modalità di versamento delle
quote associative), art. 7 (Costi e fatturazione), art. 8 (Fornitura dati), art. 9
(Verifiche), art. 10 (Penali), art. 11 (Clausola di salvaguardia), art. 12 (Recesso,
risoluzione e sospensione della Convenzione), art. 14 (Entrata in vigore e durata),
art. 15 (Revisioni e integrazioni), art. 16 (Foro competente), art. 17 (Rinvio alla
normativa vigente), art. 18 (Oneri fiscali).
Il Rappresentante legale
Federazione Nazionale della Stampa
italiana (FNSI)
Dott. Raffaele Lorusso
Firmato digitalmente da:
RAFFAELE LORUSSO
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo V
variazione
Codice conto GPA25836
Contributi sindacali trattenuti per conto di
Denominazione completa
FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA
(FNSI), sui trattamenti pensionistici pagati ai
giornalisti nell’anno in corso
CTR SIND C/FNSI PENS.GIORN. A.C.
Denominazione abbreviata
Validità Movimentabilità 03/2023 – automatizzata P10
Capitolo 2E4122007
Tipo V
variazione
Codice conto GPA27836
Contributi sindacali trattenuti per conto di
Denominazione completa
FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA
(FNSI), sui trattamenti pensionistici pagati ai
giornalisti negli anni precedenti
CTR SIND C/FNSI PENS.GIORN. A.P.
Denominazione abbreviata
Validità Movimentabilità 03/2023 – automatizzata P10
Capitolo 2E4122007
Tipo I
variazione
Codice conto GPA11836
Debito verso FEDERAZIONE NAZIONALE
Denominazione completa
STAMPA ITALIANA (FNSI), per contributi
sindacali trattenuti sui trattamenti pensionistici
pagati ai giornalisti
DEB/FNSI CTR.SU PENS. GIORNALISTI
Denominazione abbreviata
Validità Movimentabilità 03/2023 – automatizzata P10
Capitolo 2U4121007
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 42/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.