Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 42/2023

Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI) per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici erogati ai giornalisti. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 18/04/2023 In vigore dal: 18/04/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI) per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici erogati ai giornalisti. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 19/04/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 42 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI) per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici erogati ai giornalisti. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Revoca della delega: decorrenza e validità 6. Misura del contributo sindacale 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione 10. Controlli a campione e applicazione di penali 11. Codice INPS 12. Istruzioni contabili 1. Premessa In data 28 febbraio 2023, l’Istituto ha sottoscritto una convenzione con l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI), adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 233 del 23 novembre 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai giornalisti titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1). La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2025 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su richiesta della Federazione sindacale da far pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno entro il mese di giugno 2025. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni. L’INPS si riserva la facoltà di disdettare la convenzione, con preavviso da comunicare tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2025, qualora ritenga necessaria l’adozione di un nuovo testo convenzionale. Di seguito si illustrano le principali disposizioni della convenzione in oggetto. 2. Soggetti che possono rilasciare la delega La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’articolo 1, comma 103, ha disposto, con effetto dal 1° luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva dell’AGO, il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) all’INPS, che pertanto succede nei relativi rapporti attivi e passivi. A seguito del subentro dell’INPS nella gestione delle competenze previdenziali dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato, la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI) ha chiesto all’Istituto la prosecuzione del servizio di esazione delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche, precedentemente svolto dall’INPGI. Pertanto, l’Istituto ha proceduto al convenzionamento per la riscossione delle quote associative sulle prestazioni pensionistiche dei giornalisti, effettuando un servizio di riscossione analogo a quello svolto ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485. In base all’articolo 1 della convenzione possono avvalersi del servizio, mediante rilascio di delega volontaria, i giornalisti titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nonché di pensioni in cumulo e totalizzazione con una quota attribuita in qualità di giornalisti. In tale caso la trattenuta è applicata, comunque, sull’intero importo della pensione complessivamente spettante al giornalista e nella misura indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa. 3. Modalità di rilascio della delega L’autorizzazione a effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS. La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal giornalista titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. 4. Presentazione e decorrenza della delega L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione. Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, la FNSI invia all’Istituto, in modalità telematica e secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS, i dati della delega, allegando, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d’identità del pensionato in corso di validità. La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente. La FNSI, sia che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata dall’Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità. La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza. 5. Revoca della delega: decorrenza e validità Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e la FNSI. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata alla Federazione stessa. La FNSI, per conto e nell’interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato, che la comunica all’Istituto attraverso la Federazione, secondo le modalità concordate con l’INPS. L’associato può, comunque, comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando la FNSI e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione alla Federazione stessa. Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale sia già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del pensionato revocante in corso di validità. La FNSI, qualora acquisisca una revoca contestualmente a una nuova delega, deve trasmettere in formato digitale sia la nuova delega che la revoca della precedente e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4. L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata. La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata. 6. Misura del contributo sindacale L’ammontare del contributo sindacale da trattenere in misura uguale per tutti gli iscritti, riportato nel testo di delega, è attualmente stabilito in misura pari allo 0,3 per cento dell’importo lordo delle singole rate di pensione, esclusa la tredicesima. La comunicazione da parte dell’Organizzazione sindacale della variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all’Istituto entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo, e non potrà essere modificato nel corso dell'anno. 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e la FNSI. Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame la FNSI corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati: a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima; b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione; c) euro 0,34 per la revoca della delega cartacea (residuale); d) euro 0,16 per la gestione delega. È a carico della FNSI, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione. 8. Clausola di salvaguardia Dall’applicazione della convenzione in commento non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e la FNSI e alle vicende ad esso relative. Pertanto, la FNSI esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, nelle quali la FNSI risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, questa è obbligata a rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi, comunque, derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori della FNSI o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. La FNSI è tenuta inoltre al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’INPS laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la FNSI stessa. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali. 9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione All’articolo 12, la convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla medesima in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nella convenzione stessa a carico della FNSI, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo della Federazione o sul legittimo esercizio dei poteri statutari oppure qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale. L’istituto ha altresì la facoltà di recedere unilateralmente qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica alla FNSI, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la FNSI ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso. L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi: • perdita da parte della FNSI dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione; • mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa; • ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte della FNSI; • eventuali misure inibitorie adottate nei confronti della FNSI e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche, da parte delle competenti Autorità giudiziarie o amministrative; • uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella Convenzione; • mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti; • adozione di misure cautelari personali da parte delle Autorità competenti nei confronti delle persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto della FNSI, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni, che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate; • mancato rispetto degli obblighi, a carico della FNSI, indicati nell’articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali; . perdita, in capo alla FNSI, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione; • ove siano applicate alla Federazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali alla stessa riversate, nell’anno di riferimento. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà alla FNSI, mediante PEC, la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile. La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali. La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione ove la FNSI sia sottoposta a indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale. Tutte le suddette comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC. 10. Controlli a campione e applicazione di penali L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati alla FNSI, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dalla Federazione stessa. In aggiunta, l’Istituto sottopone a verifica le deleghe che all’atto dell’acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto e attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega. Per consentire l’espletamento delle verifiche, la FNSI è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta, inoltrata via PEC dall’Istituto, la documentazione cartacea in originale (delega, copia del documento d’identità e altra documentazione del pensionato) che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4). La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it, e solo nei casi ritenuti necessari dall’Istituto verrà richiesto l’invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione. Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà all’applicazione di penali commisurate alla gravità dell’inadempimento, così come graduate nell’articolo 10 della convenzione. Nell’eventualità in cui siano applicate alla FNSI penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, alla Federazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo. 11. Codice INPS Il codice INPS assegnato è CZ. 12. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle pensioni per conto dell’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI), si istituiscono i seguenti conti: GPA25836 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso; GPA27836 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. È, inoltre, istituito il seguente nuovo conto: GPA11836 - per la rilevazione del debito verso la Federazione per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore della medesima Federazione sono da imputare al conto già in uso GPA35041. I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con la suddetta Federazione saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale. Nell’Allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI EROGATI AI GIORNALISTI TRA - Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 - codice fiscale 80078750587 legalmente rappresentato dal Presidente Prof. Pasquale Tridico ; E - la Federazione Nazionale della Stampa italiana (FNSI) con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 349 - codice fiscale 01407030582 legalmente rappresentata dal Segretario generale Dott. Raffaele Lorusso (di seguito denominato FNSI o Federazione ovvero, congiuntamente all Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le Parti ); VISTI - l art. 1, comma 103, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234; - l art. 38 dello Statuto della FNSI del 19 aprile 2017; - i CCNL sottoscritti dalla FNSI; - il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il Regolamento UE ; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali , come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito, per brevità, il Codice ; - il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA. ; - la nota n. 13178 del 30 settembre 2022, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole circa la possibilità per l Istituto di procedere alla stipula della Convenzione per la riscossione delle quote associative sulle prestazioni pensionistiche dei giornalisti e, contemporaneamente, ha sollecitato una verifica del regolare adempimento delle obbligazioni nascenti dalla convenzione precedentemente in essere fra INPGI e FNSI; - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 233 del 23 novembre 2022, con la quale è stata adottata la Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici erogati ai giornalisti; CONSIDERATO - che l INPGI, con nota n. 202 del 17/10/2022, ha confermato il regolare svolgimento nel tempo del servizio di riscossione con rispetto da ambo le parti delle obbligazioni assunte; - che il servizio di esazione sopra indicato non interferisce con le attività istituzionali dell Istituto; - che, in ragione del servizio prestato dall Istituto ai sensi della presente Convenzione, è necessario che la Federazione risulti tempo per tempo in regola con l assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell Istituto; - che il servizio erogato dall Istituto, stante la tipologia di attività richiesta, sarà disciplinato in analogia con quanto previsto dall art. 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485; - che, in particolare, per quanto attiene all Inps, sussiste una base giuridica legittimante il trattamento dei dati personali, nei termini di cui all art. 6 del Regolamento UE e all art. 2-ter del Codice, avuto specifico riferimento all articolo 23-octies sopra citato. CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 Oggetto La FNSI affida all INPS la riscossione dei contributi sindacali che i propri associati possono versare, tramite l Istituto, in quanto titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. ARTICOLO 2 Modalità di riscossione La riscossione dei contributi associativi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore della FNSI mediante trattenuta effettuata all atto di pagamento delle singole rate di prestazione pensionistica. A tal fine, l INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell importo della quota associativa ad essi trattenuta e della denominazione della Federazione destinataria della suddetta quota. ARTICOLO 3 Determinazione della quota del contributo associativo La misura del contributo, da trattenere in misura uguale per tutti gli iscritti, sarà espressamente indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa. Sarà cura della FNSI comunicare tale misura all INPS - Direzione centrale Organizzazione - nonché ogni eventuale, successiva variazione. Nel contempo, la stessa FNSI si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo alle suddette variazioni della quota associativa. La comunicazione della variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all Istituto entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo, e non potrà essere modificato nel corso dell'anno. ARTICOLO 4 Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa L'autorizzazione ad effettuare la trattenuta, di cui all'articolo 2 del presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all INPS. La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Per i pensionati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui all articolo 4 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445. I moduli per l autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000 sono disponibili nella procedura informatica Gestione deleghe . La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. L invio dei dati della delega all INPS avviene nella stessa modalità d invio della domanda di prestazione. Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, la FNSI invia all INPS, con modalità telematica, i dati della delega ed allega in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d identità del pensionato. La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produce i suoi effetti a partire dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente. L INPS dà comunicazione al pensionato, in modalità telematica, dell avvenuta acquisizione in procedura della delega alla riscossione delle quote associative. La FNSI, nell acquisire la delega alla riscossione, sia contestualmente alla richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata dall Istituto, deve custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza. La FNSI, per conto e nell interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato. È ammessa un unica delega su singola prestazione. ARTICOLO 5 Revoca della delega alla riscossione della quota associativa Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e la FNSI e, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata alla suindicata Federazione. La comunicazione all Istituto della revoca può essere effettuata dall associato attraverso la Federazione secondo le modalità concordate con l Istituto. L associato può comunicare direttamente all INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando la Federazione FNSI e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla elaborazione della richiesta ed alla comunicazione alla FNSI. L Istituto dà comunicazione dell acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca ed alla FNSI. La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata. ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote associative L'INPS versa alla FNSI acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 98% (novantotto%) dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile successivo. L eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione telematica alla FNSI. I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, fatti salvi quelli conseguenti ad informazioni non pervenute in tempo utile, che sono definiti successivamente. L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi di cui al successivo articolo 7. Qualora l importo dell acconto periodico dovuto alla FNSI risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00. Le rimesse monetarie alla FNSI, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall INPS su apposito conto corrente bancario indicato dalla Federazione con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall Istituto. L Istituto è esentato da ogni verifica riguardo alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità riguardo all eventuale mancato accredito di somme a favore della Federazione conseguente all erronea comunicazione da parte di quest ultima del codice IBAN. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte della Federazione, della regolarità contributiva nei confronti dell Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura Durc Online annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento Verifica regolarità contributiva , ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie alla Federazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, di cui al comma precedente, dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione alla Federazione. ARTICOLO 7 Costi e fatturazione La FNSI prende espressamente atto e accetta che l espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche. La FNSI si impegna a rimborsare all INPS gli oneri sostenuti per l espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti. Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle pensioni di cui alla presente Convenzione, la FNSI corrisponde all Istituto i corrispettivi di seguito indicati: a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima; b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione; c) euro 0,34 Revoca delega cartacea (residuale); d) euro 0,16 Gestione delega. Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dalla FNSI mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all Istituto contraddistinto dall IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: FNSI costo attivazione convenzione riscossione contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche. . La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione. Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è trattenuto sul versamento del mese di maggio dellanno successivo. Qualora l importo di tale versamento non consenta di recuperare l intera somma, si procederà ad effettuare l imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell intero corrispettivo. I corrispettivi di cui alla lettera c) e d) sono trattenuti di norma all atto della definizione dei rapporti finanziari dell anno di riferimento. L Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all anno precedente. L eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione alla FNSI, a seguito della quale la Federazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione. È a carico della FNSI ogni altro onere inerente alla presente Convenzione. L Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205. ARTICOLO 8 Fornitura dati L'INPS mette a disposizione della FNSI, nell area Servizi per i sindacati del sito www.inps.it ovvero attraverso altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, i dati di seguito indicati: - elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali viene effettuata la trattenuta a favore della Federazione; - elenco delle movimentazioni mensili relative alla Federazione, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione, deleghe revocate, nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su altre sedi INPS. La FNSI può consultare inoltre i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell Istituto e le fatture relative al costo del servizio. La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line. Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convezione, nei limiti di quanto disposto dal precedente articolo 1, la FNSI viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell area del sito www.inps.it Servizi per i sindacati . La Federazione fornisce all Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all utilizzo della suddetta applicazione. L INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire la FNSI tra le organizzazioni abilitate all utilizzo dell applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità. È fatto obbligo alla FNSI di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 13. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all articolo 32 del Regolamento UE e all articolo 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni , debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia. ARTICOLO 9 Verifiche L INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l 1% (con arrotondamento allunità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dalla FNSI. Dette verifiche sono effettuate secondo modalità e tempi definiti dall Istituto e comunicati da quest ultimo alla Federazione. In aggiunta alle verifiche previste dal comma precedente, l'INPS sottopone a verifica le deleghe per le quali, all atto dell acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega. In tal caso la procedura emette un messaggio di alert , che determina automaticamente l invio della richiesta di documentazione di cui alla procedura di verifica esposta successivamente. L'INPS pone in essere, inoltre, ogni opportuno controllo sulle deleghe segnalate dalle Autorità competenti seguendo la medesima procedura di verifica. Per consentire l espletamento delle verifiche, la FNSI è tenuta a trasmettere entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall Istituto con PEC, la delega in originale e la copia del documento d identità nonché di altra documentazione del pensionato, conservata, ai sensi dell articolo 4, all atto dell acquisizione telematica della delega medesima. La documentazione richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it e solo nei casi ritenuti necessari dall Istituto verrà richiesto l invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione dell INPS, via Ciro il Grande 21, 00144 ROMA. La scansione di tale documentazione, inviata tramite PEC, dovrà essere necessariamente leggibile. Qualsiasi altra comunicazione o quesito dovrà essere inviato alla casella mail: verificadeleghequoteassociative@inps.it. La FNSI, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia della documentazione trasmessa all Istituto unitamente alla nota di prelievo contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima. Eseguita la verifica riguardante la singola delega, l INPS ne trasmette l esito motivato alla FNSI. Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, la FNSI ha facoltà di comunicare all INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione. Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l INPS comunica alla FNSI la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). ARTICOLO 10 Penali Nel caso in cui dalle verifiche di cui all articolo precedente emergano irregolarità nella documentazione trasmessa dalla FNSI, l INPS applica il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla reiterazione dell irregolarità riscontrata: 1.Delega alla riscossione della quota associativa per la quale, all atto dell acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega. Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all 1% (con arrotondamento all unità superiore) del volume totale delle deleghe acquisite dalla FNSI, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00. 2. Delega priva di firma. Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all 1% (con arrotondamento all unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00. 3. Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell autenticazione della firma resa ai sensi dell articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000. Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante e in assenza dell autenticazione della firma resa ai sensi dell articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all 1% (con arrotondamento all unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00. 4. Deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l INPS. Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia da parte del cittadino alle competenti autorità, compreso l INPS, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all 1% (con arrotondamento all unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00. 5. Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte della FNSI, di documentazione richiesta dall'INPS. Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della documentazione richiesta dall'INPS, che costituiscono una percentuale fino all 1% (con arrotondamento all unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che costituiscono una percentuale fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni che costituiscono oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00. La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali. La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del versamento del primo acconto utile, ai sensi dell articolo 1252 c.c., salvo procedere alla compensazione con l acconto delle quote del mese successivo qualora non vi sia copertura della sommatoria delle penali applicate. L Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo articolo 12, alla risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell anno di riferimento, alla FNSI. ARTICOLO 11 Clausola di salvaguardia L INPS è esonerato e la FNSI lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione. In specie, l Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento, eseguito da creditori della Federazione stipulante, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione. L Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all articolo 1 e la FNSI. Pertanto, la FNSI esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all interessato la ritenuta operata. La FNSI è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all articolo 1 e la FNSI. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali. ARTICOLO 12 Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione L Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico della FNSI e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili: a) uso della denominazione, dell acronimo, del logo della Federazione; b) legittimo esercizio dei poteri statutari; c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi associativi per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale; d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell interesse dell INPS, l adozione di un nuovo testo convenzionale. La FNSI si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative e ai relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione, nonché a produrre l eventuale documentazione a supporto. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l INPS comunica alla FNSI la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la FNSI ha facoltà di comunicare all INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l INPS comunica alla FNSI il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse. Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore della FNSI, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). Considerato che la FNSI è tenuta alla diligenza professionale di cui all art. 1176, comma 2, c.c., l INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall art. 1456 c.c., nei seguenti casi: a) perdita da parte della FNSI dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione; b) mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante della presente Convenzione; c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili alla FNSI; d) eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti della FNSI e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche della Federazione, da parte delle competenti Autorità giudiziarie o amministrative; e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione; f) mancato rispetto della buona fede nell esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti; g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto della Federazione, per fatti compiuti nella qualità e nell esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate; h) mancato rispetto degli obblighi, a carico della FNSI, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali; i) perdita, in capo alla FNSI, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; j) ove siano applicate alla Federazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, alla Federazione sindacale stessa. All atto dell acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l INPS comunicherà alla FNSI la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dellart. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). La cessazione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali. L Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l efficacia della presente Convenzione ove la Federazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale. Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l Istituto disponga la sospensione dell efficacia della Convenzione, esso ne dà immediata comunicazione alla FNSI. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte della Federazione, della relativa comunicazione sino all esito degli accertamenti di cui al comma 10, che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l INPS procede ad informare la FNSI. Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato (Allegato A) di cui al comma 7, lett. B. La dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). ARTICOLO 13 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 4 del Regolamento UE. I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE e al Codice - esclusivamente nell ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE. Le Parti hanno l obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque, a conoscenza nel corso dell esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione - al di fuori dei casi previsti dalla legge - se non per le esigenze strettamente connesse all esecuzione delle attività e dei trattamenti convenuti. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato. I Titolari del trattamento garantiscono che l accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2- quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall art. 5 del Regolamento UE. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE. Le Parti si impegnano a collaborare nell espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell espletamento delle suddette attività. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. data breach al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all Interessato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE. ARTICOLO 14 Entrata in vigore e durata La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale, ha durata fino al 31 dicembre 2025 e può essere rinnovata, per una sola volta, per un ulteriore triennio. La FNSI, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all Istituto apposita istanza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), entro il mese di giugno 2025. In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento della Federazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni. Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2028. L Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2025, qualora ritenga necessaria l adozione di un nuovo testo convenzionale. ARTICOLO 15 Revisioni e integrazioni La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente. ARTICOLO 16 Foro competente Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. ARTICOLO 17 Rinvio alla normativa vigente Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente. ARTICOLO 18 Oneri fiscali Il versamento per limposta di bollo a carico della FNSI dovrà essere effettuato mediante il modello F24 sezione erario codice tributo 1552. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta. Il Presidente dell'Istituto Nazionale della Il Rappresentante legale Previdenza Sociale (INPS) Federazione Nazionale della Stampa italiana (FNSI) Prof. Pasquale Tridico Dott. Raffaele Lorusso Firmato digitalmente da: RAFFAELE LORUSSO Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Federazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: art. 1 (Oggetto), art. 2 (Modalità di riscossione), art. 3 (Determinazione della quota del contributo associativo), art. 4 (Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa), art. 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa), art. 6 (Modalità di versamento delle quote associative), art. 7 (Costi e fatturazione), art. 8 (Fornitura dati), art. 9 (Verifiche), art. 10 (Penali), art. 11 (Clausola di salvaguardia), art. 12 (Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione), art. 14 (Entrata in vigore e durata), art. 15 (Revisioni e integrazioni), art. 16 (Foro competente), art. 17 (Rinvio alla normativa vigente), art. 18 (Oneri fiscali). Il Rappresentante legale Federazione Nazionale della Stampa italiana (FNSI) Dott. Raffaele Lorusso Firmato digitalmente da: RAFFAELE LORUSSO ALLEGATO 2 Allegato n. 2 VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI Tipo V variazione Codice conto GPA25836 Contributi sindacali trattenuti per conto di Denominazione completa FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA (FNSI), sui trattamenti pensionistici pagati ai giornalisti nell’anno in corso CTR SIND C/FNSI PENS.GIORN. A.C. Denominazione abbreviata Validità Movimentabilità 03/2023 – automatizzata P10 Capitolo 2E4122007 Tipo V variazione Codice conto GPA27836 Contributi sindacali trattenuti per conto di Denominazione completa FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA (FNSI), sui trattamenti pensionistici pagati ai giornalisti negli anni precedenti CTR SIND C/FNSI PENS.GIORN. A.P. Denominazione abbreviata Validità Movimentabilità 03/2023 – automatizzata P10 Capitolo 2E4122007 Tipo I variazione Codice conto GPA11836 Debito verso FEDERAZIONE NAZIONALE Denominazione completa STAMPA ITALIANA (FNSI), per contributi sindacali trattenuti sui trattamenti pensionistici pagati ai giornalisti DEB/FNSI CTR.SU PENS. GIORNALISTI Denominazione abbreviata Validità Movimentabilità 03/2023 – automatizzata P10 Capitolo 2U4121007

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