Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 5/2023

Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2022

Pubblicato: 16/01/2023 In vigore dal: 16/01/2023 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e gli adempimenti per accedere al beneficio del "Trascinamento di giornate" per i lavoratori agricoli nell'anno 2022?

Spiegato da FiscoAI
Il beneficio del "Trascinamento di giornate" è una misura previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 223/1991 destinata ai lavoratori agricoli a tempo determinato che operano presso aziende agricole colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Il beneficio consiste nel riconoscimento, oltre alle giornate effettivamente lavorate nel 2022, di ulteriori giornate necessarie a raggiungere il numero di quelle lavorate presso lo stesso datore di lavoro nell'anno precedente, a condizione che l'azienda abbia beneficiato degli interventi di prevenzione e compensazione dei danni previsti dal decreto legislativo 102/2004 e ricada in un'area dichiarata calamitata dalle Regioni.

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato presso l'azienda agricola per almeno cinque giornate nell'anno 2022 e le giornate devono essere state prestate presso i medesimi datori di lavoro. Il beneficio si estende anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che hanno fruito degli interventi di calamità.

Le aziende interessate devono trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità attraverso il servizio "Dichiarazione calamità (Aziende agricole)" disponibile sul sito INPS, facendo riferimento alle aree delimitate dai decreti o delibere regionali. Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare il modulo SC95 alle Strutture territoriali INPS entro il 24 febbraio 2023.

Le Strutture territoriali INPS validano le dichiarazioni utilizzando la procedura "DDC" (Dichiarazioni Di Calamità) disponibile in Intranet, verificando il rispetto dei criteri regionali di delimitazione delle aree calamitate. Le operazioni di validazione devono essere completate entro il 3 marzo 2023 per consentire la corretta compilazione degli elenchi anagrafici annuali.

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Riferimento normativo

Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2022

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 17/01/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 5 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2022 SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le indicazioni sulle modalità per usufruire dei benefici del “Trascinamento di giornate” a favore dei lavoratori agricoli per l’anno 2022. INDICE 1. Premessa 2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici per l’anno 2022 3. Adempimenti delle aziende 4. Adempimenti delle Strutture territoriali 1. Premessa L’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “Trascinamento di giornate”. Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2022, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi. 2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici per l’anno 2022 Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2022, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si evidenzia che alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti. Requisito necessario ai fini del citato “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro. 3. Adempimenti delle aziende Le aziende interessate, come di consueto, dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione calamità (Aziende agricole)”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso. Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali. Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” - “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it). Tale trasmissione dovrà avvenire entro la data del 24 febbraio 2023 per consentire alle Strutture territoriali INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2022. 4. Adempimenti delle Strutture territoriali Nella Intranet, al percorso “Servizi” > “Servizi per l’Agricoltura” > “SUBORDINATI”, è disponibile la procedura “DDC” (Dichiarazioni Di Calamità), che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate. Si ricorda che dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”, selezionando il campo “Info”, l’operatore abilitato procede alla valutazione dei dati trasmessi dall’azienda. Per la validazione delle domande ai fini del beneficio in oggetto, le Strutture territoriali dovranno fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere regionali che delimitano i territori ai sensi del citato articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’approvazione o reiezione della stessa selezionando l’opzione “Salva e continua”. In caso di reiezione, per completare l’esito dell’operazione, è obbligatorio compilare il campo “Motivazioni del rigetto”. Le istanze sono consultabili dall’opzione del menu principale “Consultazione dichiarazione di calamità”, da dove è possibile stampare il file in formato PDF dell’esito dell’operazione. Le operazioni descritte devono essere completate entro il 3 marzo 2023. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il beneficio del "Trascinamento di giornate" è disciplinato dall'articolo 21, comma 6, della legge 223/1991 e riguarda la previdenza agricola, i contributi figurativi e l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i decreti legislativi 102/2004 e le delibere regionali di delimitazione delle aree calamitate per verificare l'ammissibilità delle aziende agricole ai benefici previdenziali e assistenziali.

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